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Esclusione arruolamento Polizia di Stato per difetto requisiti psicoattitudinali

SENTENZA

sul ricorso n. 9596/1999 R.G.R., proposto dal signor -OMISSIS-, elettivamente domiciliato in Roma, via Emilia n.81, presso l’avv. Giovanni Carlo Parente, che lo rappresenta e difende – per mandato – unitamente all’avv. Giovanni Lauricella;

– ricorrente –

contro

il Ministero dell’Interno, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12, pres-so l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende“ex lege”;

– resistente –

per l’annullamento

– del provvedimento, in data 21.4.1999, con cui (per l’accertato difetto di idoneità attitudinale) lo si è escluso dal concorso pubblico a 1000 posti di allievo operatore tecnico della Polizia di Stato;

– di tutti gli atti ad esso connessi e consequenziali;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 3.4.2003 (relatore il dott. Franco De Bernardi), i difensori delle parti (come da apposito verbale);

Ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Col ricorso in esame (basato su argomentazioni confutate dall’Am-ministrazione intimata, ritualmente costituitasi in giudizio), -OMISSIS- ha impugnato – con contestale richiesta di tutela caute-lare – il provvedimento (ritenuto illegittimo, oltre che per eccesso di potere sotto svariati profili, per violazione del D.P.R. n.259/91) con cui lo si è escluso dall’arruolamento in Polizia per la riscontrata mancanza di idoneità attitudinale.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 3.4.2003, il Collegio – trattenuto il predetto ricorso in decisione – ne con-stata la giuridica fondatezza.

Premesso, al riguardo

– che l’interessato aveva partecipato al concorso pubblico — per titoli ed esami — a 1000 posti di allievo operatore tecnico della Polizia di Stato, indetto con  D.M. del 12.1.’99;

– che nell’occasione (avendo evidenziato – in sede di colloquio attitudinale – carenze nel livello evolutivo, nel controllo emotivo, nelle capacità intellettive e nell’adattabilità) era riconosciuto inidoneo al servizio d’istituto;

– che, incidentalmente al presente ricorso (proposto avverso il contestato giudizio negativo), veniva richiesta l’adozione di un’opportuna misura cautelare;

– che questa (presosi atto della certificazione prodotta dal Monopoli) veniva disposta nella Camera di Consiglio del 30.9.’99,

si reputa sufficiente osservare

– che, in esecuzione di detta misura, il Monopoli stesso era ammesso a frequentare (ancorché “con riserva”) il prescritto corso di formazione (ripartito — nel caso di specie —  in un quadrimestre teorico, svolto presso la scuola Allievi Agenti di Senigallia, ed in un bimestre applicativo effettuato presso la Questura di Ferrara);

– che, in tale corso, il soggetto in questione (avendo mostrato, tra l’altro, una discreta “capacità di adattamento e di risoluzione” ed un altrettanto discreto “spirito di iniziativa”) riportava un giudizio sostanzialmente positivo.

Orbene, quest’ultima circostanza (com’è agevole comprendere) non può che suscitare nel Collegio le più vive perplessità circa la correttezza delle valutazioni espresse dalla Commissione dei selettori in sede di colloquio attitudinale.

Alla luce degli atti di causa, tali valutazioni appaiono  invero come il frutto di uno di quei deplorevoli equivoci in cui – in casi quali quello di specie (nei quali occorre necessariamente avvalersi delle risultanze di una scienza “giovane”, non ancora in grado di fornire all’operatore pratico degli strumenti di indagine pienamente perfezionati) è sempre possibile incorrere. (Senza che, per ciò stesso, si debba parlare di leggerezza o superficialità).

Conclusivamente, non potendosi (sempre alla luce dei menzionati atti) considerare provato che il ricorrente abbia effettivamente una personalità immatura, con instabilità del tono dell’umore ed incapacità di controllare le proprie istanze istintuali (cfr., sul punto, il disposto dell’art. 3 del D.P.R. “904”), l’impugnato giudizio d’inidoneità — al pari del conseguenziale provvedimento di esclusione dal concorso “de quo” — deve ritenersi illegittimo ed, in quanto tale,  passibile di annullamento.

Giustificati motivi inducono a compensare tra le parti le spese del giudizio.

  1. Q. M.
    IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
 

                                                                                        Sezione I ter,

–  accoglie il ricorso indicato in epigrafe, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti costituentine oggetto;

–   compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Am-ministrativa, di cui sono fatte salve le ulteriori determinazioni.