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Costituisce diritto soggettivo il transito nelle qualifiche civili dei militari riconosciuti inidonei al servizio militare incondizionato

Consiglio di Stato, Sezione IV, 31 lulgio 2009 n. 4854 Con la sentenza suindicata il Consiglio di Stato ha deciso che ai sensi dell'art. 14, comma 5 della legge n. 266 del 1999, il personale delle Forze Armate, incluso quello dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, giudicato “non idoneo al servizio militare incondizionato” per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del prsonale civile del Ministero della Difesa e, per la Gurdia di Finanza, del personale civile del ministero delle Finanze, costituendo detto transito un vero diritto soggettivo che scaturisce da giudizio positivo formulato dalla Commissione medico ospedaliera, unico organo abilitato a valutare l'idoneità al servizio civile. D'altra parte, il principio di mantenimento ove pù possibile del rapporto di servizio connaturale a un ordinamento democratico “fondato sul lavoro” (articolo 1 della Costituzione) già era stato scritto nelle norme precostituzionali, per evidente finalità di riconoscimento dei meriti acquisiti dal personale delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri.