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Esclusione richiesta accesso atti non idoneità attitudinale Carabinieri

SENTENZA

sul ricorso n. 7703/2008, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso, giusta delega a margine dell’atto introduttivo, dall’avv. Giovanni Carlo Parente, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, via Emilia, n. 81,

contro

  • il MINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro pro tempore,
  • il COMANDO GENERALE dell’ARMA dei CARABINIERI, in persona del Comandante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono domiciliati ex lege, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,

per l’annullamento, ai sensi dell’art. 25, comma 5, legge 241/1990

  • della nota prot. 299288/1-3 del 26.06.2008, pervenuta a mezzo posta il 3.07.2008, nella parte in cui esclude la richiesta di accesso avanzata dal ricorrente con riferimento ai test M.M.P.I. – 2; GAT – verbale, 16PF-5, nonché nella parte in cui lo ha limitato alla sola visione, escludendo l’estrazione di copia, del questionario informativo;
  • di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente compreso, ove occorra, il Decreto dl Ministero della Difesa n. 519 del 14.6.1995;

e per il riconoscimento

del diritto del ricorrente ad acquisire copia e visionare la documentazione richiesta con l’istanza di accesso in data 4.06.2008;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore alla camera di consiglio del 15 ottobre 2008 il Consigliere Donatella Scala;

Udito l’avv. Stefano Monti, su delega dell’avv. Parente, per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Premette il ricorrente di avere impugnato il provvedimento contenete il giudizio di non idoneità attitudinale al transito nei ruoli dei carabinieri effettivi in ferma quadriennale, e di avere richiesto, pertanto, al fine di conoscere le ragioni del giudizio de quo, di visionare ed estrarre copia di tutta la documentazione sulla cui base è stata deliberata la propria esclusione, ivi espressamente compresi: tutti i test sostenuti in sede di procedura concorsuale; tutti i certificati relativi alle visite mediche effettuate; tutti i verbali in cui sono state registrate le operazioni relative alla valutazione psicologica ed attitudinale, con particolare riferimento al colloquio sostenuto innanzi alla Commissione; i test “ATN 2 A, M.M.P.I. 2, T.C.B., e GAT” e gli altri posti alla base del giudizio di esclusione attitudinale.

Il ricorrente, con il ricorso in epigrafe, notificato il 24 luglio 2008, e depositato il successivo 30 luglio, impugna il parziale diniego opposto alla richiesta di cui sopra, con riferimento ai test M.M.P.I. – 2; GAT – verbale, 16PF-5, e nella parte in cui ha limitato la richiesta di accesso alla sola visione, escludendo l’estrazione di copia, del questionario informativo.

Chiede, pertanto, in accoglimento delle richieste come sopra avanzate, l’ordine alla intimata Amministrazione di esibizione dei documenti dal medesimo richiesti e non ancora esibiti.

L’intimato Ministero si è costituito in giudizio; alla camera di consiglio del 15 ottobre 2008 il Collegio ha ritenuto la causa a decisione.

Il ricorso è meritevole di accoglimento, sia pure con le precisazioni che seguono.

Con la nota impugnata l’Amministrazione della Difesa ha fatto presente che l’accesso ai test è stato escluso per i test “M.M.P.I. – 2”, GAT – verbale, “16PF-5”, al fine di tutelare i diritti d’autore e quelli riguardanti la proprietà intellettuale in base all’all. 3, n. 7 del D.M. Difesa 14/6/1995, n. 519 e di non precluderne l’utilizzo futuro con conseguente danno anche economico, e che, sulla scorta delle medesime motivazioni, è stato concesso l’accesso al Q.I. limitatamente alla sola visione e senza facoltà di estrazione di copia.

Il Collegio, in adesione all’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, ritiene che il diritto di accesso costituisce un’indefettibile tutela accessoria per la parte più debole del rapporto che intercorre tra Amministrazione ed amministrati e presuppone, come nel caso di specie, che il titolare dell’interesse qualificato non abbia altra possibilità per accedere ai documenti amministrativi.

Con riferimento alla presente controversia, non sussistono, peraltro, ragioni ostative all’esercizio del diritto all’accesso, come richiesto dalla parte ricorrente, sia pure con le precisazioni di cui appresso.

Osserva il Collegio che l’invocato contrasto a base del diniego fra posizioni giuridiche entrambe tutelate dall’ordinamento – ed in specie, l’accesso agli atti e il diritto di autore, contemplato nella citata Tabella allegata al D.M. 519/95 – non è tale da escludere in radice la conoscibilità di atti da parte del soggetto portatore di un interesse concreto ed attuale, avendo comunque prevalenza la possibilità dell’accesso, in considerazione della strumentalità di quest’ultimo per la tutela di una situazione soggettiva eventualmente compromessa.

Nella specie, peraltro, nemmeno sussiste il detto contrasto, riguardando la richiesta di accesso del ricorrente soltanto le schede contenenti i tests che gli sono stati somministrati e il giudizio sugli stessi formulato, al fine di prendere conoscenza dei motivi che hanno determinato la sua inidoneità psicoattitudinale, non avendo chiesto, invece, di conoscere il meccanismo che è alla base delle valutazioni dei “tests” stessi.

Peraltro, quand’anche quanto sopra fosse desumibile sulla base dell’esame delle sole schede di interesse ed il ricorrente intendesse farne un uso improprio, appropriandosi dei diritti che sono in altrui esclusività, verrebbero allora in considerazione altre difese ordinamentali, poste a tutela della riserva del diritto di autore, non di competenza dell’Amministrazione della Difesa, la quale non può rifiutare un accesso ad atti dai quali è scaturito un provvedimento che ha operato negativamente nella sfera giuridica del richiedente.

Alle superiori considerazioni va aggiunto che la circostanza che il decreto del Ministero della difesa 14 giugno 1995, n. 519, allegato 3, n. 7, ha escluso l’estrazione di copia di documenti i cui diritti sono coperti da privativa industriale o da proprietà intellettuale, non può essere invocato dalla resistente Amministrazione per impedire anche la sola visione degli stessi test coperti da diritto d’autore. (c. fr. Cons di Stato, Sez. IV, 6553 del 2007)

Conclusivamente, è parzialmente illegittimo il diniego come sopra impugnato, nel senso che il Ministero deve consentire la visione, con facoltà di prendere appunti che ne indichino il contenuto essenziale, della documentazione di cui ha negato l’estrazione di copia, e, che, dunque, debba essere consentito al ricorrente la visione, oltre che del Q. I., già assentita, anche dei test “M.P.P.I. – 2”, GAT – verbale, e “16PF-5”, al medesimo somministrati.

Le spese possono essere compensate, attesa la parziale soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. 1^ bis,  accoglie, in parte, il ricorso in epigrafe, e, per l’effetto, ordina ai sensi dell’art.25, legge 7 agosto 1990, n.241, al Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, in persona del Direttore pro tempore, di esibire al ricorrente, ai fini della visione degli stessi, i documenti come meglio specificati in parte motiva, nel termine di giorni trenta dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.