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Annullamento del provvedimento di esclusione: l’Amministrazione deve procedere all’arruolamento.

In caso di annullamento del provvedimento di esclusione l’Amministrazione è tenuta a procedere all’arruolamento.

Nell’espletamento del mandato difensivo conferito dall’assistito, lo Studio Legale Parente si è confrontato una lunga e complessa questione: l’esclusione di un candidato dall’arruolamento a seguito di visita medica dopo aver ottenuto una prima pronuncia favorevole passata in giudicato.

Un’altra vittoria dello Studio Legale Parente.

L’Amministrazione aveva escluso inizialmente il nostro assistito dalla graduatoria di assunzione nella Polizia Penitenziaria perché risultato positivo all’esame tossicologico nonostante l’annullamento del provvedimento di esclusione.

Il TAR Lazio, infatti, aveva annullato il provvedimento di esclusione e la sentenza passava in giudicato.

L’Amministrazione convocava il nostro assistito per nuovi accertamenti fisico-attitudinali.

All’esito dei nuovi esami lo dichiarava inidoneo per “deficit uditivo”.

Il nuovo provvedimento era impugnato al TAR Lazio che accoglieva il ricorso.

Secondo il TAR dall’effetto conformativo della precedente sentenza è “derivato un vero e proprio diritto all’assunzione in capo al ricorrente”.

L’Amministrazione, di conseguenza, proponeva appello al Consiglio di Stato che lo respingeva, confermando la sentenza del TAR Lazio.

Secondo i Giudici di Palazzo Spada, infatti, “poiché la fase di verifica degli accertamenti psico-fisici si era conclusa con l’adozione del provvedimento impugnato che indicava quale unica causa di inidoneità, tra quelle contemplate dal già citato art. 123, unicamente la tossicomania di cui alla lett. b), era obbligo dell’amministrazione dare seguito al procedimento con il passaggio alla fase successiva rappresentata dalla richiesta di presentazione, da parte dei candidati idonei, dei titoli dichiarati nella domanda e sulla cui base era stata formata la graduatoria.

Poiché, sulla base delle dichiarazioni rese con la domanda di assunzione e con la successiva dichiarazione sostitutiva di certificazione, l’attuale appellato risultava utilmente collocato in graduatoria, l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere all’arruolamento, avendo esaurito la propria discrezionalità con l’adozione del provvedimento di esclusione, successivamente annullato”.

Sempre secondo il Collegio “La riapertura della fase procedimentale afferente all’accertamento dei requisiti psico-fisici costituisce comportamento chiaramente elusivo del giudicato scaturente dalla sentenza n. xxx, il cui effetto conformativo escludeva qualunque discrezionalità residua in ordine all’assunzione, che doveva essere subordinata unicamente alla produzione della documentazione afferente ai titoli posseduti”.

L’effetto del giudicato imponeva la ripresa dell’iter dal momento in cui si era arrestato in conseguenza del provvedimento annullato, a prescindere da ogni valutazione in merito al lasso temporale intercorso dall’adozione.

L’Amministrazione avrebbe dovuto arruolare il nostro assistito e successivamente sottoporlo “agli accertamenti di idoneità psico-fisica prescritti per il personale in servizio ai sensi del D.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834 ai fini dell’eventuale transito nei ruoli civili dell’amministrazione.

La circostanza, dedotta dall’amministrazione appellante, in ordine all’inapplicabilità al caso di specie del citato D.P.R. 834/1981, sulla scorta del rilievo che il sig. xxx non è mai stato incorporato nei ruoli dell’amministrazione penitenziaria, è priva di rilievo, atteso che il mancato incorporamento discende unicamente da una condotta elusiva del giudicato”.

Sulla base delle dichiarazioni rese con la domanda di assunzione e con la successiva dichiarazione sostitutiva di certificazione, risultando il nostro cliente utilmente collocato in graduatoria, “l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere all’arruolamento, avendo esaurito la propria discrezionalità con l’adozione del provvedimento di esclusione, successivamente annullato”.

Infine, “è inibito all’amministrazione mettere ripetutamente in discussione la situazione oggetto del ricorso introduttivo di primo grado in sede di esecuzione del giudicato amministrativo, con radicale pregiudizio del diritto alla ragionevole durata del giudizio, all’effettività della tutela giurisdizionale, alla stabilità e certezza dei rapporti giuridici.

L’esecuzione del giudicato amministrativo deve essere improntata a correttezza e buona fede, senza che sia frustrata la legittima aspettativa del privato alla stabile definizione del contesto procedimentale.

Da ciò consegue che l’Amministrazione soccombente a seguito di sentenza irrevocabile di annullamento di propri provvedimenti ha l’obbligo di ripristinare la situazione controversa, a favore del privato e con effetto retroattivo, per evitare che la durata del processo vada a scapito della parte vittoriosa”.

Forte della enorme esperienza maturata negli anni, lo Studio Legale Parente è pronto ad aiutarti nella difesa dei tuoi diritti. Chiamaci anche solo per un consulto. Il nostro Studio punta sempre al raggiungimento dell’obiettivo.

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