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Rigetto trasferimento legge 104/92

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2305 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Gen. Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per

ESECUZIONE DEL GIUDICATO – SENTENZA N. 6709/11 TAR LAZIO SEZ. I^ QUATER

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2012 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe è stata chiesta l’ottemperanza/esecuzione del giudicato di cui alla sentenza n. 6709/2011, resa nella c.c. 19.7.2011.

Con la sentenza in oggetto il TAR ha annullato la nota GDAP 0185730-11 del 10.5.2011 (di rigetto dell’istanza di trasferimento avanzata dal ricorrente per carenza del requisito della continuità).

Il giudizio di ottemperanza è stato ritualmente introdotto.

La decisione di primo grado – non autoesecutiva – risulta notificata al Ministero della Giustizia in data 7.10.2011 e su di essa si è ormai formato il giudicato.

E’ stata del pari notificata la successiva diffida ad adempiere (16.1.2012).

La totale inottemperanza dell’Amministrazione al preciso obbligo di conformazione si è protratta anche oltre il termine della messa in mora.

Il ricorso pertanto va accolto, fissando all’Amministrazione il termine di giorni 60 (sessanta), per provvedere e nominando, al contempo, un Commissario ad acta, nella persona del Capo del DAP, con facoltà di sub-delega ad un funzionario da questi delegato, per la successiva esecuzione nell’ipotesi dell’eventuale protrazione dell’inottemperanza.

Il Commissario nominato è fin d’ora incaricato del compimento di tutti gli atti necessari a dare piena attuazione al giudicato sopra indicato nel più breve tempo possibile.

Il Ministero resistente – in ragione della soccombenza – va condannato alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando :

1) Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina al Ministero della Giustizia di adempiere all’obbligo derivante dal giudicato formatosi sulla sentenza in oggetto entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione;

2) nomina quale Commissario ad acta, per il caso di eventuale protrazione dell’inottemperanza dell’amministrazione all’ordine di cui al precedente n. 1), il Capo Dipartimento del DAP, con facoltà di sub-delega, per l’esecuzione di quanto stabilito in parte motiva;

3) condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 1500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.