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Esclusione concorso Polizia Penitenziaria per patologia

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 921 del 1999, proposto da
OMISSIS elettivamente domiciliato in Roma, via Emilia n. 81 presso lo studio degli avv.ti Erennio Parente e Giovanni Carlo Parente che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in Roma, presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio

per l’annullamento

dei seguenti atti:

a) decreto del 12/10/98 con cui il Ministero della Giustizia ha escluso il ricorrente dal concorso per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, indetto con D.M. del 12/11/96 pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale n. 96 del 03/12/96, perché giudicato inidoneo per “ipoacusia percettiva bilaterale > 50 decibel art. 123 lettera d) d. lgs. 30/10/92 n. 443”;

b) D.M. del 12/11/96 pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale n. 96 del 03/12/96, nella parte in cui prevede l’insindacabilità dei giudizi formulati dalle commissioni mediche;

c) provvedimento del 16/09/98 con cui la commissione medica ha dichiarato il ricorrente non idoneo all’assunzione per ipoacusia percettiva bilaterale superiore a 50 decibel;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2012 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso notificato il 23/12/98 e depositato il 20/01/99 OMISSIS ha impugnato il decreto del 12/10/98, con cui il Ministero della Giustizia ha escluso il ricorrente dal concorso per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, indetto con D.M. del 12/11/96 pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale n. 96 del 03/12/96, perché giudicato inidoneo per “ipoacusia percettiva bilaterale > 50 decibel art. 123 lettera d) d. lgs. 30/10/92 n. 443”, il predetto D.M. del 12/11/96, nella parte in cui prevede l’insindacabilità dei giudizi formulati dalle commissioni mediche, e il verbale del 16/09/98 con cui la commissione medica ha dichiarato il ricorrente non idoneo all’assunzione.

Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 03/02/99, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 501/99 del 10/02/99 il Tribunale ha ordinato l’espletamento della verificazione ivi indicata.

Con ordinanza n. 1222/99 del 21/04/99 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.

All’udienza pubblica del 20 dicembre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

In via pregiudiziale deve essere esaminata l’eccezione d’improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse formulata dal Ministero della Giustizia nella memoria depositata il 19/11/12.

L’eccezione è infondata in quanto il ricorrente è titolare di un interesse alla definizione, nel merito, del presente giudizio al fine di consolidare gli effetti interinali prodotti dall’ordinanza cautelare n. 1222/99.

Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.

OMISSIS impugna il decreto del 12/10/98, con cui il Ministero della Giustizia ha escluso il ricorrente dal concorso per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, indetto con D.M. del 12/11/96 pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale n. 96 del 03/12/96, perché giudicato inidoneo per “ipoacusia percettiva bilaterale > 50 decibel art. 123 lettera d) d. lgs. 30/10/92 n. 443”, il predetto D.M. del 12/11/96, nella parte in cui prevede l’insindacabilità dei giudizi formulati dalle commissioni mediche, e il verbale del 16/09/98 con cui la commissione medica ha dichiarato il ricorrente non idoneo all’assunzione.

Con la seconda e terza censura il ricorrente deduce, tra l’altro, i vizi di difetto di motivazione ed eccesso di potere per travisamento dei fatti in quanto i gravati atti di esclusione sarebbero stati emessi sulla base di una circostanza (l’ipoacusia bilaterale), in realtà, insussistente.

I motivi in esame sono fondati.

Dai gravati atti di esclusione (decreto del 12/10/98 e verbale di accertamento della commissione medica del 16/09/98) emerge che il ricorrente è stato ritenuto inidoneo, ai sensi dell’art. 123 lettera d) d. lgs. n. 443/92 in quanto affetto da ipoacusia percettiva bilaterale superiore a 50 decibel.

Secondo l’art. 123 lettera d) d. lgs. n. 443/92, “costituiscono cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi di cui all’articolo 122 le seguenti imperfezioni e infermità:…

d) ….otite media purulenta cronica anche se non complicata e monolaterale perforazione timpanica; sordità unilaterale; ipoacusie monolaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz superiore a 30 decibel dall’orecchio che sente di meno, oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati (perdita percentuale totale biauricolare superiore al 20%); deficit uditivi da trauma acustico con audiogramma con soglia auditiva a 4000 Hz, superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve secondo Klochoff); tonsilliti croniche”.

Dagli accertamenti espletati, a seguito di verificazione disposta da questo Tribunale, presso la Clinica di otorinolaringoiatria dell’Università “Sapienza” e trasfusi nel verbale trasmesso con nota prot. n. 72/99 dell’08/04/99 emerge che il ricorrente presenta un “valore medio di perdita uditiva in decibel per via aerea alle frequenze 500-1000-2000 e 4000” pari, per l’orecchio destro, a 13,75 decibel e, per l’orecchio sinistro, a 16,25 decibel di talchè OMISSIS è in possesso dei requisiti individuati dall’art. 123 lettera d) d. lgs. n. 443/92 per l’accesso al Corpo di polizia penitenziaria.

La fondatezza della censura in esame comporta l’accoglimento del ricorso (previa declaratoria di assorbimento degli ulteriori motivi) e l’annullamento del provvedimento di esclusione del 12/10/98 e del verbale della commissione medica del 16/09/98, unici atti lesivi per l’interesse posto dal ricorrente a fondamento della domanda caducatoria.

Il Ministero della Giustizia, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo, liquidato come da dispositivo, deve essere direttamente corrisposto ai difensori del ricorrente in quanto anticipatari, come da espressa richiesta in tal senso formulata nell’atto introduttivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il decreto di esclusione del 12/10/98 e il verbale della commissione medica del 16/09/98 emessi dal Ministero della Giustizia;

2) condanna il Ministero della Giustizia a pagare, in favore del ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo, liquidato in complessivi euro millecinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge, deve essere direttamente corrisposto ai difensori del ricorrente in quanto anticipatari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.