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Non idoneità concorso Polizia di Stato per difetto requisiti psicoattitudinali

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7604 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli, Stefano Monti, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento, previa sospensiva,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo

a) del provvedimento del 17.7.17 di inidoneità in merito al concorso pubblico per esami a 320 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato ivi incluso il verbale di visita medica redatto dall’apposito Collegio Medico per l’accertamento dei requisiti di idoneità, la proposta di inidoneità a firma del Centro di Neurologia e Psicologia medica e la ulteriore documentazione alla base dell’esclusione dalla procedura selettiva.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28/6/2018

del decreto del 12.6.18 pubbl. su B.U. del Personale del Ministero dell’Interno – Supplemento straordinario n.1/32 di approvazione della graduatoria conclusiva del concorso pubblico, per esami, a 320 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto 17.12.2015 (G.U. 4^ S.S. n. 98 del 22.12.2015).

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;

Vista ordinanza n.5239/2017 che ha respinto la domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo;

Vista l’ordinanza collegiale n.7985/2018 con cui è stato incaricato l’Organo verificatore e autorizzato il ricorrente alla notifica dei gravami per pubblici proclami;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2019 il Cons.Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso introduttivo il sig. -OMISSIS- riferisce di aver partecipato al concorso pubblico per esami a 320 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto 17.12.2015 e di aver superato le prime prove concorsuali, ma lamenta di essere stato escluso per la seguente inidoneità: “-OMISSIS- ai sensi art.3 comma 2 Rif. Tab.1, punto 15”, giudizio che ritiene illegittimo ed erroneo.

1.1. Avverso il provvedimento di inidoneità indicato in epigrafe ha proposto ricorso deducendo 1) la violazione di legge, con particolare riferimento alla normativa in materia (art.3, comma 2, della tabella 1, punto 15 del DM 30 giugno 2003, n.198), per l’adozione di un giudizio afferente alla sfera attitudinale (anziché psicofisica) in assenza dei previsti accertamenti, nonché la violazione dell’art.15 del bando di concorso, pubblicato in GU, 4 S.S.n.98 del 22.12.2015 e il difetto di istruttoria e di motivazione, in relazione a tale giudizio espresso afferente una sfera diversa, la cui competenza spetterebbe ad altra Commissione con somministrazione di apposita batteria testologica. Dal giudizio così formulato non sarebbero comprensibili i motivi per i quali gli aspetti caratteriali renderebbero il soggetto non idoneo sotto il profilo dei requisiti fisici previsti dal DM 198 del 2003.

2) Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche. Errore sui presupposti. Illogicita’, contraddittorietà, violazione della Tabella 1 allegata al DM n. 198/2003; Sviamento, difetto ed insufficienza di istruttoria, ingiustizia manifesta, in quanto la valutazione psichiatrica del ricorrente sarebbe stata effettuata in via superficiale, con l’utilizzo di strumenti di indagine inadeguati e non correttamente interpretati e conclude il ricorrente per l’accoglimento del ricorso, previa sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.

1.2.In seguito parte ricorrente ha depositato memoria e documenti tra cui la certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica (Azienda sanitaria regionale del Molise, Campobasso in data 1.9.2017) che ha accertato l’assenza di disturbi psicopatologici clinicamente significativi in atto, nonché altre certificazioni di sanitari privati.

Con ordinanza n.5239/2017 la domanda cautelare è stata respinta.

2. Con atto recante motivi aggiunti parte ricorrente ha gravato la graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori pubblicata nelle more del giudizio, come indicata in epigrafe, ed ha dedotto la illegittimità derivata da quella denunciata con l’atto introduttivo avverso il giudizio di inidoneità.

Con ordinanza collegiale n.7985/2018 è stato incaricato il Centro Militare di Medicina Legale di Roma Cecchignola per la verificazione ai sensi degli artt.19 e 66 del cpa e nel contempo il ricorrente è stato autorizzato alla notifica dei gravami per pubblici proclami e fissata la trattazione della causa alla udienza pubblica del 5 marzo 2019.

2.1. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata per resistere al ricorso con comparsa di stile.

Parte ricorrente ha depositato documentazione relativa all’avvenuta pubblicazione dell’integrazione del contraddittorio.

In seguito in data 21.2.2019 parte ricorrente ha depositato documentazione attestante l’avvenuto erroneo deposito dell’adempimento dell’accertamento effettuato da parte dell’Organo verificatore in altro fascicolo processuale, diverso da quello in esame.

2.2. In data 22.2.2019 il Dipartimento Militare di Medicina legale ha inviato la nota 30.11.2018 recante il verbale in pari data con cui la Commissione medico legale ha sottoposto a test psicologico e visita psichiatrica ed ha espresso il parere medico “Idoneo” per la prosecuzione della procedura concorsuale.

Alla udienza pubblica del 5 marzo 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Il Collegio rileva che, alla luce delle risultanze della menzionata verificazione, risultano fondati i motivi di impugnazione dedotti dal ricorrente con cui censura il giudizio di inidoneità e la esclusione dalla procedura concorsuale, tra l’altro, per eccesso di potere per difetto di motivazione e d’istruttoria, illogicità e per la riscontrata contraddittorietà.

3.1. Preliminarmente osserva il Collegio che, se è vero che le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali ai fini della partecipazione a procedure concorsuali, come quelle in esame, costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnica-amministrativa, è altresì vero che, come è noto, per costante giurisprudenza, le stesse non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano ravvisabili macroscopici travisamenti di fatto e illogicità.

3.2. Tale è il caso di specie, nell’ambito del quale il contesto censorio emergente dal ricorso, insuscettibile di essere superato dalla fideistica conferma degli esiti degli esami effettuati dall’Amministrazione in sede concorsuale, ha necessitato l’effettuazione della verificazione di cui alla citata ordinanza collegiale della Sezione n. 7985 del 2018 con cui è stato incaricato il Dipartimento Militare di Medicina legale di Roma Cecchignola e, a mezzo dell’individuazione della Commissione di verificazione e dell’indicazione dei puntuali criteri illustrati, ha tutelato non solo l’interesse del ricorrente a essere sottoposto a una nuova valutazione fisica, ma anche l’interesse pubblico a che tale operazione avvenisse, per quanto materialmente possibile, in conformità alle specifiche tecniche utilizzate in sede di esame.

Orbene, in tale verificazione (verbale n.7604/2018 in data 30.11.2018) la Commissione medico legale incaricata composta da tre componenti, all’esito della visita specialistica psichiatrica effettuata e la sottoposizione a test psicologico, ha formulato la seguente diagnosi:”Non elementi psicopatologici clinici e testologici rilevabili in atto” e in conclusione ha espresso il parere medico “Idoneo” al proseguimento dell’iter concorsuale”.

4. In definitiva non resta al Collegio che accogliere il ricorso introduttivo e l’atto recante motivi aggiunti, disponendo per l’effetto l’annullamento degli atti impugnati e conseguente ammissione del ricorrente al prosieguo della procedura concorsuale.

5. Le spese di verificazione nell’importo complessivo pari a € 500,00 vanno poste a carico dell’Amministrazione soccombente che provvederà alla relativa corresponsione secondo le modalità da fornire alla stessa Amministrazione da parte dell’Organo verificatore.

Le spese del giudizio possono compensarsi tra le parti tenuto conto della materia controversa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sull’atto recante motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati con conseguente ammissione del ricorrente alle ulteriori fasi della procedura concorsuale.

Liquida all’Organo verificatore la somma di euro 500,00 (cinquecento), ponendola a carico del Ministero dell’interno secondo le modalità fornite dallo stesso Organo verificatore.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza anche all’Organo verificatore.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.