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Diniego permanenza in sede di servizio per progressione di carriera

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9742 del 2008, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Parente e con domicilio eletto presso il difensore in Roma, via Emilia 81;

contro

il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

nei confronti di

-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti;

per l’annullamento

A) della nota GDAP-0221504-2008 del 26 giugno 2008, con cui il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, in persona del Capo del Dipartimento, in risposta a specifica istanza, ha comunicato alle Organizzazioni sindacali del personale di Polizia penitenziaria: “… sostanzialmente è stato introdotto per i vincitori dei concorsi interni il criterio della permanenza nella sede amministrativa, sul principio che la progressione in carriera fino alle qualifiche del ruolo degli ispettori non debba produrre effetti di mobilità nei confronti degli stessi vincitori di concorso“;

B) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente compresi: 1) la nota GDAP-037101015-2007 del 29 novembre 2007, citata nella nota di cui al precedente punto A), con cui il D.A.P. ha comunicato agli uffici periferici: “… con PP.DD.GG. in data 19 e 20 novembre 2007, in corso di perfezionamento, il personale che ha superato gli esami finali del corso di formazione tecnico-professionale, è stato nominato vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria ed è autorizzato ad indossare le insegne della nuova qualifica ed a svolgere le relative funzioni. I predetti neo vice sovrintendenti… dovranno fare rientro presso le rispettive sedi amministrative di appartenenza, al fine di prendere possesso delle nuove funzioni“; 2) il provvedimento non cognito con cui l’Amministrazione penitenziaria ha provveduto ad assegnare il ricorrente alla sede di destinazione all’esito del concorso in oggetto.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del 18 febbraio 2010 il cons. Giancarlo Luttazi e uditi per le parti i difensori come specificato in verbale;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

 

FATTO

1.1 – Il ricorrente, appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria, ha partecipato con esito favorevole al concorso interno a complessivi 453 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di Polizia penitenziaria, riservato al personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti del Corpo medesimo e indetto con provvedimento del direttore generale datato 13 marzo 2006.

Superate le prove del concorso e ammesso al Corso di formazione, il ricorrente lo completava e superava l’esame finale, classificandosi terzo nella graduatoria, approvata con provvedimento in data 19 novembre 2007.

Egli riferisce che, a seguito degli atti impugnati, apprendeva che, nonostante il suo terzo posto in graduatoria, nell’assegnazione della sede di interesse (la regione Sicilia) era preceduto dai seguenti colleghi, sebbene collocati in posizione deteriore:

– -OMISSIS- (posizione n. 31);

– -OMISSIS- (posizione n. 72);

– -OMISSIS- (posizione n. 158);

– -OMISSIS- (posizione n. 187);

– -OMISSIS- (posizione n. 211).

1.2 – I motivi di ricorso sono così rubricati:

1) Violazione degli articoli 3, 24, 51 e 97 della Costituzione; violazione degli articoli 3 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241; violazione del D.P.R. n. 487/1994; violazione del D.P.R. n. 443/1992;

2) Violazione del bando di concorso;

3) Violazione dei principi di correttezza dell’azione amministrativa; eccesso di potere; disparità di trattamento; ingiustizia ed illogicità manifesta; violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa; vizio e sviamento della funzione amministrativa; difetto di istruttoria;

4) Carenza assoluta di motivazione.

2. – L’Amministrazione si è costituita.

Entrambe le parti hanno depositato documenti.

Il ricorrente ha depositato due memorie.

In data 04/02/09 il ricorrente ha depositato istanza cautelare regolarmente notificata, che è stata accolta con ordinanza n. 783 del 2009.

In data 19/06/09 il ricorrente ha depositato istanza di esecuzione della citata ordinanza cautelare n. 783 del 2009; ma nella camera di consiglio del 15 ottobre 2008 ha rinunciato a quella esecuzione in vista della trattazione del merito della causa nella udienza pubblica del 18 febbraio 2010.

Nella suddetta udienza del 18 febbraio 2010 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il ricorso va accolto.

Il ricorrente rileva che oggetto della controversia è una selezione concorsuale interna indetta per la copertura del 40% dei posti resisi vacanti nel ruolo dei sovrintendenti. E che ad essa si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 487/1994, le quali prevedono, tra l’altro, che il bando di concorso indichi scrupolosamente e analiticamente l’attività che l’Amministrazione è tenuta a compiere fin dalle fasi preliminari del concorso e sino all’esaurimento dell’intera procedura.

Invece – lamenta il ricorrente – sebbene il bando di concorso non prevedesse alcun titolo preferenziale per l’assegnazione della sede e dunque nel procedere all’assegnazione della sede l’Amministrazione dovesse tener conto esclusivamente nella graduatoria, ciò nonostante, in spregio delle previsioni del bando, l’Amministrazione ha dapprima totalmente ridefinito la ripartizione dei posti e poi applicato, senza darne notizia nelle forme dovute, il diverso principio del favor per il mantenimento della sede originaria del candidato.

Rileva il ricorrente che la suddetta ridefinizione dei posti non costituisce di per sé una lesione della propria posizione giuridica; ma che invece l’applicazione del suddetto principio del favor per il mantenimento della sede originaria del candidato – anziché del principio della preferenza del posto occupato in graduatoria – ha concretato una lesione del suo interesse ad ottenere il trasferimento nella sede ambita (la regione Sicilia).

Questi rilievi debbono essere accolti.

Sulla questione testé esposta si è già espressa la sentenza di questa Sezione I quater n. 2912 del 2009, resa sul ricorso n. 7779 del 2008.

La citata sentenza n. 2912/2009 ha affermato un principio conforme alla tesi del presente ricorso e contrario a quello applicato dai provvedimenti impugnati, affermando espressamente, con riferimento al medesimo concorso ora in esame, la priorità – ai fini dell’assegnazione delle sedi ai vincitori – della posizione in graduatoria e non della permanenza nella sede originaria.

Il Collegio, richiamando le considerazioni della suddetta sentenza n. 2912/2009, si conforma a quel precedente, sicché anche il presente ricorso deve essere accolto.

Le spese di giudizio, liquidate in € 1000,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.

P.Q.M.

Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese di giudizio di parte ricorrente, e le liquida in € 1000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.