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Non idoneità concorso Vigili del Fuoco per patologia

SENTENZA

sul ricorso n. 229/2004 proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta delega a margine dell’atto introduttivo, dall’avv. Giovanni Carlo Parente, presso il cui studio  è elettivamente domiciliato, in Roma, v. Emilia, n. 81,

contro

il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato ex lege, in Roma, v. dei Portoghesi, n. 12,

per l’annullamento, previa sospensione,

del provvedimento in data 5.11.2003, notificato il successivo 8.11.2003, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo all’arruolamento nei Vigili del Fuoco, ed escluso dal concorso a 184 posti di Vigili del Fuoco nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale al provvedimento impugnato, ivi compreso il verbale di visita medica, non cognito, redatto dalla preposta Commissione Sanitaria per la verifica della permanenza dell’idoneità psico-fisica ed attitudinale ai sensi dell’art. 14, comma 4, L. n. 521/1998;

Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato per l’Amministrazione dell’Interno intimata;

Vista l’istanza cautelare presentata dal ricorrente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 719.C/2004 del 15 luglio 2004;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore alla camera di consiglio del 20 ottobre 2004 il Consigliere Donatella Scala;

Udito l’avv. Parente G.C. per il ricorrente e l’avv. dello Stato Pino Elena per la resistente Amministrazione della Difesa;

Visto l’art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l’art. 26 della legge n. 1034/1971, come modificato dall’art. 9, legge n. 205/2000, che consente l’immediata assunzione di una decisione di merito, “con sentenza succintamente motivata”, ove, nella Camera di Consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il giudice ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso;

Considerato che il ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato dalla resistente Amministrazione dell’Interno, in sede di accertamento della permanenza dei requisiti di idoneità psico fisica ed attitudinale, con cui è stato giudicato NON IDONEO per “Eccedenza ponderale (peso Kg. 110,5 – altezza 180) D.M. 3 maggio 1993, n. 228, art. 1, comma 1, lett. b). Sezioni cardiache ai limiti superiori della norma in soggetto con tachicardia sinusale all’ECG a riposo (FC 108/min.), D.M. 3 maggio 1993, n. 228, art. 1, comma 1, lett. m);

Considerato che il ricorrente ha dedotto, al riguardo, violazione e mancata applicazione del D.M. 5.2.2002, eccesso di potere per erronea applicazione del D.M. 228/1993, sostituito dal D.M. 5.2.2002, violazione del principio tempus regit actum; errore sui presupposti illogicità, contraddittorietà, sviamento, difetto ed insufficienza di istruttoria, ingiustizia manifesta; vizio della funzione per carenza ed illogicità della motivazione, irragionevolezza dell’azione amministrativa, ingiustizia manifesta;

Considerato che il ricorrente assume l’erronea applicazione alla procedura concorsuale de quo del decreto ministeriale 228/1993, essendo stato emanato in data 5 febbraio 2002, nelle more dell’espletamento del concorso, altro decreto recante le cause di inidoneità al servizio per il personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

Considerato che il ricorrente lamenta, altresì, come l’Amministrazione non abbia tenuto conto, in sede di verifica della permanenza dei requisiti fisici del medesimo – titolare del diploma di istruttore per insegnamento di cultura fisica e ginnastica, specialità culturismo – dell’incidenza dell’apparato muscolare sulla totalità del peso corporeo, e comunque l’erroneità dell’impugnato giudizio medico legale, essendosi sottoposto a successivi accertamenti specialistici presso struttura sanitaria pubblica, come da documentazione versata in atti, che hanno evidenziato l’assenza delle rilevate affezioni, nonchè il contrasto con precedente giudizio d’idoneità espresso all’atto dell’arruolamento quale Vigile ausiliario;

Considerato che, in esecuzione alla sopra richiamata ordinanza collegiale, con cui questo Tribunale ha invitato la resistente Amministrazione a sottoporre il ricorrente ad un rinnovato accertamento sanitario presso il medesimo organo esaminatore ma in composizione diversa, con assistenza di medico di fiducia, entro il termine di trenta giorni, al fine di appurare l’attuale sussistenza e consistenza della causa di idoneità, la resistente Amministrazione ha depositato agli atti del giudizio le risultanze della visita medica cui il ricorrente è stato sottoposto in data 20 settembre 2004;

Dato atto che, nel quadro degli strumenti cognitivi a disposizione del giudice all’interno del giudizio di legittimità, sono sicuramente esperibili le verificazioni preordinate, come nel caso in esame, all’accertamento di un presupposto di fatto posto a fondamento del provvedimento, onde consentire l’esercizio del sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell’eccesso di potere per carenza o errore sul presupposto; (c.fr. Cons di Stato, Sez. VI, 27 maggio 1991, n. 321; T.A.R. Lazio, Sez. III; 1° luglio 1999, n. 2048)

Rilevato che la Commissione Medica all’uopo costituita, con verbale n.1 in data 20 settembre 2004, ha dato atto delle risultanze del nuovo accertamento sanitario effettuato, da cui sono emersi diversi valori antropometrici e ponderali (peso kg. 92,8 – cm. 181,50) rispetto a quelli rilevati in sede di esclusione, nonchè l’assenza di patologie di rilievo a carico dell’apparato cardiologico, esprimendo, pertanto, il giudizio medico legale di presenza in capo al ricorrente dei requisiti di idoneità ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. b) del D.M. 228/93 ed assenza di imperfezioni ed infermità ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. m) del D.M. 228/93;

Ritenuto che, in ragione delle superiori considerazioni, è illegittima l’esclusione dalla procedura concorsuale in impugnativa, siccome basata su presupposti di fatto risultati contraddetti dalla successiva visita medica cui il ricorrente è stato sottoposto per le medesime finalità di accertamento del possesso dei requisiti fisici, in esecuzione dell’ordine istruttorio sopra richiamato;

Considerato, altresì, che le parti costituite sono state avvertite circa l’eventualità di assunzione di decisione nel merito ai sensi degli artt. 3 e 9, legge 205/2000;

Ritenuto, pertanto, che, stante la manifesta fondatezza del ricorso, il Tribunale può assumere una decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, L. 1034/1971, e s.m., con annullamento del provvedimento di non idoneità e del giudizio medico in impugnativa;

Considerato, infine quanto alle spese di giudizio, che le stesse possono essere compensate tra le parti costituite, sussistendone sufficienti motivi;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione 1^ bis, accoglie il ricorso in epigrafe, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.