SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5119 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli, Stefano Monti, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
con il ricorso principale:
-del Decreto Dirigenziale n. 26, in data 12 febbraio 2016, con cui è stata disposta la decadenza del ricorrente dalla ferma prefissata annuale nell’Esercito Italiano;
– della Determinazione prot. n. M_D GMIL REG 2016 0119117, del 29.2.2016, con cui si è disposto l’annullamento del provvedimento di immissione alla prima rafferma e l’arresto della domanda di ammissione alla seconda rafferma;
-di ogni altro atto presupposto e conseguente, conosciuto e non, comunque connesso, ivi compreso, ove occorra, il bando di concorso indetto con decreto dirigenziale n. 211, del 19 settembre 2013, nella parte in cui all’art. 7, comma 1, lettera d), prevede che “Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto, l’esclusione dal reclutamento le domande: d) contenenti dichiarazioni non veritiere, se atte a consentire ai candidati di trarne un indebito beneficio, in relazione al giudizio o alla votazione conseguiti con il diploma di istruzione secondaria di primo grado, ai titoli di merito, di preferenza e di precedenza, a diritto alla riserva dei posti”;
-con i motivi aggiunti notificati in data 9.12.2016 e depositati in data 15.12.2016:
– del decreto dirigenziale n. M_D GMIL RI G2016 0610663, in data 17 ottobre 2016, con cui è stata ribadita la decadenza del ricorrente dalla ferma prefissata annuale nell’Esercito Italiano;
– di ogni altro atto presupposto e conseguente, conosciuto e non, comunque connesso, ivi compreso, ove occorra, il bando di concorso indetto con decreto dirigenziale n. 211, del 19 settembre 2013, nella parte in cui all’art. 7, comma 1, lettera d), prevede che “Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto, l’esclusione dal reclutamento le domande: d) contenenti dichiarazioni non veritiere, se atte a consentire ai candidati di trarne un indebito beneficio, in relazione al giudizio o alla votazione conseguiti con il diploma di istruzione secondaria di primo grado, ai titoli di merito, di preferenza e di precedenza, al diritto alla riserva dei posti”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 13 dicembre 2017, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Considerato che il ricorrente è stato dichiarato decaduto dalla ferma prefissata di anni uno, per aver prodotto, in sede di domanda di partecipazione al concorso per il reclutamento di VFP1 nell’Esercito una dichiarazione asseritamente mendace, circa il possesso del brevetto di equitazione per sport olimpici;
Considerato che, come risulta dagli atti di causa, il ricorrente ha documentato il possesso di brevetto di equitazione per sport olimpici n. FA06HS, a fronte del brevetto “FISE” “B”, ovvero “B/DR”, rilasciato dall’associazione di equitazione “FISE” (“Federazione Italiana Sport Equestre”), richiesto dal bando di concorso;
Considerato che la questione dei riferiti titoli presenta obiettive difficoltà interpretative ed applicative, derivanti dalla regolamentazione relativa al brevetto di equitazione, come risulta anche dalle determinazioni al riguardo assunte dalla p.a. e, segnatamente, dal Capo del Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale dello Stato Maggiore dell’Esercito, che ha attestato, in un caso, che il brevetto prodotto da un ricorrente, pur non conforme alle previsioni del bando, rientrava tra i titoli di merito utili nei concorsi per il reclutamento del personale militare;
Visto l’orientamento espresso dalla Sezione sulle conseguenze dell’autocertificazione del possesso di titoli che non costituiscono requisiti di partecipazione, con particolare rilievo al valore della buona fede dell’interessato nel rendere le corrispondenti dichiarazioni (ex plurimis: Tar Lazio-Roma, Sez. 1° Bis, 21 luglio 2017, n. 8850);
Ritenuto, inoltre, che la dichiarazione di parte ricorrente, circa il possesso del brevetto in argomento, non possa ritenersi mendace ai fini della decadenza, proprio in considerazione della buona fede del candidato, attesa la evidente similitudine nominalistica fra il titolo posseduto e quello indicato dal bando;
Ritenuto altresì che l’omessa verifica del brevetto in questione prima della predisposizione della graduatoria definitiva si pone in contrasto con il principio della leale cooperazione tra le parti, atteso che la ritenuta dichiarazione “mendace” ( in realtà, “erronea”) avrebbe potuto comportare, eventualmente, la rivalutazione della posizione del ricorrente, ai fini di un corretto posizionamento in graduatoria – in relazione all’effettivo punteggio spettante, in base ai titoli effettivamente posseduti, con esclusione, quindi, soltanto di quello contestato – ma non la decadenza dalla ferma prefissata (ex plurimis: sent. TAR Lazio-Roma Sez. 1 Bis 8.6.2017 n. 6802);
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso debba essere accolto e che, per l’effetto, il contestato provvedimento, dispositivo della decadenza dalla ferma, debba essere annullato unitamente a tutti gli altri provvedimenti consequenziali impugnati;
Ritenuto che, in ragione della peculiarità della vicenda, le spese di lite possano essere compensate;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli impugnati provvedimenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.