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Esclusione arruolamento Guardia di Finanza VFB per mancanza qualità morali e di condotta (presunto possesso sostanze stupefacenti)

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1981 del 2010, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli, Stefano Monti, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Armando Pellegrino, Adele Valentina Cirillo non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

– del provvedimento del 20.01.2010, notificato il 05.02.2010, di esclusione dall’arruolamento per allievi finanzieri riservato ai V.F.B. per mancanza delle qualità di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) del bando di concorso;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale..

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2019 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

Rilevato in fatto e considerato in diritto:

-che OMISSIS ha adito questo Tribunale per l’annullamento del provvedimento del 20 gennaio 2010 che ha disposto la sua esclusione dall’arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza, in qualità di allievo finanziere, riservato ai volontari in ferma breve, ex art. 25, comma 5 , della legge n. 226/2004 per mancanza del requisito (concernente il possesso delle qualità morali e di condotta richieste per l’accesso al Corpo) di cui all’art. 2, comma 1, lett. G) del bando di concorso;

– che nella parabola argomentativa svolta nel citato provvedimento, la carenza del predetto requisito viene desunta esclusivamente nella circostanza che nel corso di un controllo di polizia sul territorio, risalente a ben otto anni addietro, nell’autovettura su cui il ricorrente viaggiava con altri amici è stato rinvenuto un quantitativo di sostanze stupefacenti; circostanza che, di per sé, deduce il ricorrente, è assolutamente inidonea a comprovare alcun suo coinvolgimento nella disponibilità e/o nel consumo delle predette sostanze;

– che si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che chiede il rigetto del ricorso per infondatezza delle doglienze;

– che con ordinanza n. 1145/2010 la domanda cautelare è stata accolta e confermata in sede di appello;

– che il ricorso può ritenersi suscettibile di positiva definizione; e difatti gli atti di causa documentano, nell’occasione sopra sintetizzata, la sola presenza del ricorrente nell’autovettura ma lasciano indimostrato il possesso personale del ricorrente delle sostanze stupefacenti rinvenute e, conseguentemente, appaiono inidonee ad escludere la sua estraneità all’accaduto;

– che, peraltro, la stessa Amministrazione, nella memoria difensiva del 1 febbraio 2019, rappresenta che il ricorrente successivamente all’arruolamento avvenuto in data 20.9.2010 ha svolto con continuità le funzioni di appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, conseguendo con merito qualifiche e specializzazioni (sciatore, alpiere, operatore fotosegnalatore, addetto alla difesa n.b.c.), nonché valutazioni caratteristiche di “superiore alla media” con rendimento “pieno e sicuro”, corroborato dalla assenza di procedimenti disciplinari, che costituiscono indice – rectius presupposto – per il suo definitivo incorporamento;

– che le spese di giudizio possono essere integralmente compensate, tenuto conto della specificità della fattispecie in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.