Consiglio di Stato, Sezione VI, 11 agosto 2009 n. 4938 Quando agisce o resiste in giudizio un soggetto privo di poteri rappresentativi, il vizio che ne consegue concerne la capacità processuale, in quanto relativo alla titolarità del potere di proporre la domanda e non alla legittimazione ad agire (ossia al prospettarsi come titolare del diritto azionato) e, pertanto, a un difetto di legittiazione processuale; il vizio può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della spontanea costituzione del soggetto dotato dell'effettiva rappresentanza dell'ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator. La sanatoria non può essere impedita dalla previsione dell'art. 182 del Cpc, secondo cui sono fatte salve le decadenze già verificatesi, perchè questo limite attiene alle decadenze sostanziali (sancite cioè per l'eservcizio del diritto e dell'azione: articoli 1964 e seguenti del Cc) e non a quelle che si esauriscono nel processo