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(Decreto Legge Pinto) Equa riparazione per irragionevole durata processo amministrativo abusi amministrazione

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE D’APPELLO DI ROMA

SEZIONE EQUA RIPARAZIONE

 

In persona del Giudice Ausiliario d.ssa Antonella Castrignanò, magistrato designato ai Sensi dell’art. 3 co. 4 Legge 89/01 come modificato dall’art. 55 del DL. 22.06.2012 n.83 conv. in Legge 7.8.2012 n. 134,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento camerale n. 51430/2020 V.G. avente ad oggetto: equa riparazione ex L.89/2001

promosso da

OMISSIS, rappresentato e difeso dall’ Avv.to Parente Zamparelli Giovanni Carlo, con domicilio eletto in Roma, Via Emilia n. 81

Contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p,t;

 

La Corte,

  • Letto il ricorso presentato in data 04.08.2020 ai sensi dell’art. 2 della legge n. 89/2001, dal ricorrente indicato in epigrafe;
  • Rilevato che il ricorrente chiede l’equa riparazione per l’eccessiva durata del giudizio amministrativo n.2045/2007 nei confronti del Ministero della Difesa + altri, volto ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale , contrattuale ed extracontrattuale conseguente alla sentenza n.1416/01 (Tar Campania) che aveva riconosciuto gli abusi subiti dall’Amministrazione di appartenenza;
  • il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza n. 1938 del 07.12.2011, che rigettava la domanda; tale sentenza veniva ritualmente impugnata dal OMISSIS innanzi al Consiglio di Stato con ricorso depositato il 22.6.2012, iscritto al n. 4691/12 R.G., definito con sentenza n. 4471 del 01.07.2019 che accoglieva un motivo di gravame (in rito) ma respingeva nel merito la domanda risarcitoria del ricorrente, come evincesi da allegata documentazione;
  • Rilevato the la domanda di equa riparazione è stata proposta nei termini di legge;
  • Rilevato che il giudizio presupposto si è protratto, nei due gradi, per anni 11 circa, con superamento della durata ragionevole, detratto il periodo di stasi processuale tra le due fasi, non ascrivile all’Ufficio Giudiziario, di anni 5 e mesi 5, circa;
  • Rilevato che, ai fini della determinazione dell’indennizzo, giusta il disposto dell’art. 2 bis L 89/01 va tenuto conto a) dell’esito del giudizio (sostanzialmente sfavorevole al ricorrente), b). del comportamento del giudice e delle partì, c) della natura e degli interessi coinvolti e, dunque, della qualità e quantità della conseguente partecipazione emotiva che ne è derivata nonché della rilevanza della causa anche in relazione alle condizioni personali del ricorrente;
  • Rilevato che, stanti i parametri di cui all’art. 2 bis I. 89/01, l’indennizzo va equitativamente determinato in euro 2.000,00 (euro 400,00 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi);
  • Rilevato che sulle somme suddette decorrono gli interessi legali dal deposito del ricorso al soddisfo;
  • Rilevato che le spese si liquidano in dispositivo;
  • Rilevato che il presente decreto è provvisoriamente esecutivo a norma dell’art. 3 co.5 L. 89/01;

P.Q.M

Visti gli artt, 2-2bis-3 della Legge 89/01

  • Ingiunge al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t, di pagare senza dilazione, in favore di OMISSIS, la somma di euro 2.000,00, oltre interessi dal 04.08.2020 al soddisfo ed, altresì, le spese processuali liquidate complessivamente in euro 420,00 per compensi ed euro 27,00 per spese, oltre iva e cap come per legge e spese generali come da tariffa;
  • Autorizza in difetto di pagamento, la provvisoria esecuzione del presente decreto;
  • Avverte che, entro il termine di giorni trenta decorrente dalla data di comunicazione del presente decreto o dalla sua notificazione, può essere proposta opposizione: ai sensi dell’art. 5 ter L. 89/01.

Si comunichi

Roma, data dei deposito

 

Il Giudice Ausiliario Designato

Antonella Castrignanò