SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 613 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministero della Giustizia -DAP- di indizione del concorso per l’arruolamento di complessivi 375 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria del ruolo maschile;
nonchè dei seguenti motivi aggiunti:
del decreto del Ministero della Giustizia -DAP- datato 19 marzo 2012, di esclusione del ricorrente dal concorso per l’arruolamento di complessivi 375 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria del ruolo maschile.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2012 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorrente, volontario in ferma permanente, impugna con il ricorso principale l’art. 2, comma 1, lett. c) del bando di concorso per il reclutamento di 375 allievi agenti di polizia peniteniziara, e poi, con motivi aggiunti, l’atto con cui, in applicazione di tale disposizione, egli è stato escluso dal concorso;
che, all’esito della fase cautelare, la causa può essere decisa con sentenza in forma semplificata;
che la disposizione in questione prevede un limite massimo di età di anni 28, ed esclude espressamente l’applicabilità delle disposizioni di legge relative all’aumento dei limiti di età per l’ammissione ai pubblici concorsi;
che il ricorrente, nato del 1983, ha superato il limite di 28 anni, ma, ove fosse computato il periodo triennale di servizio nella Marina militare e poi nell’Esercito, sarebbe legittimato a partecipare;
che, in base all’art. 2, comma 1, punto 2, lett. d) del d.P.R. n. 487 del 1994 il limite di età per l’accesso ai pubblici concorsi è elevato di un periodo pari al servizio militare prestato, entro un massimo di tre anni;
che la giurisprudenza si è oramai consolidata nel ritenere tale ultima disposizione applicabile al reclutamento degli agenti di polizia penitenziaria (da ultimo, Tar Lazio, n. 1412 del 2012);
che tale assorbente profilo determina l’accoglimento del ricorso;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
Accoglie il ricorso principale, e per l’effetto annulla l’art. 2, comma 1, lett. c) del decreto del ministro della giustizia recante il bando di concorso pubblicato in G.U. n. 98 del 13 dicembre 2011;
Accoglie il ricorso per motivi aggiunti, e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’amministrazione a rifondere le spese, che liquida in euro 1500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.