Sentenza
sul ricorso n. 5186 del 2001, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Erennio Parente e Giovanni Carlo Parente ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, situato in Roma, via Emilia n. 81;
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.;
il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in persona del Capo Dipartimento p.t.;
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui domicilia ex lege, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
del decreto emesso in data 29 gennaio 2001, notificato l’1 febbraio 2001, dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Ministero della Giustizia, con il quale il ricorrente, in relazione al concorso per l’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria di cui al D.L. 13 settembre 1996, n. 479, è stato giudicato non idoneo all’esame
clinico generale ed alle prove strumentali e di laboratorio per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del Decreto Legislativo n. 443/1992 con la seguente diagnosi: “deficit staturale cm. 163,5”, nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato;
Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti le memorie ed i documenti prodotti dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 30 ottobre 2008 il Primo Referendario Antonella MANGIA; uditi, altresì, per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
Fatto
Il ricorrente espone:
– di aver partecipato al concorso indetto con decreto-legge 13 settembre 1996 n. 479 per l’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria;
– di essere stato convocato in data 16 gennaio 2001 per gli esami clinici generali e le prove strumentali di laboratorio;
– che, all’esito di tali esami, veniva giudicato non idoneo per “deficit staturale” e, quindi, escluso dall’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria.
Avverso tale determinazione insorge deducendo i seguenti motivi di impugnativa:
I. Violazione dell’art. 107 D.L.VO 30 ottobre 1992, n. 443, in relazione anche agli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost.. Eccesso di potere sotto vari profili. Vizio della funzione.
II. Violazione dell’art. 122 lett. d), D.L.VO 30 ottobre 1992, n. 443. Errore sui presupposti, illogicità, contraddittorietà, sviamento, difetto ed insufficienza di istruttoria, ingiustizia manifesta. Come dimostrato da una serie di verifiche effettuate presso strutture pubbliche, il ricorrente non è assolutamente affetto da alcuna minorazione staturale.
III. Vizio della funzione per carenza ed illogicità della motivazione, irragionevolezza dell’azione amministrativa, ingiustizia manifesta.
Con atto depositato in data 9 maggio 2001 si è costituito il Ministero della Giustizia.
Con ordinanza n. 3466/2001 del 23 maggio 2001 il Tribunale ha disposto un accertamento d’ufficio, in contraddittorio tra le parti, in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti richiesti ex lege per la legittimità del provvedimento impugnato.
In data 26 luglio 2001 sono pervenute le risultanze dell’accertamento, nell’ambito delle quali si afferma che “-OMISSIS- non è affetto da deficit staturale in quanto la misurazione corrisponde a cm. 165,2”.
Con memoria depositata in data 7 agosto 2001 il ricorrente ha ribadito l’erroneità della diagnosi formulata dalla commissione medica ministeriale ed il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Con ordinanza n. 5373/2001 del 30 agosto 2001 il Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione.
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 30 ottobre 2008.
Diritto
1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
1.1. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente impugna il decreto con il quale è stato escluso dall’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria, essendo risultato non idoneo all’esame clinico generale ed alle prove strumentali e di laboratorio per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, con la seguente diagnosi: “Deficit staturale cm. 163,5, Art. 122, lett. B”, chiedendone l’annullamento.
A tale fine contesta, tra l’altro, il presupposto di fatto su cui poggia il provvedimento impugnato e cioè asserisce che la diagnosi della Commissione medica, così come formulata, deve ritenersi erronea; a supporto della fondatezza del travisamento dei fatti in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione, allega un certificato medico dell’Azienda Unità Sanitaria Locale – A.S.L. della Provincia di Como, nel quale si dà conto di un’altezza superiore a quella minima prescritta.
1.2. In ragione del rilievo che il giudizio espresso sui requisiti fisici richiesti per l’assunzione, pur costituendo tipica espressione di
discrezionalità tecnica, è in via generale sindacabile in relazione al vizio di eccesso di potere per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, alla logicità di questa ed alla coerenza delle conclusioni che ne sono scaturite (cfr, tra le altre, C.d.S., n. 4053 dell’8 luglio 2003; C.d.S., n. 1392 del 27 ottobre 1998), questo Tribunale ha disposto un accertamento d’ufficio.
Tale accertamento ha dato esito negativo in relazione alla sussistenza della causa di inidoneità menzionata nel giudizio impugnato.
Dalla nota dell’Università di Roma “La Sapienza” – Dipartimento di Scienze dell’Apparato Locomotore in data 25 luglio 2001, prodotta agli atti, risulta, infatti, quanto segue: “-OMISSIS- non è affetto da deficit staturale in quanto la misurazione corrisponde a cm. 165,2”.
Stante il riportato esito – che induce, tra l’altro, a prescindere da questioni di carattere pregiudiziale concernenti la stessa applicabilità dei limiti di cui al D.P.C.M. 22 luglio 1987 n. 411 al Corpo di Polizia Penitenziaria, affrontate anche dal Consiglio di Stato nella decisione n. 4698 del 2003 – va evidenziata l’erroneità del presupposto di fatto su cui si fonda l’impugnato provvedimento di esclusione dall’assunzione e la sussistenza del denunciato vizio di eccesso di potere.
Tanto è da ritenere sufficiente ai fini dell’accoglimento della domanda di annullamento del medesimo provvedimento, sicché le altre censure sollevate sono assorbite.
2. Per le ragioni illustrate, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate a favore del ricorrente in Euro 1.000,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I quater accoglie il ricorso n. 5186/2001 e, per l’effetto, annulla il decreto con il quale in data 29 gennaio 2001 il Ministero della Giustizia ha disposto l’esclusione del ricorrente dall’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria ed il presupposto giudizio di inidoneità espresso dalla competente Commissione medica.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di giudizio, liquidate a favore del ricorrente in Euro 1.000,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.