Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 23 marzo 2009 n. 1716Il termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione prescritto dall'art. 22 L. 6 dicembre 1971 n. 1034 per il deposito di memorie è perentorio e non può subire deroghe nemmeno col consenso delle parti, essendo esso previsto a tutela non solo del contraddittorio fra le parti, ma anche del corretto svolgimento del processo e dell'adeguata e tempestiva conoscenza degli atti di causa da parte del collegio giudicante