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(Decreto Legge Pinto) Equa riparazione per irragionevole durata processo amministrativo causa di servizio

LA CORTE Dl APPELLO Dl ROMA
Sezione Equa Riparazione

 

In persona del Consigliere Dott.ssa Anna DEL BOCCIO, Magistrato Designato ai sensi dell’ art. 3, comma 4 della legge n, 89/2001, come modificato dall’ art. 55 del D.L. 22/6/2012 n. 83, convertito in Legge 7/8/2012 , n.134;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

letto il ricorso proposto in data 2/6/2020 da OMISSIS , ai sensi dell’ art. 2 della legge n. 89/2001, nei confronti del Ministero dell’ Economia e delle Finanze , in persona del Ministro pro- tempore;

rilevato che , avuto riguardo alla data di deposito del ricorso,

trova applicazione la novella introdotta dalla legge n. 208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016) ;

rilevato che il ricorrente , con ricorso depositato il 15/4/2008 , davanti al TAR- Lazio , sede di Roma, nei confronti del Ministero della Difesa , chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da lui sofferta ; deduce che il giudizio presupposto veniva definito , in primo grado, con la sentenza n. 11945/2019 , depositata il 17/10/2019, di rigetto del ricorso ;

ritenuta la propria competenza e dato atto della tempestività della domanda ;

rilevato che il giudizio presupposto ha avuto la durata di anni undici , mesi sei e giorni due , da cui devono essere detratti anni tre di ragionevole durata , con riferimento al primo grado, sicché residua un ritardo risarcibile di anni otto, mesi sei e giorni due , al quale deve essere commisurato equo indennizzo , ai sensi dell’ art. 2, n. 2-bis della legge n. 89/2001 e non all’ intera durata del giudizio presupposto come richiesto dal ricorrente ;

ritenuto che, alla luce del disposto da’ art. 2 comma 2 della citata legge , va considerata la complessità del caso e la condotta delle parti e del giudice in relazione ad essa ; rilevato   che ai fini della determinazione dell’indennizzo giusta il disposto dell’ art. 2 bis della citata legge , occorre tener conto : a )dell’ esito del  giudizio ; b ) del comportamento del giudice e delle parti ; c) della natura degli interessi coinvolti e dunque della qualità e quantità della conseguente partecipazione emotiva che ne è derivata , della rilevanza della causa e anche alle condizioni personali del ricorrente ;

rilevato dunque che indennizzo va liquidato in via equitativa in misura pari ad euro 3.600,00 ( di cui euro 400,00 per ciascuno degli otto anni e per la frazione superiore a sei mesi di ritardo ingiustificato , tenuto conto dell’ esito del giudizio presupposto , risultato sfavorevole al ricorrente ) oltre agli interessi legali dalla domanda sino all’ effettivo soddisfo ;

rilevato che le spese si liquidano in dispositivo in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 2018,  n. 37, nei valori considerata la semplicità delle questioni trattate in fatto ed in diritto ed in euro 27,00 per diritti di Cancelleria ;

P.Q.M.

Visti gli artt. 2 e 2 bis -3 della legge n, 89/2001 ;

ingiunge al Ministero dell’ Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro- tempore , di pagare senza dilazione al ricorrente OMISSIS la somma di euro 3.600,00 , oltre interessi legali dalla domanda sino allo effettivo soddisfo , a titolo di equo indennizzo e alle spese processuali liquidate complessivamente in euro 350,00 oltre accessori di legge , per compenso ed euro 27,00 per diritti di Cancelleria ;

-autorizza , in difetto di pagamento la provvisoria esecuzione del decreto ;

-avverte che , entro il termine di giorni trenta decorrente dalla data di comunicazione del presente decreto o dalla sua notificazione può essere proposta opposizione ai sensi dell’ art. 5 ter della legge n. 89/2001 .

Roma, li 20/8/2020.

Si comunichi .