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Non idoneità concorso Guardia di Finanza per patologia

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8482 del 2011, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlo Parente e Stefano Monti, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;

contro

il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Guardia di Finanza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, con la quale è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento

del provvedimento notificato in data 4 agosto 2011, con il quale la competente Sottocommissione per la visita medica di revisione del concorso per l’ammissione di 400 allievi ispettori nel Corpo della Guardia di Finanza ha espresso il giudizio di non idoneità del ricorrente, in quanto lo stesso è risultato affetto da «persistente ipertransaminasemia»; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

CONSIDERATO che il ricorrente contesta il provvedimento impugnato escludendo «non solo di essere affetto da “persistente ipertransaminasemia”, ma anche di soffrire di qualsivoglia patologia … in grado di comportare l’esclusione dal concorso per l’arruolamento nei ruoli degli allievi marescialli della Guardia di Finanza» e adducendo, a sostegno delle proprie ragioni, il giudizio di idoneità conseguito in un precedente concorso per l’arruolamento di VFP1 nell’Esercito Italiano, nonché gli esiti di accertamenti clinici effettuati presso strutture sanitarie esterne;

CONSIDERATO che, tenuto conto di quanto affermato nel ricorso, questa Sezione con l’ordinanza n. 8641 in data 10 novembre 2011 ha disposto l’esecuzione di una verificazione, a cura del Policlinico Militare di Roma, volta ad accertare – in contraddittorio tra le parti – l’effettiva sussistenza della patologia riscontrata in sede di visita medica (persistente ipertransaminasemia);

CONSIDERATO che l’apposita Commissione medica, istituita presso il Policlinico Militare di Roma per dare esecuzione alla suddetta ordinanza n. 8641/2011, all’esito delle analisi cliniche dalla stessa effettuate, ha espresso la seguente diagnosi «assenza di alterazione del valore ematico delle transaminasi GOT e GPT», pervenendo alla conclusione che «all’atto della visita non è stata riscontrata nessuna alterazione del valore ematico delle transaminasi»;

CONSIDERATO che – tenuto conto dell’esito della verificazione eseguita in esecuzione dell’ordinanza n. 8641/2011 (verbale di visita in data 3 gennaio 2012) – il ricorso risulta fondato in base alle seguenti considerazioni:

– l’effettività della tutela giurisdizionale può ritenersi garantita solo attraverso un sindacato sull’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica che non sia meramente estrinseco, ossia limitato ad una verifica dell’assenza di palesi travisamenti o di manifesta illogicità. Pertanto, tramontata l’equazione tra discrezionalità tecnica e merito insindacabile, a partire dalla sentenza della IV sezione del Consiglio di Stato n. 601 del 1999, deve oramai ritenersi che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della pubblica amministrazione possa svolgersi non solo attraverso il mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Amministrazione, bensì mediante la verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo, potendo il giudice utilizzare per tale controllo sia il tradizionale strumento della verificazione, sia la consulenza tecnica d’ufficio (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 9 novembre 2006, n. 6608);

– stante quanto precede e considerato che l’Amministrazione resistente non ha mosso alcun rilievo (né in sede di esecuzione della verificazione, né con scritti difensivi) sulla correttezza dell’operato della Commissione medica istituita presso il Policlinico Militare di Roma in esecuzione alla suddetta ordinanza n. 7606/2011, al Collegio non resta che evidenziare come gli accertamenti svolti dalla predetta Commissione medica abbiano confermato le affermazioni di parte ricorrente sulla insussistenza della patologia riscontrata in sede di visita medica per l’arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza;

CONSIDERATO che, stante quanto precede il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, si deve disporre l’annullamento del provvedimento in epigrafe indicato;

CONSIDERATO che, in applicazione della regola della soccombenza, le spese relative al presente giudizio, quantificate nella misura indicata nel dispositivo, devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso 8482/2011, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe indicato.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si quantificano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.