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Condizioni per la configurabilità dell'acquiescenza sul provvedimento lesivo

Consiglio di Stato, Sezione IV, 31 luglio 2009 n.4854 Con la sentenza n. 4854 il Consiglio di Stato ha statuito che l'acquiscenza, intesa come accettazione espressa o tacita del provvedimento amministrativo lesivo – quale istituto di diritto sostaziale, procedimentale e processuale (ad esempio, determinante l'estinzione del potere di azione, con conseguente inammissibilità del ricorso giurisdizionale proposto avverso il provvedimento medesimo)- si configura solo in presenza di una condotta da parte dell'avente titolo all'impugnazione che sia libera e inequivocabilmente diretta a non più contestare l'assetto di interessi definito dall'amministrazione attraverso gli atti oggetto di impugnazione. In quanto incidente sul fondamentale diritto di agire in giudizio, l'accertamento in ordine all'avvenuta acettazione del contenuto e degli effetti di un provvedimento lesivo deve essere accurato ed esauriente e svolgersi su tutti i dati fattuali che hanno caratterizzato la dichiarazione negoziale, da cui deve risultare senza alcuna incertezza la presenza di una chiara intenzione definitiva di non rimettere in discussione l'atto lesivo