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Esclusione assunzione Polizia Penitenziaria per non appartenenza categoria militari ferma prolungata

S E N T E N Z A

Sul ricorso N. 11344/2001 R.G. proposto dal -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Erennio Parente e dall’Avv. Giovanni Carlo Parente ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio sito in Roma, Via degli Scipioni n. 52;

CONTRO

– il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ed il DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso il cui Ufficio sito in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 sono, ope legis, domiciliati;

PER L’ANNULLAMENTO

– previa sospensiva, del decreto del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, datato 18 giugno 2001, recante l’esclusione del ricorrente dall’assunzione nel Corpo di Polizia penitenziaria in quanto non appartenente alle categorie previste dall’art. 2, comma 1, del decreto interministeriale 12 novembre 1996 per non aver prestato servizio in qualità di militare di leva in ferma prolungata;

– di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi compreso il decreto interministeriale del 12 novembre 1996, nella parte in cui prevede l’esclusione dal concorso del candidato che non abbia prestato servizio in qualità di militare di leva prolungata;

E, CON PROPOSIZIONE DI MOTIVI AGGIUNTI, PER L’ANNULLAMENTO

– del decreto del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, datato 2 luglio 2002, recante le dimissioni del ricorrente dal Corpo di Polizia penitenziaria in quanto non appartenente alle categorie previste dall’art. 2, comma 1, del decreto interministeriale 12 novembre 1996;

– di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi compreso il decreto interministeriale del 12 novembre 1996, nella parte in cui prevede l’esclusione dal concorso del candidato che non abbia prestato servizio in qualità di militare di leva prolungata

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti gli atti tutti della causa;

Viste le ordinanze di questa Sezione, adottate in sede cautelare, n. 1005 del 24 ottobre 2001 e n. 7351 del 5 dicembre 2001;

Udito, alla camera di consiglio dell’11 dicembre 2001, l’Avv. Angelica Parente (per delega dell’Avv. Giovanni Carlo Parente per la parte ricorrente) – cui è stata fatta presente la possibilità di definizione del giudizio con sentenza semplificata; Giudice relatore il Primo Referendario Elena Stanizzi;

Visto l’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205 che consente al Collegio di assumere, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, la decisione nel merito del ricorso con sentenza succintamente motivata, nelle ipotesi in cui ne ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza;

Considerato che il ricorrente è stato avviato al Corso di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e del personale dell’Amministrazione Penitenziaria in data 8 febbraio 2001 ed ha prestato giuramento in data 11 maggio 2001, cosicché i gravati provvedimenti di esclusione del ricorrente dall’assunzione e di dimissioni dello stesso dal Corpo di Polizia penitenziaria sono intervenuti successivamente alla conclusione del corso di formazione ed alla prestazione del predetto giuramento;

Visto l’orientamento espresso da questa Sezione in casi sovrapponibili alla fattispecie in esame e dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare;

Ritenuto di doversi riportare, in particolare, ai principi enunciati nella sentenza n. 5554 (non gravata da appello) e n. 5555 del 17 giugno 2002 (il cui appello è tuttora pendente innanzi al Consiglio di Stato, il quale ha rigettato l’istanza cautelare proposta dall’Amministrazione appellante), adottate da questa Sezione, ove si afferma che “l’esclusione da un concorso può essere disposta in qualsiasi momento della procedura concorsuale ed anche dopo l’approvazione della sua graduatoria, ma non oltre l’assunzione in servizio del vincitore, dopo di ciò potendo unicamente porsi la diversa questione di una possibile invalidità di tale ultimo atto e di un suo conseguente, ma solo eventuale, annullamento discrezionale in autotutela, qualora suggerito da congrue e precise ragioni di interesse pubblico”;

Considerato che il decreto interministeriale del 12 novembre 1996 recepisce tale principio laddove prevede la possibilità di accertamento dei requisiti generali di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (art. 3, ult. comma, d.i.), fino all’estremo limite dell’immissione in ruolo, cosicché il potere di controllo ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito mancante nell’odierno ricorrente non potrebbe comunque estendersi oltre i confini del potere-dovere di verifica dell’esistenza dei suddetti requisiti generali, il quale trova il suo limite finale nell’immissione in ruolo;

Considerato che, con riguardo a tale limite dell’immissione in ruolo, viene in rilievo l’art. 6 del D.Lgs. n. 443 del 1992, il quale prevede che gli agenti in prova che abbiano superato gli esami di fine corso vengono nominati agenti di Polizia penitenziaria, prestano il giuramento di rito e sono immessi nel ruolo, con conseguente impiego nei servizi di istituto;

Considerato che l’Amministrazione resistente ha ribadito il predetto sbarramento temporale laddove nella convocazione per il corso riporta l’avvertenza che, ove dagli accertamenti emergesse la mancanza di titoli o requisiti, verrebbe disposta l’esclusione “anche durante la frequenza del corso di formazione”, così affermando che gli accertamenti in questione si sarebbero comunque conclusi entro l’ultimazione dello corso stesso;

Reputato, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, che i gravati provedimenti di esclusione del ricorrente dall’assunzione e di dimissioni dello stesso dal Corpo di Polizia penitenziaria risultano illegittimi in quanto adottati successivamente alla conclusione della procedura concorsuale ed all’immissione in ruolo del ricorrente, con conseguente fondatezza delle corrispondenti censure ricorsuali ed assorbimento delle altre non esaminate;

Ritenuto, pertanto – previa verifica della completezza del contraddittorio e sentite le parti sul punto – di poter definire il giudizio con sentenza succintamente motivata stante la manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto, in ordine alle spese, che queste possano essere equamente compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

– Roma -Sezione Prima-

Definitivamente pronunciando sul ricorso n. 11344/2001, come in epigrafe proposto da -OMISSIS-, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i gravati provvedimenti di esclusione e di dimissioni del ricorrente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.