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Mancato riconoscimento ed equo indennizzo dipendenza da causa di servizio

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8814 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, n.81;

contro

Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per l’annullamento

del decreto del Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza n. 802 del 5 giugno 2006 e del presupposto parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 7469/02 dell’8 giugno 2004.

Visto il ricorso;

Visto l’atto di proposizione di motivi aggiunti;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del 9 gennaio 2018 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

L’odierno ricorrente, esposto di essere assistente capo della Polizia di Stato in congedo, in servizio nei ruoli civili del Ministero dell’interno, ha proposto azione impugnatoria avverso il provvedimento dell’Amministrazione indicato in epigrafe e il sotteso parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, che gli ha riconosciuto l’equo indennizzo per alcune patologie di cui è risultato affetto, accertandone la dipendenza da causa di servizio, ed escludendo, per altre, tale dipendenza.

In fatto, il ricorrente ha esposto di essere stato vittima il 15 giugno 1989, mentre si recava presso il proprio ufficio, Sottosezione Polizia stradale A.D.S. di Cassino, di un grave infortunio stradale, con conseguente ricovero per “-OMISSIS-”, cui seguivano 28 giorni di coma e diciotto mesi di malattia, al termine dei quali ha ripreso il servizio di capo pattuglia, svolto ancora per circa dieci anni, usufruendo di ulteriori periodi di malattia a causa del perdurare e dell’aggravarsi delle sofferte patologie.

Successivamente, la C.M.O. di Caserta, con verbale del 20 maggio 1998, ha espresso giudizio di inidoneità al servizio di istituto, confermato il 17 giugno 1998 dalla Commissione di II istanza di Napoli.

Il ricorrente è stato pertanto collocato in congedo e inquadrato nei ruoli civili del Ministero con qualifica di operatore amministrativo presso la Prefettura di Frosinone.

Il ricorrente ha poi presentato istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l’ottenimento dell’equo indennizzo per una serie di patologie.

L’Amministrazione, con il decreto gravato, in conformità al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, gli ha concesso l’equo indennizzo di 8^ categoria, nella misura massima, per la menomazione dell’integrità fisica conseguente all’infermità “-OMISSIS-”, che ha riconosciuto dipendente da causa di servizio, mentre ha respinto la richiesta di equo indennizzo per le infermità “-OMISSIS-”, riconosciuta non dipendente da causa di servizio, “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-”, non ascrivibili a categoria.

In diritto, il ricorrente ha dedotto avverso il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “-OMISSIS-” le seguenti censure.

1) Eccesso di potere per difetto di motivazione per violazione dell’art. 3 della l. 241/90 e dell’art. 9, comma 2, del D.P.R. 349/94 – Carenza di istruttoria – Travisamento dei fatti – Illogicità manifesta – Contraddittorietà – Violazione dell’art. 7 della Costituzione.

L’Amministrazione si sarebbe uniformata incondizionatamente al parere reso dal Comitato di verifica, senza motivare al riguardo su altri elementi contrari, tra cui, in particolare, il parere reso dalla competente C.M.O. il 27 aprile 1990 e il 7 settembre 1999, che ha riconosciuto l’infermità di cui trattasi e il suo aggravamento come dipendenti da causa di servizio, che il Comitato di verifica non ha neanche menzionato.

2) Carenza di istruttoria.

Nel parere del Comitato di verifica e nel decreto gravato, fondati su asserzioni generiche, probabilistiche e tautologiche, che si ricollegano alla tipologia di attività prestata, non vi sarebbe alcuna traccia di una indagine su quanto rappresentato e documentato dal ricorrente in ordine alle cause della patologia, rinvenute in un fatto storico incontrovertibile, costituito dall’incidente stradale, meritevole, in quanto tale, di una particolare considerazione, anche tenuto conto del fatto che, prima di esso, il ricorrente non aveva mai sofferto di -OMISSIS-, come attestato dalla sua permanenza nei reparti della Stradale, che si è interrotta per inidoneità al servizio di istituto solo in conseguenza delle infermità conseguenti all’incidente.

3) Travisamento dei fatti – Illogicità – Contraddittorietà – Violazione dell’art. 97 Cost..

L’Amministrazione non avrebbe verificato la illogicità e la contraddittorietà ravvisabili nel parere del Comitato di verifica, che ha ritenuto immotivatamente di ricollegare una sola patologia al traumatismo avvenuto in servizio.

Non sarebbe neanche possibile comprendere il criterio di classificazione numerica utilizzato per tutte le patologie di cui sopra, che risulta diversificato nel decreto, nel parere del Comitato di verifica, nel parere della C.M.O., con conseguente difficile comprensione dell’iter di valutazione seguito, e impossibilità di escludere la eventuale ricorrenza di un errore materiale nella classificazione stessa.

Esaurita l’illustrazione delle illegittimità rilevate a carico degli atti gravati, e avanzate richieste istruttorie e di CTU, parte ricorrente ne ha domandato l’annullamento nella parte in cui escludono la dipendenza della causa di servizio della patologia “-OMISSIS-”.

Nel prosieguo, con motivi aggiunti depositati il 16 febbraio 2016, il ricorrente ha ampliato le censure già formulate sulla base della sentenza della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 511 del 2015, che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio, e, per l’effetto, il diritto del ricorrente al trattamento pensionistico privilegiato di 5^ categoria, tabella A, a decorrere dal 1 novembre 2000, che era stato respinto dall’Amministrazione con altro provvedimento, fondato sullo stesso parere del Comitato di verifica qui impugnato.

Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio senza formulare difese.

Il ricorso è stato indi trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 9 gennaio 2018.

DIRITTO

1. Si controverte in merito alla legittimità del provvedimento del Ministero dell’interno meglio indicato in epigrafe, che, sulla base del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, ha accertato la dipendenza da causa di servizio per alcune patologie di cui il ricorrente è risultato affetto, escludendo la stessa dipendenza per la patologia “-OMISSIS-”.

Afferma il ricorrente che anche tale patologia è stata causata, come quella contestualmente accertata come dipendente (“-OMISSIS-”), dal grave incidente stradale subito mentre si recava in ufficio, che ha comportato il ricovero in ospedale per “-OMISSIS-”, 28 giorni di coma e diciotto mesi di malattia, al termine dei quali ha ripreso il servizio, usufruendo di periodi di malattia a causa del perdurare e dell’aggravarsi delle patologie stesse, nonché, infine, il collocamento in congedo per inidoneità al servizio di istituto e l’inquadramento nei ruoli civili del Ministero.

2. Va necessariamente premesso, al fine di delimitare correttamente il campo oggetto dell’odierna disamina, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, il giudizio medico legale espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio circa la dipendenza di infermità da cause o concause di servizio si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, “salvi i poteri di questi di valutarne ab externo l’irragionevolezza, l’incongruità e soprattutto l’eventuale carenza di esaustività” (ex multis, C.G.A., 27 marzo 2012, n. 341; C. Stato, VI, 1° dicembre 2009, n. 7516; 31 marzo 2009, n. 1889).

Ne consegue che il giudice amministrativo non può sindacare il merito della valutazione riservata al Comitato di verifica per le cause di servizio, né tanto meno può sostituire la propria valutazione a quella del predetto Comitato (C. Stato, IV, 23 marzo 2010, n. 1702 e 16 ottobre 2009, n. 6352), ma può solo censurare la valutazione sul piano della carenza della motivazione ovvero del difetto d’istruttoria.

Ancora, stavolta con riferimento all’accertamento svolto dalla Commissione medica ospedaliera, si rammenta che la giurisprudenza amministrativa è granitica nell’osservare che sussiste un netto riparto di competenze tra la Commissione stessa, alla quale compete esclusivamente la formulazione della diagnosi, ossia l’accertamento della sussistenza o meno di una infermità, e il Comitato di verifica per le cause di servizio, che giudica alla luce di cognizioni di tipo medico legale in merito al legame causale tra un certo tipo di lavoro e una data patologia insorta sulla persona del richiedente (tra altre, Tar Lecce, Puglia, 11 aprile 2014, n. 939).

In altre parole, il Comitato di verifica per le cause di servizio, ai sensi dell’art. 11, D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, deve fare riferimento all’accertamento eseguito dalla Commissione medica, ma ciò esclusivamente con riguardo alla diagnosi, essendo, per il resto, l’unico organo competente ad emettere il giudizio definitivo circa la dipendenza o meno da causa di servizio della patologia già diagnosticata (in tema, Tar Calabria, Catanzaro, I, 25 luglio 2015, n. 1265; 23 febbraio 2015, n. 303).

Ne consegue che l’accertamento della C.M.O. nulla comporta in termini di riconoscimento dell’infermità come dipendente da causa di servizio.

Il giudizio del Comitato svolge invero funzione di sintesi e di composizione dei diversi pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento, attraverso la riconduzione a principi comuni delle attività svolte dalle commissioni mediche intervenute nel procedimento, sicché non è configurabile alcuna contraddittorietà nel caso di contrasto fra le valutazioni espresse dal Comitato e quelle precedenti di altri organi, dato che l’ordinamento affida a un solo organo, il Comitato di verifica, la competenza a esprimere un giudizio conclusivo anche sulla base dei pareri resi nei rispettivi diversi procedimenti (C. Stato, IV, 18 settembre 2012, n. 4950; VI, 24 febbraio 2011, n. 1149; IV, 25 maggio 2005, n. 2676; Tar Lazio, Roma, I-bis, 3 giugno 2008, n. 5398).

E’ stato anche rilevato come il Comitato di verifica per le cause di servizio sia l’organo tecnico munito di speciale competenza tecnica, di variegata composizione professionale, a cui è affidato dal vigente ordinamento (artt. 10 e 11 del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461) il giudizio imparziale e oggettivo sul piano medico legale circa il carattere professionale della patologia denunciata ai fini dell’ottenimento dell’equo indennizzo o della pensione privilegiata dal pubblico dipendente, nonché l’inconfigurabilità, in tema di causa di servizio, di contraddizione tra il giudizio della C.M.O. e quello del Comitato (C. Stato, III, 6 agosto 2015, n. 3878).

3. Tanto osservato, si rileva che il Comitato di verifica ha così motivato il diniego di dipendenza dell’infermità di cui si discute da causa di servizio, reso nell’adunanza dell’8 giugno 2004 (parere n. 7469/2002).

“-OMISSIS-” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto non risultano sussistere nel tipo di prestazioni rese disagi e strapazzi di particolare intensità, né elementi di eccezionale gravità, che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi”.

4. Nel delineato contesto fattuale, e in applicazione delle coordinate ermeneutiche di cui al punto 2, il predetto parere, nonché il decreto del Ministero dell’interno che allo stesso si è integralmente conformato, riproducendone integralmente il contenuto, non risultano immuni dalle dedotte censure di carenza di motivazione e di istruttoria.

In particolare, nell’istanza del ricorrente, corredata da atti a supporto, tutte le patologie prese in esame dal Comitato di verifica sono state ricollegate al grave incidente stradale occorso al dipendente il 15 giugno 1989, mentre si recava in ufficio.

La valutazione espressa dal Comitato di verifica è stata invece resa con riferimento al generico servizio prestato dal ricorrente, per il quale ha escluso la sussistenza di situazioni di particolare disagio o di eccezionale surmenage psico-fisico tale da favorire lo sviluppo dell’infermità di cui trattasi.

In altre parole, in nessun punto del parere il Comitato di verifica si è riferito all’infortunio stradale del 15 giugno 1989, il quale, pertanto, non è mai stato indagato ed escluso quale possibile causa o concausa efficiente e determinante delle conseguenze pregiudizievoli per la salute psichica del ricorrente.

Non vi è, pertanto, corrispondenza tra l’istanza inoltrata dall’interessato e il parere del Comitato di verifica, che, fondando il diniego su generici richiami all’attività lavorativa, ha trascurato di considerare un elemento particolarmente qualificante della fattispecie, che vieppiù emergeva non solo dall’istanza ma anche dalla complessiva vicenda sottoposta a consultazione, avendo già precedentemente determinato il giudizio di inidoneità del ricorrente al servizio di istituto.

Le predette conclusioni sono confortate dalla sentenza della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 511 del 2015, che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio, e, per l’effetto, il diritto del ricorrente al trattamento pensionistico privilegiato di 5^ categoria, tabella A, a decorrere dal 1 novembre 2000, che era stato respinto dall’Amministrazione con altro provvedimento, fondato sullo stesso parere del Comitato di verifica qui in rilievo.

5. Resta solo da aggiungere che nel caso di specie vengono in rilievo non profili valutativi fondati su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico – discrezionale, che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, bensì affermazioni che, rivelando carenza di motivazione e di istruttoria, ben possono essere apprezzate in questa sede giudiziale.

Come visto, infatti, la giurisprudenza è invero granitica nell’escludere, in subjecta materia, il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sulle valutazioni di merito tecnico discrezionali riservate al Comitato di verifica per le cause di servizio, ed è parimenti consolidata nel ritenere sindacabile ab externo l’irragionevolezza, l’incongruità e soprattutto l’eventuale carenza di esaustività del giudizio reso, censurando la valutazione sul piano della carenza della motivazione ovvero del difetto di istruttoria (da ultimo, Tar Lazio, Roma, I-quater, 25 ottobre 2017, n. 10676; 2 agosto 2016, n. 8933; Tar Liguria, I, 29 settembre 2016, n. 956; Tar Piemonte, I, 3 marzo 2016, n. 286; C. Stato, IV, 16 giugno 2015, n. 2989).

6. Alle rassegnate conclusioni consegue l’accoglimento del ricorso, disponendosi, per l’effetto, l’annullamento dei gravati provvedimenti, e, conseguentemente, la riformulazione da parte dell’Amministrazione del giudizio conclusivo sull’istanza del ricorrente, previa eventuale acquisizione e valutazione di tutta la ulteriore documentazione ritenuta necessaria, da richiedersi all’Amministrazione di appartenenza del ricorrente o allo stesso interessato.

Le spese di lite possono essere compensate, sussistendone i giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater),

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti di cui in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.