SENTENZA
sul ricorso n. 4498/2002 proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Erennio e Giovanni Carlo Parente ed elettivamente domiciliato presso gli stessi in Roma, via degli Scipioni, n. 52;
contro
il Ministero della Difesa, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;
per l’annullamento
del provvedimento della Commissione Medica del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito in data 07.02.2002 di dichiarazione di non idoneità ai fini dell’arruolamento quale volontario in ferma breve, nonché di atti connessi, presupposti e conseguenti ed, in particolare, del bando di concorso in parte “de qua”;
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per camera di consiglio del 28 ottobre 2002 il Consigliere Polito Bruno Rosario;
Udito l’avv.to Modena, in sostituzione dell’avv. Parente, e l’avv. dello Stato Giannuzzi;
Ritenuto che, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 1034/1971, come integrato dall’art. 9 della legge n. 205/2000, sussistono presupposti per la decisione della causa in forma semplificata e sentito sul punto le parti;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 20.02.2002 il -OMISSIS- ha proposto impugnativa avverso il provvedimento di estremi indicati in epigrafe, con il quale è stato non idoneo per l’arruolamento quale volontario in ferma breve per “note di labilità ed immaturità affettiva e deficit ponderale” e ne è ha dedotto l’illegittimità sotto diversi profili.
In esito a visita di revisione disposta in via cautelare dalla Sezione il ricorrente è stato riconosciuto esente dalle ascritte condizioni di inidoneità afferenti alla sfera psichica e fisica e riconosciuto abile per l’arruolamento.
Alla stregua delle risultanze dell’istruttoria l’atto impugnato si configura viziato nei dedotti motivi di eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti ed insufficienza dell’istruttoria e, in accoglimento del ricorso, va pertanto annullato.
Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione 1^, accoglie il ricorso in epigrafe n. 4498/2002 proposto da -OMISSIS- e, per l’effetto, annulla il giudizio di non idoneità impugnato.
Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza si eseguita dall’autorità amministrativa.