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Esclusione assunzione Polizia penitenziaria per posizione graduatoria non utile

ORDINANZA COLLEGIALE

nella Camera di Consiglio del 15.01.2003;

Visto l’art.21 della L.6.12.1971 n.1034; e l’art.36 del R.D. 17.8.1907 n.642;

Visto il ricorso n.2908-2002, proposto dal -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Carlo Parente, presso il cui studio, in Roma, Via Emilia n.81, è elettivamente domiciliato;

contro

il Ministero della Giustizia in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è ex lege domiciliato;

per l’annullamento, previa sospensiva

del decreto datato 14.1.2002, notificato il 15.1.2002, a firma del Vice Capo del Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, con cui veniva comunicato al ricorrente la sua esclusione dall’assunzione nel Corpo di Polizia penitenziaria per non essersi utilmente collocato nella graduatoria prevista dall’art.2, co II, del D.I. del 12.11.1996;

Visti gli atti e documenti depositati dal ricorrente;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;

Udito il relatore, Consigliere Carlo Modica de Mohac, ed udito altresì l’Avvocato del ricorrente A. Parente, su delega di E. ed G.C. Parente;

Vista l’ordinanza n.1987/2002 del  10.4.2002 di questo T.A.R.;

Visto il ricorso per l’ottemperanza alla predetta ordinanza proposto dal ricorrente;

Considerato che con detta ordinanza questo T.A.R. ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente e che pertanto quest’ultimo avrebbe dovuto essere ammesso, con riserva degli esiti del giudizio, al Corso di formazione iniziato il 21 novembre 2002, come peraltro comunicatogli con nota prot. 0191580-2002 del 26.4.2002, a firma del competente Dirigente Generale  della Direzione Generale del Personale e della Formazione;

Considerato, però, che l’Amministrazione è rimasta inottemperante;

Ritenuto, in definitiva, che sussistano i presupposti per accogliere la domanda del ricorrente dichiarando l’obbligo dell’Amministrazione di ottemperare all’ordinanza n.1987/2002, nei sensi sopra indicati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della presente ordinanza; e nominando, per il caso di persistente inottemperanza un Commissario ad acta con l’incarico di  adottare entro i successivi sessanta giorni tutti i provvedimenti necessari per far sì che l’Amministrazione adempia al proprio obbligo nei confronti del ricorrente.

  1. Q. M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I^, accoglie il ricorso per l’ottemperanza proposto dal ricorrente, dichiarando l’obbligo dell’Amministrazione di ottemperare, entro sessanta giorni, all’ordinanza cautelare n.1987-2002, con le modalità e nei termini indicati in motivazione.

Per il caso di persistente inottemperanza nomina Commissario ad acta il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, o un funzionario da lui designato, assegnandogli l’incarico di adottare, entro i successivi sessanta giorni, tutti i necessari provvedimenti per rendere adempiente l’Amministrazione.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall’Autorità amministrativa