LA CORTE D’APPELLO DI ROMA
SEZIONE EQUA RIPARAZIONE
In persona del Giudice Ausiliario d.ssa Antonella Castrignanò, magistrato designato ai sensi dell’art. 3 co, 4 Legge 89/01 come modificato dall’art. 55 del D.L.22.06.2012 n. 83 conv. in Legge 7.8.2012 n. 134,
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nei procedimento camerale n. 51400/2021 V.G. avente ad oggetto: equa riparazione ex L. 89/2001 promosso da
OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS rappresentati e difesi dall’Avv.to Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio eletto in Roma, Via Emilia, n. 81
Contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro p.t.
La Corte,
Letto il ricorso presentato in data 15.07.2021 ai sensi dell’art. 2 della legge n. 89/2001, dai ricorrenti indicati in epigrafe;
Rilevato che i ricorrenti chiedono l’equa riparazione per l’eccessiva durata del giudizio amministrativo n. 9059/05 R.G, promosso innanzi al Tar Lazio nell’ottobre 2005 nei confronti del Ministero della Difesa + altri, volto ad ottenere l’annullamento del bando di concorso datato 10.06.2005, nella parte in cui il Direttore Generale per il Personale Militare ha indetto il concorso per titoli, per il reclutamento di 178 sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi di Fanteria , Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni dell’Esercito, nonché per la declaratoria del diritto dei ricorrenti all’arruolamento nel relativo servizio permute;
Rilevato che il Tar Lazio ha definito il giudizio con sentenza n. 13308 del 30.12.2014, che ha respinto il ricorso;
Rilevato che tale sentenza è stata impugnata dai ricorrenti innanzi al Consiglio di Stato, con ricorso notificato in data 23.07.2015 (R.G. 6536/2015)., definito con sentenza n. 3920 del giugno 2020, che accoglieva il gravame, come da documentazione in atti;
Rilevato che la domanda di equa riparazione è stata proposta nei termini di legge;
Rilevato che il giudizio presupposto si è protratto, nei due gradi, nonostante il deposito di numerose istanze di fissazione di udienza e di prelievo, per anni 15 circa, con superamento della durata ragionevole, detratto il periodo di stasi processuale, non ascrivibile all’Ufficio Giudiziario, di anni 9, circa;
Rilevato che, ai fini della determinazione dell’indennizzo, giusta il disposto dell’art. 2 bis 89/01 va tenuto conto: a) dell’esito del giudizio ( favorevole ai ricorrenti), b) del comportamento del giudice e delle parti, c) della natura e degli interessi coinvolti e, dunque, della qualità e quantità della conseguente partecipazione emotiva che ne è derivata, collettivamente condivisa, circostanza che autorizza ad una riduzione dell’entità dell’indennizzo per ciascun anno di ritardo, nonché della rilevanza della causa anche in relazione alle condizioni personali dei ricorrenti;
Rilevato che, stanti i parametri di cui all’art. 2 bis I. 89/01, l’indennizzo va equitativamente determinato in euro 4,500,00 per ciascuno (euro 400,00 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi) ;
Rilevato che sulle somme suddette decorrono gli interessi legali dal deposito del ricorso al soddisfo;
Rilevato che le spese si liquidano in dispositivo;
Rilevato che il presente decreto è provvisoriamente esecutivo a norma dell’art. 3 co.5 L. 89/01;
P.Q.M
Visti gli artt. 2-2bis-3 della Legge 89/01
Ingiunge al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., di pagare, senza dilazione, in favore di OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS), la somma di euro 4.500,00, per ciascun ricorrente, oltre interessi dal 15.07.2021 al soddisfo ed, altresì, le spese processuali liquidate complessivamente in euro 550,00 per compensi ed euro 27,00 per spese, oltre iva e cap come per legge e spese generali come da tariffa;
Autorizza, in difetto di pagamento, la provvisoria esecuzione del presente decreto;
Avverte che, entro il termine di giorni trenta decorrente dalla data di comunicazione del presente
decreto o dalla sua notificazione, può essere proposta opposizione ai sensi dell’art. 5 ter L. 89/01.
Si comunichi
Roma 16.11.2021
Il Giudice Ausiliario Designato
Antonella Castrignanò