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Esclusione graduatoria Polizia Penitenziaria per superamento limiti di età

SENTENZA

sul ricorso n. 11447/00R.G. proposto da -OMISSIS- elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni n. 52 presso lo studio degli avv.ti Erennio Parente e Giovanni Carlo Parente che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio

CONTRO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio

 

per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, dei seguenti atti:

a) provvedimento prot. n. 847/1400/AUS. del 7 giugno 2000 con cui il Ministero della Giustizia ha comunicato l’esclusione di -OMISSIS-, per superamento del limite di età, dalla graduatoria per l’assunzione nel Corpo di Polizia penitenziaria ai sensi del decreto legge n. 479/96;

b) tutti gli atti connessi tra cui il Decreto Interministeriale del 12/11/96 regolante le modalità per l’accertamento dei requisiti per l’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria;

 

Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;

Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la pubblica udienza del 30 ottobre 2008;

Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;

Ritenuto, in FATTO, e considerato, in DIRITTO, quanto segue:

FATTO

Con provvedimento prot. n. 847/1400/AUS. del 7 giugno 2000 il Ministero della Giustizia ha comunicato l’esclusione di -OMISSIS-, per superamento del

limite di età, dalla graduatoria per l’assunzione nel Corpo di Polizia penitenziaria ai sensi del decreto legge n. 479/96.

Con ricorso notificato il 12 luglio 2000 e depositato il 17 luglio 2000 -OMISSIS- ha impugnato l’atto in esame unitamente al Decreto Interministeriale del 12/11/96 regolante le modalità per l’accertamento dei requisiti per l’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria.

Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 26 luglio 2000, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 6746 del 27 luglio 2000 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.

All’udienza pubblica del 30 ottobre 2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

-OMISSIS- impugna il provvedimento prot. n. 847/1400/AUS. del 7 giugno 2000, con cui il Ministero della Giustizia gli ha comunicato l’esclusione, per superamento del limite di età, dalla graduatoria per l’assunzione nel Corpo di Polizia penitenziaria ai sensi del decreto legge n. 479/96, e il Decreto Interministeriale

del 12/11/96, regolante le modalità per l’accertamento dei requisiti per l’assunzione prevista dal citato decreto.

Ai fini della migliore comprensione dei termini della vicenda sottoposta all’esame del Collegio, giova precisare che con decreto legge n. 479/96, convertito dalla legge 15 novembre 1996 n. 579, si è proceduto all’aumento dell’organico del Corpo della Polizia penitenziaria, stabilendosi che ai fini della copertura del 50% dei posti portati in aumento nella dotazione organica si sarebbe provveduto mediante assunzione, su domanda, degli ausiliari in congedo dell’Arma dei Carabinieri, delle Forze Armate e delle altre Forze di Polizia, congedati senza demerito ed in possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione nel Corpo della Polizia penitenziaria.

Secondo quanto disposto dalla predetta normativa, con apposito decreto interministeriale si sarebbe provveduto a stabilire le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di assunzione.

Tale decreto è stato adottato in data 12 novembre 1996 e forma anch’esso oggetto di impugnativa.

Il ricorrente, in possesso del requisito di età, ha presentato domanda di assunzione avendo prestato servizio militare in qualità di Agente di Custodia dal 6 febbraio 1987 al 6 febbraio 1988.

In applicazione dell’art. 2 del decreto interministeriale del 12 novembre 1996, il ricorrente, come comunicato con il gravato provvedimento, è stato escluso dalla graduatoria degli idonei in quanto il medesimo, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande (2 gennaio 1997) non era in possesso dei requisiti prescritti, per aver superato il previsto limite di età fissato in 28 anni (-OMISSIS- è nato, infatti, il 03/03/68).

Ciò posto il Collegio ritiene che sia fondata la censura con cui è stata dedotta la violazione dell’art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

La norma in esame, che sostituisce la disposizione di cui al comma 6 dell’art. 77 della legge 14 febbraio 1964, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nelle Forze Armate, stabilisce che “per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata”.

Tale disposizione è stata sostanzialmente riprodotta dall’art. 2, comma 1, punto 2, lett. d) D.P.R. n. 487 del 1994 come modificato dall’art. 2 del D.P.R. 30 ottobre

1996 n. 693, il quale fa espresso richiamo alla predetta legge n. 958 del 1986.

L’elevazione del limite di età prevista dall’art. 22 l. n. 958/86 è sicuramente applicabile alla fattispecie oggetto di causa in ragione del tenore letterale della norma che non prevede limiti specifici di operatività della stessa; tali limiti, per altro, non sono nemmeno desumibili dalle disposizioni del d. lgs. n. 443/92 che è pienamente compatibile con il beneficio previsto dal citato art. 22.

L’opzione ermeneutica in esame è, poi, supportata dalla considerazione che la procedura di assunzione su cui si innesta il presente giudizio, come correttamente rilevato dalla difesa di parte ricorrente, non è indirizzata alla generalità dei cittadini ma è riservata a particolari soggetti che hanno prestato servizio come volontari delle Forze armate, congedati senza demerito ed in possesso dei requisiti per l’assunzione nel Corpo, nonché agli ausiliari in congedo dell’Arma dei Carabinieri e delle altre Forze di Polizia, che non siano cessati dal servizio per motivi disciplinari o per infermità.

Ne discende che, in relazione alle peculiarità di tale concorso e nella considerazione della piena compatibilità della richiamata disciplina con la natura del concorso stesso, avrebbe dovuto prevedersi l’applicabilità del

beneficio di cui all’art. 77 della legge n. 237 del 1964, così come modificato dall’art. 22 l. n. 958/86, consistente nell’elevazione del limite di età previsto per un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini cha hanno prestato servizio militare di leva e di leva prolungata.

Va, per incidens, rilevato che il gravato decreto interministeriale del 12 novembre 1996, da ritenersi, comunque, illegittimo per la denunciata violazione dell’art. 22 L. n. 958/86, è stato annullato dalla sentenza n. 2977/00 di questo Tribunale per la dichiarata illegittimità dello stesso nella parte in cui fissa il limite massimo di età per l’assunzione nel Corpo della Polizia Penitenziaria in 28 anni, senza prevedere l’applicabilità del beneficio dell’elevazione del limite di età per un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini cha hanno prestato servizio militare di leva e di leva prolungata

In conclusione, deve riconoscersi al ricorrente il beneficio dell’elevazione del limite di età, fissato in 28 anni, per un periodo corrispondente a quello del servizio prestato, con conseguente illegittimità della disposta esclusione che si fonda sul decreto venuto meno.

Per questi motivi il ricorso è fondato e merita accoglimento con conseguente annullamento degli atti impugnati nei limiti di quanto d’interesse del ricorrente.

Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico del Ministero resistente in quanto soccombente;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio – Sede di Roma, Sezione Interna I Quater:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti di quanto d’interesse del ricorrente;

2) condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente il cui importo si liquida in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge;

3) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.