SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12120 del 1998, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni n. 52;
contro
il Ministero di Grazia e Giustizia (ora Ministero della Giustizia), in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto del Ministero di Grazia e Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, a firma del Direttore generale, datato 24.8.1998, notificato l’8.9.1998, con il quale il ricorrente è stato giudicato non idoneo per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art. 123, lett. b), del D.Lgs. 30.10.1992, n. 443, in relazione al concorso per l’assunzione nel Corpo di Polizia penitenziaria di cui al D.L. 13.9.1996, n. 479;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato, ivi compresi il bando di concorso pubblicato sulla G.U. 4^ serie speciale 3.12.1996, n. 96, di aumento organico di 1.400 unità di personale maschile del Corpo di Polizia penitenziaria, nella parte in cui è prevista l’insindacabilità dei giudici di non idoneità formulati dalle commissioni mediche e l’automatica esclusione dall’assunzione, nonché il provvedimento della Commissione accertamenti psicofisici a firma del Segretario della Commissione, datato 26.6.1998, notificato in pari data, di non idoneità per “presenza di sostanze cannabinoidi ai cataboliti urinari art. 123 B”.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nella pubblica udienza del giorno 30/10/2008 la dott.ssa Rita Tricarico e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Il Ministero di Grazia e Giustizia ha emanato il bando per aumento organico di personale maschile del Corpo di Polizia penitenziaria, pubblicato nella G.U. 4^ serie speciale 3.12.1996, n. 96.
Il ricorrente, avendo presentato domanda di partecipazione, in data 26.6.1998 è stato convocato per essere sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli artt. 122 e 123 del D.Lgs. 30.10.1992, n. 443.
In tale occasione è stato giudicato non idoneo all’assunzione nel Corpo de quo per “presenza di sostanze cannabinoidi ai cataboliti urinari”, ai sensi del menzionato art. 123, lett. b), del D.Lgs. n. 443/1992, e successivamente, con decreto del Direttore generale del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del 24.8.1998, è stato escluso dalla predetta assunzione.
Avverso il richiamato provvedimento, nonché il bando di concorso, nella parte in cui è prevista l’insindacabilità dei giudizi formulati dalla commissione medica e la conseguente automatica esclusione, e l’atto presupposto al provvedimento di esclusione, proveniente dalla Commissione accertamenti psicofisici, datato 26.6.1998, è stato proposto il presente gravame, fondato sui seguenti motivi di censura:
1) violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost. – eccesso di potere sotto vari profili: le disposizioni del bando che stabiliscono l’insindacabilità dei giudizi di non idoneità conseguenti a visite mediche sarebbero illogiche e manifestamente ingiuste, ponendosi in contrasto con i principi sanciti dalla Costituzione, dovendosi affermare che il carattere tecnico di detti giudizi non impedisca la tutela giurisdizionale;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 122, lett. b), del D.Lgs. 30.10.1992, n. 443 – eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore sui presupposti, illogicità, contraddittorietà, sviamento, difetto ed insufficienza di istruttoria: sarebbe evidente il travisamento dei fatti, atteso che al ricorrente, sottopostosi subito dopo ad esami strumentali molto attendibili presso strutture pubbliche, non sarebbero state riscontrate le sostanze cannabinoidi;
3) violazione di legge – eccesso di potere – ingiustizia manifesta: il ricorrente non farebbe uso neppure saltuario di sostanze stupefacenti, mentre il provvedimento gravato non riferirebbe nulla in ordine ad eventuali circostanze, tempi e modalità del contestato comportamento;
4) eccesso di potere per carenza ed illogicità della motivazione e per vizio della funzione, irragionevolezza dell’azione amministrativa ed ingiustizia manifesta: il provvedimento sarebbe motivato solo in apparenza ed in modo illogico, palesando una diagnosi in contrasto con altri giudizi di idoneità sul punto.
Si è, in ogni caso, evidenziato che, posto che l’art. 123, lett. b), del D.Lgs. n. 443/1992 considera elemento ostativo all’assunzione nel Corpo della Polizia penitenziaria le tossicomanie e le intossicazioni croniche di origine esogena, detto stato costituirebbe una condizione derivante dal ripetuto impiego di sostanze tossiche, per lo più stupefacenti, mentre l’accertamento dei metabolici urinari non avrebbe il significato dimostrativo dello stesso, essendo solo indicativo dell’avvenuta assunzione di un determinato stupefacente, dal che deriverebbe che non potrebbe condividersi il giudizio di inidoneità espresso nei confronti del ricorrente, proprio in quanto determinato da un accertamento incapace di dare prova del necessario stato di tossicomania.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.
Con ordinanza 11.11.1998, n. 3093, è stata accolta la domanda cautelare, proposta in via incidentale, tenuto conto dell’insufficienza della diagnosi della Commissione medica a dimostrare la sussistenza della causa di esclusione in parola.
Parte ricorrente ha successivamente depositato una memoria.
Anche parte resistente, in vista della pubblica udienza, ha prodotto una memoria difensiva, nella quale ha sottolineato la ratio dell’esclusione in caso di riscontro di sostanze cannaboidi ai cataboliti urinari e la circostanza che nella specie dette sostanze sarebbero state rinvenute nel ricorrente.
Nella pubblica udienza del 30.10.2008 il ricorso è stato chiamato in decisione.
DIRITTO
1 – Con il presente gravame si censura il provvedimento di esclusione del -OMISSIS- dal concorso per 1.400 unità di personale maschile del Corpo di Polizia penitenziaria, indetto con bando pubblicato nella G.U. 4^ serie speciale 3.12.1996, n. 96, fondato sull’assunta presenza di sostanze cannabinoidi ai cataboliti urinari.
2 – Si rende necessario esaminare la disposizione invocata dall’Amministrazione nell’esclusione qui contestata.
L’art. 123, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 30.10.1992, n. 443 indica, quali cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi per l’ammissione al Corpo della Polizia penitenziaria, “l’alcolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena”.
In assunta applicazione della predetta disposizione normativa, l’odierno istante è stato escluso dal concorso.
2.1 – In proposito, preliminarmente deve rilevarsi che in italiano il termine “tossicomania” indica un uso abituale di sostanze stupefacenti o tossiche, di cui non si può più fare a meno, ed il termine “cronico” si riferisce ad una malattia o status persistente a lungo nell’organismo, da cui è difficile guarire.
Diversamente, il ricorrente è stato escluso per “presenza di sostanze cannabinoidi ai catabolidi urinari”, che non è ex se indicativa di uno stato cronico, quale invece si richiede ai fini della non idoneità ex lege.
2.2 – Ciò basterebbe ad inficiare il provvedimento gravato.
3 – Deve aggiungersi che, condividendosi la censura dedotta sub 1) nel ricorso in esame, i giudizi delle Commissioni mediche non possono ritenersi definitivi e, come tali, insindacabili. È ben possibile far ricorso a verificazioni, ad esami documentali ed altresì a consulenze tecniche d’ufficio per accertare la correttezza dell’esito degli accertamenti tecnici oggetto di censura, non potendosi in contrario sostenere che in tal modo si andrebbe ad intaccare la discrezionalità dell’Amministrazione, stante il carattere oggettivo dell’accertamento de quo, solamente connotato da tecnicismo.
3.1 – Pertanto il bando di concorso è illegittimo, nella parte in cui stabilisce l’insindacabilità dei giudizi della Commissione accertamenti psicofisici.
4 – Una volta chiarito detto punto, deve rilevarsi che l’attuale ricorrente ha prodotto in giudizio il referto di analisi clinico-tossicologiche sulle formazioni pilifere presso il Laboratorio di Tossicologia forense dell’Università cattolica del Sacro cuore, nel quale si esclude che per un periodo di tempo di almeno un anno lo stesso sia stato- o lo sia ancora – assuntore di derivati da cannabis.
Come si legge nella relazione peritale, detto tipo di indagine – gascromatografia associata alla spettrometria di massa – è una metodica estremamente specifica e sensibile, in grado di evidenziare la presenza di cannabinoidi con un limite di sensibilità di 0,05 nanogrammi per milligrammo per capelli, mentre non altrettanto attendibile è la tecnica di screening fondata sui campioni di urine, che è quella usata durante gli accertamenti eseguiti dall’Amministrazione intimata per determinare l’idoneità o meno dei candidati.
4.1 – È chiaro, perciò, che il provvedimento di esclusione ed il presupposto giudizio medico sono altresì viziati da travisamento dei fatti.
5 – Ne deriva che il ricorso è fondato e va accolto.
5.1 – Pertanto i provvedimenti gravati vanno annullati e l’Amministrazione è tenuta ad assumere le conseguenti determinazioni.
6 – Si ravvisano tuttavia i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di difesa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati ed ordina all’Amministrazione di assumere le conseguenti determinazioni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.