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Esclusione assunzione Polizia Penitenziaria per superamento limiti di età

S E N T E N Z A

Sul ricorso N. 604/1999 R.G. proposto -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Erennio Parente e dall’Avv. Giovanni Carlo Parente ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio Legale sito in Roma, Via degli Scipioni n. 52;

CONTRO

– il MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (ora Ministero della Giustizia), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso il cui Ufficio sito in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è, ope legis, domiciliato;

PER L’ANNULLAMENTO

– previa sospensiva, del provvedimento datato 19 ottobre 1998 del Ministero di Grazia e Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – avente ad oggetto la comunicazione dell’esclusione del ricorrente dalla graduatoria per l’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria, di cui al decreto legge 13 settembre 1996 n. 479, per superamento dei previsti limiti di età;

– di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, ivi compreso il decreto Interministeriale del 12 novembre 1996 recante modalità per l’accertamento dei requisiti per l’assunzione;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 23 ottobre 2002, l’Avv. Angelica Parente in dichiarata delega dell’Avv. Erennio Parente e dell’Avv. Giovanni Carlo Parente per la parte ricorrente, nessuno comparso per l’Amministrazione resistente – Giudice relatore il I Referendario Elena Stanizzi;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Espone in fatto l’odierno ricorrente che con decreto legge 5 luglio 1995 n. 269, reiterato con successivi decreti legge tra cui, da ultimo, il decreto legge 13 settembre 1996 n. 479, convertito in legge con legge 15 novembre 1996 n. 579, è stato aumentato l’organico del Corpo della Polizia Penitenziaria, stabilendosi di procedere alla copertura del 50% dei posti portati in aumento nella dotazione organica mediante assunzione degli ausiliari in congedo dell’Arma dei Carabinieri, delle Forze Armate e delle altre Forze di Polizia, congedati senza demerito ed in possesso dei requisiti previsti, tra cui un’età non superiore a 28 anni.

Il ricorrente, che ha prestato servizio militare come sergente autista nell’Aeronautica Militare, dopo aver presentato domanda di assunzione, non è stato incluso nella graduatoria degli idonei per aver superato il prescritto limite di età, in applicazione dell’art. 1, comma 2, lettera c), del Decreto Interministeriale 12 novembre 1996, come comunicato con il gravato provvedimento.

Al fine di ottenere l’annullamento di tale esclusione il ricorrente ha adito questo Tribunale, affidando le ragioni della proposta azione impugnatoria ai seguenti motivi di censura:

– violazione ed errata applicazione dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

– violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

– eccesso di potere per carente ed insufficiente motivazione;

– violazione della legge 27 gennaio 1989, n. 25;

– violazione degli artt. 3, 51, comma 1, e 97 della Costituzione.

Invoca, innanzitutto, parte ricorrente, a sostegno dell’impugnativa, la norma di cui all’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997 n. 127 – ai sensi della quale la partecipazione ai pubblici concorsi non è soggetta a limiti di età salvo deroghe dettate dalle singole Amministrazioni connesse alla natura ed alle necessità del servizio.

Da tale norma parte ricorrente fa discendere l’abrogazione delle altre discipline normative, anche speciali, che diversamente dispongano in materia di limiti di età, affermando altresì la possibilità di introduzione di deroghe a tale norma solo mediante lo strumento regolamentare e solo successivamente all’entrata in vigore della predetta legge n. 127, come peraltro confermato dalla circolare n. 9 del 1998 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica.

Sulla base di tale ricostruzione afferma, ancora, parte ricorrente l’erroneità dell’interpretazione sottesa alla gravata esclusione dalla graduatoria, in quanto applicativa dell’art. 5 del D. Lgs. n. 443 del 1992, che fissa il limite di età di 28 anni per l’arruolamento nel Corpo della Polizia Penitenziaria, ormai abrogato.

Né l’intimata Amministrazione ha indicato le ragioni della reintroduzione del limite di età, così incorrendo nella violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della legge n. 241 del 1990, anche sotto il profilo della mancanza di istruttoria.

Inoltre, il Decreto Interministeriale del 12 novembre 1996, posto a fondamento della gravata esclusione, costituirebbe, secondo tesi ricorsuale, il risultato di un’errata applicazione delle norme, sia di settore che generali, disciplinanti i requisiti per l’accesso ai pubblici uffici.

Richiama in proposito, il ricorrente, la modifica normativa introdotta dalla legge 27 gennaio 1989 n. 25 con cui si è spostato il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi pubblici da 32 anni (come previsto dall’art. 2, comma 1, del T.U. n. 3 del 1957) a 40 anni, normativa che si porrebbe quindi in netto contrasto sia con la previsione di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 443 del 1992, sia con il Decreto Interministeriale su cui poggia la gravata esclusione, non potendo invocarsi, in senso contrario, la peculiarità dell’ordinamento del Corpo della Polizia Penitenziaria.

Diversamente opinando, l’art. 5 del D. Lgs. n. 443 del 1992 risulterebbe affetto da illegittimità costituzionale, con conseguente necessità di rimessione della questione alla Corte Costituzionale.

Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione.

Con ordinanza n. 384 del 1999 è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia del gravato provvedimento, disponendo l’ammissione con riserva del ricorrente al prosieguo della procedura di assunzione.

Con memorie successivamente depositate parte ricorrente ha insistito nelle proprie deduzioni, ulteriormente argomentando.

In particolare, nell’articolare nuovi motivi di censura, deduce il ricorrente l’applicabilità, alla fattispecie, del disposto di cui all’art. 77, comma 6, del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, ai sensi del quale – analogamente a quanto previsto dall’2, comma 1, n. 2, lett. d) del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, e dall’art. 22 della legge n. 958 del 1986 ivi richiamata – il limite massimo di età richiesto per la partecipazione ai pubblici concorsi è elevato, per i cittadini che hanno svolto servizio militare volontario di leva o di leva prolungata, per un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni.

Conseguentemente, pur a voler tener fermo il limite di età fissato dal D. Lgs. 30 ottobre 1992 n. 443 e dal Decreto Interministeriale del 12 novembre 1996, tale limite dovrebbe comunque essere innalzato, in applicazione del D.P.R. n. 693 del 1996, con riferimento alla categoria dei destinatari della procedura di assunzione di cui alla legge n. 579 del 1996, riservata al personale volontario delle Forze Armate e degli altri Corpi di Polizia congedati senza demerito.

Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2002, la causa è stata chiamata e, sentito il difensore di parte ricorrente, trattenuta per la decisione, come da verbale.

D I R I T T O

Con il ricorso in esame l’odierno ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento – meglio descritto in epigrafe – con cui gli è stata comunicata la sua esclusione dalla graduatoria per l’assunzione nel Corpo della Polizia Penitenziaria, nonché il Decreto Interministeriale del 12 novembre 1996, regolante le modalità di accertamento del possesso dei requisiti per l’assunzione nel predetto Corpo.

Ai fini della migliore comprensione dei termini della vicenda sottoposta all’esame di questo Collegio, giova precisare che con decreto legge 5 luglio 1995 n. 269, reiterato da successivi decreti legge tra cui, da ultimo, il decreto legge 13 settembre 1996 n. 479, convertito in legge con legge 15 novembre 1996 n. 579 – recante, tra gli altri, provvedimenti urgenti per il personale dell’Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti – si è proceduto all’aumento dell’organico del Corpo della Polizia Penitenziaria, stabilendosi che ai fini della copertura del 50% dei posti portati in aumento nella dotazione organica si sarebbe provveduto mediante assunzione, su domanda, degli ausiliari in congedo dell’Arma dei Carabinieri, delle Forze Armate e delle altre Forze di Polizia, congedati senza demerito ed in possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione nel Corpo della Polizia Penitenziaria.

Secondo quanto disposto dalla predetta normativa, con apposito decreto interministeriale si sarebbe provveduto a stabilire le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di assunzione.

Tale decreto è stato adottato in data 12 novembre 1996, e forma anch’esso oggetto di impugnativa nella parte in cui fissa il limite massimo di età in 28 anni.

Il ricorrente, in possesso del requisito di età, ha presentato domanda di assunzione in qualità di sergente autista congedatosi dopo aver prestato servizio senza demerito come volontario nell’Aeronautica Militare dal 29 luglio 1987 al 29 luglio 1989.

In applicazione dell’art. 1, comma 2, lettera c), del Decreto Interministeriale 12 novembre 1996, il ricorrente, come comunicato con il gravato provvedimento, è stato escluso dalla graduatoria degli idonei in quanto il medesimo, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande (2 gennaio 1997) non era in possesso dei requisiti prescritti, per aver superato il previsto limite di età fissato in 28 anni.

Avverso la disposta esclusione parte ricorrente, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, deduce l’intervenuta abrogazione dell’art. 5 del D. Lgs. n. 443 del 1992, che fissa il limite massimo di età in 28 anni, per effetto dell’art. 2 della legge 27 gennaio 1989 n. 25 – recante norme sui limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi – che ha sostituito l’art. 2 del T.U. sul pubblico impiego del 1957, innalzando il limite massimo di età a 40 anni ed eliminando la prevista possibilità per gli ordinamenti delle singole Amministrazioni dello Stato di prevedere la riduzione di tale limite massimo.

Analogo effetto abrogativo, secondo tesi ricorsuale, deve annettersi all’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 – recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo – ai sensi del quale la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione.

Dalle sopra richiamate normative, secondo parte ricorrente, deriverebbe pertanto l’illegittimità dell’art. 5 del D. Lgs. n. 443 del 1992, del Decreto Interministeriale del 12 novembre 1996 (limitatamente alla fissazione del limite di età), nonchè della gravata esclusione che in tali norme trova fondamento.

Con memorie successivamente depositate, parte ricorrente invoca altresì il proprio diritto all’innalzamento del previsto limite di età per un periodo di tempo pari al servizio militare prestato come volontario, fondando la propria pretesa sul disposto di cui all’art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 – richiamato dall’art. 2, comma 1, punto 2, lett. d) del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 – che, nel modificare l’art. 77, comma 6, della legge 14 febbraio 1964, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nelle Forze Armate, stabilisce che ‘per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata’.

Tale motivo di censura deve peraltro dichiararsi inammissibile in quanto non contenuto nel ricorso introduttivo del giudizio, ma articolato in un successivo atto che, oltre a non essere notificato alla controparte, risulterebbe comunque tardivamente proposto.

Così delimitato l’oggetto del presente giudizio, ritiene il Collegio l’infondatezza delle censure ricorsuali.

Il D. Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 – concernente l’ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (recante norme sull’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria) – contiene un’espressa deroga alla previsione di cui all’art. 2 della legge n. 25 del 1989, invocata da parte ricorrente, stabilendo, all’art. 5, il limite massimo di età di 28 anni per gli agenti di custodia.

Né, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, può riconoscersi alla citata legge n. 25 del 1989 portata tale da escludere, per le singole Amministrazioni, la possibilità di introdurre deroghe al previsto limite massimo di età in relazione alle peculiarità dei relativi ordinamenti, così riportando la questione dei rapporti tra diverse ed equiordinate normative nell’ambito delle ordinarie regole di prevalenza, secondo i criteri cronologico e di specialità.

Deve inoltre rilevarsi che, a mente dell’art. 1, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, l’applicabilità delle norme relative agli impiegati civili dello Stato è subordinata alla condizione che non vi sia un’espressa disciplina nella stessa legge e nei limiti in cui ne risulti la compatibilità.

In relazione a tale aspetto, il D. Lgs. n. 443 del 1992, in ottemperanza ai criteri indicati nella legge n. 395 del 1990, ha dettato una nuova e diversa disciplina per gli appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria, tenendo conto delle caratteristiche di tale ordinamento che, pur essendo stato smilitarizzato, fa pur sempre parte delle Forze di Polizia, e ciò conformemente alla predetta regola secondo cui le norme relative agli impiegati civili dello Stato sono suscettive di applicazione nella misura in cui risultino compatibili e per gli aspetti non espressamente disciplinati.

Deve, inoltre, affermarsi l’inconferenza del richiamo di parte ricorrente all’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, invocato ai fini dell’affermata abrogazione, ad opera dello stesso, dell’art. 5 del D. Lgs. n. 443 del 1992; ciò in quanto trattasi di normativa sopravvenuta che non può quindi spiegare alcun effetto in relazione alla fattispecie in esame, i cui presupposti sono venuti in essere in epoca antecedente a quella di entrata in vigore di tale legge.

L’assunto del ricorrente di avere titolo all’ammissione per aver prestato servizio senza demerito nell’Aeronautica incontrerebbe dunque lo sbarramento frapposto, nella sua originaria versione, dal gravato decreto interministeriale del 12 novembre 1996.

Senonchè, con sentenza di questo Tribunale n.. 2977 del 2000 è stato disposto l’annullamento parziale di tale decreto per la dichiarata illegittimità dello stesso nella parte in cui fissa il limite massimo di età per l’assunzione nel Corpo della Polizia Penitenziaria in 28 anni, senza prevedere l’applicabilità del beneficio di cui all’art. 77 della legge n. 237 del 1964 (e reintrodotto in via generale dall’art. 2, lett. d), del D.P.R. n. 693 del 30 ottobre 1996) consistente nell’elevazione del previsto limite di età per un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini cha hanno prestato servizio militare di leva e di leva prolungata.

Ciò nella considerazione che la procedura di assunzione di cui alla legge n. 579 del 1996 non è indirizzata alla generalità dei cittadini, ma è riservata a particolari soggetti che hanno prestato servizio come volontari delle Forze Armate, congedati senza demerito ed in possesso dei requisiti per l’assunzione nel Corpo, nonché agli ausiliari in congedo dell’Arma dei Carabinieri e delle altre Forze di Polizia, che non siano cessati dal servizio per motivi disciplinari o per infermità.

Ne discende che, in relazione alle peculiarità di tale concorso e nella considerazione della piena compatibilità della richiamata disciplina sull’elevazione del limite di età con la natura del concorso stesso, il Decreto Interministeriale del 12 novembre 1996 disciplinante le modalità e i termini per la presentazione delle domande di assunzione, va integrato – secondo quanto statuito nella predetta sentenza n. 2977 del 2000 – con il riconoscimento, a favore dei soggetti rientranti nella prevista categoria, dell’elevazione del limite di età per un periodo corrispondente a quello dell’effettivo servizio militare volontario di leva e di leva prolungata.

In sostanza, va ritenuta l’applicazione della citata norma della legge n. 958 – recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata – che sostituendo la disposizione di cui al comma 6, dell’art. 77, della legge 14 febbraio 1964, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nelle Forze Armate, stabilisce che ‘per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata’.

L’annullamento, in parte qua, del gravato Decreto Interministeriale del 12 novembre 1996, disposto con la citata sentenza n. 2977 del 2000, apre la strada all’accoglimento del ricorso in esame in ragione degli effetti erga omnes spiegati dallo stesso, con particolare riguardo al contenuto additivo discendente dalla citata sentenza, che riporta nell’alveo della legittimità la previsione, di cui al Decreto Interministeriale del 12 novembre 1996, relativa alla fissazione dei limiti massimi di età, mediante integrazione del relativo contenuto con quanto disposto dall’art. 77 del D.P.R. n. 237 del 1964, come modificato nel tempo.

In sostanza, essendo pacifico, in punto di fatto, che il ricorrente rientra tra i destinatari del decreto legge sopra citato, per avere lo stesso prestato servizio come volontario nell’Aeronautica Militare dal 29 luglio 1987 al 29 luglio aprile 1989 e per essere stato congedato senza demerito, appare irragionevole– come già rilevato da questo Tribunale nell’adottare l’ordinanza n. 384 del 1999 di accoglimento dell’istanza cautelare – la sottoposizione dello stesso del limite di età previsto a regime dall’art. 5 del D. Lgs. n. 443 del 1992, mentre la pur sfocata contestazione di tale decreto appare sufficiente, stante la pendenza del giudizio, per far ritenere inapplicabile al ricorrente il decreto interministeriale che tale limite impone, stante l’intervenuto annullamento giurisdizionale del medesimo, con effetti additivi erga omnes.

Ciò anche per il principio – sotteso alla legge 21 luglio 200, n. 205 – della concomitanza dinamica del giudizio amministrativo, con l’evoluzione della situazione di fatto e di diritto che ne forma oggetto.

In conclusione, deve riconoscersi al ricorrente – in applicazione del contenuto conformativo discendente dalla citata sentenza n. 2977 del 2000 – il beneficio dell’elevazione del limite di età, fissato in 28 anni, per un periodo corrispondente a quello del servizio prestato, con conseguente illegittimità della disposta esclusione di cui al gravato provvedimento, che si fonda sul decreto venuto meno e che pertanto va annullato.

In ordine alle spese di giudizio, in relazione alla natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

– Roma -Sezione Prima-

Definitivamente pronunciando sul ricorso n. 640/1999 R.G., come in epigrafe proposto da -OMISSIS-, lo accoglie nel senso e con le statuizioni di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il gravato provvedimento di cui alla nota del 19 ottobre 1998.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.