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Mancata assegnazione sede di preferenza Polizia Penitenziaria

SENTENZA

sul ricorso n.12979/02 proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’ avv.to Giovanni Carlo Parente ed elettivamente domiciliato presso il medesimo, in Roma, via Emilia n.81;

 

contro

il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;

e nei confronti di

Colasurdo Giovanni, non costituito;

per l’annullamento

dell’efficacia del provvedimento del Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del 14-8-2002, prot. 2.9/Compl. a firma del vice-capo del dipartimento, con cui-con riferimento alla selezione riservata al personale con almeno quattro anni di servizio per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei Sovrintendenti del Corpo di Polizia Penitenziaria per 445 posti, è stata indicata la sede definitiva di assegnazione e disposta la comunicazione della stessa, con invito a raggiungerla sotto comminatoria di decadenza in caso di mancato raggiungimento;

di ogni atto successivo, concomitante e connesso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura generale dello Stato;

Visti gli atti tutti della causa;

Fissata la camera di consiglio per l’esame dell’annullamento del provvedimento impugnato, il Collegio, sentite le parti, ha ritenuto di decidere la causa nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificato dall’art. 9 L. 205/2000.

Udito alla camera di consiglio del 19-3-2003, il Consigliere Panzironi e uditi, altresì, l’avv. Angelica Parente, per delega, per il ricorrente e l’avvocato dello Stato Basilica per l’Amministrazione resistente.

Il ricorrente, vincitore della selezione, riservata al personale con un’anzianità di servizio non inferiore ad quattro anni, per la nomina alla qualifica iniziale nel ruolo dei Sovrintendenti di Polizia Penitenziaria, ha frequentato con profitto il corso di formazione, superando il test finale e collocandosi nella graduatoria al 290’ posto.

L’art.. 11 del bando di concorso pubblicato nella G.U. dell’11-2-2000 precisava che “ I vincitori  del concorso sono avviati a frequentare il corso di formazione… Al termine del corso i partecipanti sostengono un esame finale. Il personale che ha superato gli esami di fine corso ottiene la nomina nella qualifica iniziale nel ruolo dei Sovrintendenti, secondo l’ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso”.

L’amministrazione, inopinatamente, ha, successivamente all’adozione del bando, enunciato i criteri seguiti per la distribuzione delle risorse nell’ambito degli organici delle singole sedi, prevedendo l’individuazione di titoli di preferenza in favore di talune categorie di concorsisti, oltre la conferma in blocco, presso le sedi di provenienza, di tutti coloro che già prestavano servizio presso gli uffici amministrativi, con particolare riferimento ai Provveditorati Regionali.

Il ricorrente ha espresso la propria preferenza con riferimento ai posti , e pur indicando la sede di Taranto, è stato assegnato al P.R.A.P. di Bologna, mentre il collega Colasurdo, classificatosi in graduatoria dopo il ricorrente, ha ottenuto la sede di Taranto.

Con  il provvedimento impugnato l’amministrazione ha comunicato la sede assegnata, in applicazione dei criteri predetti, senza tenere conto delle posizioni ricoperte dai singoli in graduatoria, con l’obbligo di comunicare eventuali rinunce entro 24 ore.

Tali provvedimenti sono stati impugnati in quanto illegittimi per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili

L’amministrazione si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il rigetto siccome infondato.

A seguito di ordinanza istruttoria sono stati depositati gli atti della procedura concorsuale in esame.

Considerato che  le censure sono volte a contestare sostanzialmente la legittimità della procedura di assegnazione delle sedi ai vincitori della selezione per complessivi 445 posti di sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria, poiché tale assegnazione non avrebbe seguito l’ordine determinato dalla graduatoria formatasi all’esito della suddetta procedura concorsuale, ma si sarebbe, viceversa, basata su diversi criteri, introdotti dall’amministrazione al di fuori del bando di concorso, in aperta violazione dello stesso;

Considerato che tali criteri prescindono dalla posizione raggiunta dai singoli concorrenti in virtù del risultato ottenuto per il superamento dell’esame finale, poiché introducono veri e propri titoli di preferenza, quali, ad esempio, l’essere componente delle OO.SS o essere titolare del diritto ai benefici della l. n. 104/92 e, quindi, di fatto vanificano l’ordine stabilito nella graduatoria;

Considerato, inoltre, che si è proceduto alla conferma di tutto il personale già in servizio presso i Provveditorati Regionali e del personale effettivo nelle sedi carenti, con mobilità del personale in esubero, sottraendo immotivatamente posti ai vincitori della selezione.

Ritenuta la selezione in esame un concorso a tutti gli effetti, non ostando a tale qualificazione la circostanza di essere una procedura riservata al personale già in servizio presso l’amministrazione e, pertanto, soggetta ai principi generali che regolano le procedure concorsuali, primo tra tutti il rispetto dell’ordine determinato dalla graduatoria e il divieto di introduzione di titoli che comportino una precedenza, nell’ambito della graduatoria medesima,al di fuori del bando di concorso;

Ritenuta illegittima la definitiva assegnazione delle sedi, effettuata dall’amministrazione sulla base di criteri stabiliti in un provvedimento adottato successivamente all’emanazione del bando, in violazione dei principi suddetti  e in violazione della par condicio dei candidati;

Tutto ciò premesso, il Collegio accoglie il ricorso, siccome fondato, e per l’effetto annulla i provvedimenti in epigrafe, salve le ulteriori determinazioni che l’amministrazione riterrà opportuno adottare.

Sussistono motivi di opportunità per la compensazione delle spese.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I,  accoglie

il ricorso e per l’effetto annulla i provvedimenti in epigrafe

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.