S E N T E N Z A
Sul ricorso N. 12246/2001 R.G. proposto dal -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Erennio Parente e dall’Avv. Giovanni Carlo Parente ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio sito in Roma, Via Emilia n. 81;
CONTRO
– il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ed il DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
PER L’ANNULLAMENTO
– previa sospensiva, del decreto del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, datato 10 settembre 2002, recante l’esclusione del ricorrente dall’assunzione nel Corpo di Polizia penitenziaria per mancanza dei requisiti di cui all’art. 124, comma 3, del R.D. 30 gennaio 1941, come richiamato dall’art. 26 della legge 1 febbraio 1989 n. 53, per essere stato condannato, con sentenza del Tribunale di Matera del 1° luglio 2002, a due mesi di reclusione per atti osceni;
– di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi compresa la graduatoria generale finale limitatamente all’esclusione del ricorrente ed il decreto interministeriale del 12 novembre 1996, in parte qua;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla camera di consiglio dell’11 dicembre 2001, l’Avv. Angelica Parente (per delega dell’Avv. Giovanni Carlo Parente per la parte ricorrente) – cui è stata fatta presente la possibilità di definizione del giudizio con sentenza semplificata; Giudice relatore il Primo Referendario Elena Stanizzi;
Visto l’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205 che consente al Collegio di assumere, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, la decisione nel merito del ricorso con sentenza succintamente motivata, nelle ipotesi in cui ne ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza;
Considerato che il ricorrente è stato avviato al Corso di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e del personale dell’Amministrazione Penitenziaria in data 20 ottobre 1999, ha prestato giuramento in data 28 gennaio 2000 ed è stato assegnato in servizio, in qualità di Agente effettivo del Corpo di Polizia penitenziaria in data 3 febbraio 2000, cosicché il gravato provvedimento di esclusione del ricorrente dall’assunzione dal Corpo di Polizia penitenziaria è intervenuto successivamente all’immissione in ruolo del ricorrente ed alla effettiva prestazione del servizio per più di due anni;
Visto l’orientamento espresso da questa Sezione in casi sovrapponibili alla fattispecie in esame e dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare;
Ritenuto di doversi riportare, in particolare, ai principi enunciati nella sentenza n. 5554 (non gravata da appello) e n. 5555 del 17 giugno 2002 (il cui appello è tuttora pendente innanzi al Consiglio di Stato, il quale ha rigettato l’istanza cautelare proposta dall’Amministrazione appellante), adottate da questa Sezione, ove si afferma che “l’esclusione da un concorso può essere disposta in qualsiasi momento della procedura concorsuale ed anche dopo l’approvazione della sua graduatoria, ma non oltre l’assunzione in servizio del vincitore, dopo di ciò potendo unicamente porsi la diversa questione di una possibile invalidità di tale ultimo atto e di un suo conseguente, ma solo eventuale, annullamento discrezionale in autotutela, qualora suggerito da congrue e precise ragioni di interesse pubblico”;
Considerato che il decreto interministeriale del 12 novembre 1996 recepisce tale principio laddove prevede la possibilità di accertamento dei requisiti generali di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (art. 3, ult. comma, d.i.), fino all’estremo limite dell’immissione in ruolo, cosicché il potere di controllo ai fini dell’accertamento della sussistenza dei requisiti asseritamente mancanti in capo all’odierno ricorrente non potrebbe comunque estendersi oltre i confini del potere-dovere di verifica dell’esistenza dei suddetti requisiti, il quale trova il suo limite finale nell’immissione in ruolo;
Considerato che, con riguardo a tale limite dell’immissione in ruolo, viene in rilievo l’art. 6 del D.Lgs. n. 443 del 1992, il quale prevede che gli agenti in prova che abbiano superato gli esami di fine corso vengono nominati agenti di Polizia penitenziaria, prestano il giuramento di rito e sono immessi nel ruolo, con conseguente impiego nei servizi di istituto;
Ritenuto, inoltre, che il ricorrente ha assunto la qualità di imputato nell’aprile 2000, quando era già agente effettivo di ruolo, cosicché la sentenza di condanna conclusiva del relativo procedimento penale – peraltro non definitiva in quando gravata da appello – non può assumere valenza ai fini della verifica dei requisiti richiesti per l’assunzione nel Corpo di Polizia penitenziaria, potendo al più rilevare ai fini disciplinari laddove ne sussistano i relativi presupposti;
Reputato, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, che il gravato provedimento di esclusione del ricorrente dall’assunzione dal Corpo di Polizia penitenziaria risulta illegittimo in quanto adottato successivamente alla conclusione della procedura concorsuale ed all’immissione in ruolo del ricorrente, con conseguente fondatezza delle corrispondenti censure ricorsuali ed assorbimento delle altre non esaminate;
Ritenuto, pertanto – previa verifica della completezza del contraddittorio e sentite le parti sul punto – di poter definire il giudizio con sentenza succintamente motivata stante la manifesta fondatezza del ricorso;
Ritenuto, in ordine alle spese, che queste possano essere equamente compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
– Roma -Sezione Prima-
Definitivamente pronunciando sul ricorso n. 12246/2002, come in epigrafe proposto da -OMISSIS-, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il gravato provvedimento di esclusione del ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell’11 dicembre 2002.