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Esclusione concorso militari volontari ferma breve Guardia di Finanza per patologia

SENTENZA

sul ricorso n.10245 del 2000 da -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avv.ti Erennio Parente e Giovanni Carlo Parente presso il cui studio sito in Roma, Via degli Scipioni n.52;

CONTRO

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede ubicata in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliatario;

per l’annullamento:

  1. a) della dichiarazione del 7/4/2000 di non idoneità redatta dalla Sottocommissione di visita medica presso il Centro di reclutamento della Guardia di Finanza in forza del quale l’odierno ricorrente è stato escluso dal concorso per l’arruolamento di volontari in ferma breve nelle FF.AA.;
  2. b) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale e segnatamente del bando di concorso per l’arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza pubblicato sulla G.U. del 1° giugno 1999.

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 22 gennaio 2003 – relatore il dr. Giuseppe SAPONE – i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Con il proposto gravame l’odierno ricorrente ha impugnato la determinazione, in epigrafe indicata, con cui in sede di accertamenti sanitari è stato giudicato inidoneo per “Turbe nevrotiche non strutturate” e conseguentemente escluso dal concorso per l’arruolamento per l’anno 2000 di volontari in ferma breve nelle FF.AA.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:

  • Violazione e falsa applicazione degli artt.24 e ss. della L. n.241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore sui presupposti, illogicità, contraddittorietà, sviamento, difetto e insufficienza di istruttoria, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta;
  • Eccesso di potere per carenza ed illogicità della motivazione e per vizio della funzione. Irragionevolezza dell’azione amministrativa. Ingiustizia manifesta.

Si è costituita l’intimata amministrazione contestando la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse.

Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2003 il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

Con il proposto gravame è stata impugnata la determinazione, in epigrafe indicata, con cui in sede di accertamenti sanitari -OMISSIS- è stato giudicato inidoneo per “Turbe nevrotiche non strutturate” e conseguentemente escluso dal concorso per l’arruolamento per l’anno 2000 di volontari in ferma breve nelle FF.AA.

Con il primo motivo di doglianza l’attuale istante, sulla base di copiosa documentazione medica a sostegno, versata agli atti, ha contestato l’avversato giudizio di inidoneità sostenendo che non era affetto dalla patologia diagnosticatagli.

Il Tribunale – conformandosi all’orientamento giurisprudenziale secondo cui le verificazioni, le quali tendono all’accertamento di un presupposto di fatto, in genere quello posto dall’Amministrazione a fondamento del provvedimento, ben sono esperibili nel giudizio di legittimità, mirando a consentire l’esercizio del relativo sindacato sotto il profilo dell’eccesso di potere per carenza o errore sul presupposto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 maggio 1991 n. 321; T.A.R. Lazio, sez. III, 1° luglio 1999 n. 2048) – con ordinanza n.28 del 17 gennaio 2001 ha disposto che il ricorrente fosse sottoposto a nuovi accertamenti sanitari, da effettuarsi presso il Centro Militare di Medicina Legale di Roma-Cecchignola, al fine di acclarare la sussistenza o meno della riscontrata patologia.

Le risultanze dei disposti accertamenti, nell’evidenziare l’assenza di segni psicopatologici in atto, hanno affermato che -OMISSIS- doveva essere considerato idoneo per il concorso da cui era stato escluso.

Alla luce di tali presupposti, pertanto, la doglianza in trattazione è suscettibile di favorevole esame con conseguente accoglimento del proposto gravame e con assorbimento dell’altra censura dedotta.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10245 del 2000, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il gravato giudizio di inidoneità.

Spese compensate

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.