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Non idoneità arruolamento Carabinieri per difetto requisiti fisici

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14874 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Stefano Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

previa sospensione dell’esecuzione

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento dell’11.10.18 di inidoneità all’arruolamento in qualità di allievo carabiniere in ferma quadriennale; di ogni altro atto connesso ivi incluso i verbali di visita medica non cogniti afferenti agli accertamenti effettuati in seno alla procedura concorsuale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21.2.2019:

del decreto n. 61/11-4-1-1 CC del 13.12.18 di approvazione delle graduatorie finali del concorso per l’arruolamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale e dell’annesso elenco degli idonei vincitori per i posti riservati ai “volontari in congedo”.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2019 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

Premesso che l’odierno ricorrente, dichiarato non idoneo quale Allievo Carabiniere, ha adito questo TAR per ottenere l’annullamento del provvedimento di esclusione dal concorso per il reclutamento di 2000 carabinieri in ferma quadriennale, disposto per “-OMISSIS-”;

Considerato che, avverso il presupposto giudizio medico, l’interessato ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità manifesta e dell’errore nei presupposti, sostenendo, invece, di essere in possesso del requisito richiesto dal bando, come comprovato da altri accertamenti sanitari cui lo stesso si è sottoposto in epoca successiva alla visita concorsuale;

Considerato che, con ordinanza collegiale n. 1098/2019, è stata disposta una verificazione, all’esito della quale il ricorrente è risultato in possesso del requisito fisico previsto e dunque dichiarato idoneo al proseguimento dell’iter concorsuale;

Ritenuto che la discrepanza tra i risultati dell’accertamento del prescritto requisito fisico eseguito nei confronti del ricorrente al momento del visita concorsuale (“-OMISSIS-”) rispetto al momento della verificazione (“-OMISSIS-”) induce a ritenere fondate le relative doglianze di parte;

Ritenuto pertanto che, alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso possa essere accolto e definito in forma semplificata, attesa altresì la corretta integrazione del contraddittorio (v. ord. coll. n. 3150/2019), come da avviso dato alle parti nell’odierna camera di consiglio;

Liquidate le spese a carico dell’Amministrazione, secondo il principio di soccombenza, come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione impugnato e, nei limiti dell’interesse, la graduatoria finale di merito.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida complessivamente in euro 500,00 (cinquecento/00), attesa la serialità del contenzioso, oltre accessori per legge, nonché al pagamento delle spese della verificazione in favore della Commissione Sanitaria d’Appello A.M. di Roma, liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.