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Annullamento provvedimento irricevibilità istanza di dispensa ferma di leva e annullamento cartolina di precetto

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 566 del 2001, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente e Erennio Parente, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del provvedimento che dichiara irricevibile l’istanza di dispensa dal compiere la ferma di leva, con il conseguente annullamento della cartolina di precetto

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2012 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con atto notificato l’11 gennaio 2001, depositato nei termini, OMISSIS ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento del 30 ottobre 2000, notificato il 27 novembre, con il quale il Ministero della Difesa – Direzione Generale Leva e Reclutamento ha dichiarato irricevibile l’istanza presentata dal ricorrente per ottenere la dispensa dal compiere la ferma di leva, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale, ed in particolare della cartolina precetto n. 08/7/DISP del 21 novembre 2000, con cui il ricorrente è stato avviato alle armi ed assegnato al 3º Rgt. “Guardie” di Orvieto dal 24 gennaio 2001.

Il ricorrente fa presente di aver inoltrato in data 7 gennaio 2000 istanza di dispensa ai sensi dell’art. 7, terzo comma, lett. a) del D. L.vo 504/97, avendo trovato un lavoro idoneo a sostenere il proprio nucleo familiare.

L’Amministrazione della Difesa ha omesso di esaminare la suddetta istanza ritenendola irricevibile perché presentata oltre i termini di legge.

Avverso l’impugnato provvedimento il ricorrente deduce le seguenti censure:

Violazione e falsa applicazione del manifesto di chiamata alle armi, allegato alla circolare n. LEV-E-33 dal G.U. del 30/06/1999. Violazione della norma sul giusto procedimento, difetto di istruttoria, difetto di motivazione.

Si assume che la domanda di dispensa presentata dal ricorrente è tempestiva in quanto, ai sensi dell’art. 8 del D. L.vo n. 504/97, le domande di dispensa devono essere presentate entro il trimestre di arruolamento o, per situazioni sopravvenute, fino al giorno precedente l’incorporazione.

Si assume inoltre che il ricorrente ha titolo alla dispensa ai sensi dell’art. 7, terzo comma, lett. a) del D. L.vo 504/97 poiché appartiene ad un nucleo familiare il cui reddito è inferiore ai minimi tabellari previsti dal Decreto del Ministero della Difesa in data 8 marzo 2000.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale, peraltro, non ha prodotto alcun scritto difensivo.

Alla Camera di Consiglio del 21 gennaio 2001 l’istanza incidentale di sospensione è stata accolta.

Alla pubblica udienza del 17 ottobre 2012 la causa è passata in decisione.

Il ricorso si appalesa fondato.

Risulta, infatti, documentalmente provato, e non contestato dall’Amministrazione resistente, che il ricorrente ha presentato la domanda di dispensa dal servizio militare in data 7 gennaio 2000, ossia dopo la sua assunzione presso la ditta “A. Presta s.a.s.” ed in data successiva a quella di chiusura (30 giugno 1999) del trimestre in cui era stato arruolato. Peraltro tale domanda, ai sensi della normativa allora vigente, deve considerarsi tempestiva in quanto la stessa poteva essere presentata fino al giorno precedente l’incorporazione a causa di situazioni sopravvenute, e come tale doveva considerarsi la sua assunzione presso la suddetta Ditta che deve ritenersi evento imprevisto e non dipendente dalla volontà del ricorrente. Alla luce di tale circostanza il rigetto della domanda di dispensa del ricorrente, ovvero la dichiarazione di irricevibilità della stessa contenuta nel provvedimento impugnato deve considerarsi illegittima, per cui il ricorso va accolto con il conseguente annullamento dell’atto gravato mentre ogni altra censura non espressamente esaminata può ritenersi assorbita.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida nella misura di Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.