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E' inderogabile, nel processo amministrativo, il termine di dieci giorni antecedenti l'udienza di discussione per il deposito delle memorie

Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 23 marzo 2009 n. 1716Il termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione prescritto dall'art. 22 L. 6 dicembre 1971 n. 1034 per il deposito di memorie è perentorio e non può subire deroghe nemmeno col consenso delle parti, essendo esso previsto a tutela non solo del contraddittorio fra le parti, ma anche del corretto svolgimento del processo e dell'adeguata e tempestiva conoscenza degli atti di causa da parte del collegio giudicante