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Esclusione concorso Polizia Penitenziaria per deficit visivo e presenza benzodiazepina ai cataboliti urinari

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15909 del 1998, proposto da
OMISSIS elettivamente domiciliato in Roma, via Emilia n. 81 presso lo studio degli avv.ti Erennio Parente e Giovanni Carlo Parente che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in Roma, presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio

per l’annullamento

dei seguenti atti:

a) decreto del 24/08/98 con cui il Ministero della Giustizia ha escluso il ricorrente dal concorso per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, indetto con D.M. del 12/11/96 pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale n. 96 del 03/12/96, perché giudicato inidoneo per “deficit visus 1/10 in entrambi gli occhi e presenza di benzodiazepina ai cataboliti urinari”;

b) D.M. del 12/11/96 pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale n. 96 del 03/12/96, nella parte in cui prevede l’insindacabilità dei giudizi formulati dalle commissioni mediche;

c) verbale del 22/06/98 con cui la commissione medica ha dichiarato il ricorrente non idoneo all’assunzione per “presenza di barbiturici e benzodiazepina ai cataboliti urinari”;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2012 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso notificato il 13/11/98 e depositato il 14/12/98 OMISSIS ha impugnato il decreto del 24/08/98, con cui il Ministero della Giustizia ha escluso il ricorrente dal concorso per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, indetto con D.M. del 12/11/96 pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale n. 96 del 03/12/96, perché giudicato inidoneo per “deficit visus 1/10 in entrambi gli occhi e presenza di benzodiazepina ai cataboliti urinari”, il predetto D.M. del 12/11/96, nella parte in cui prevede l’insindacabilità dei giudizi formulati dalle commissioni mediche, ed il verbale del 22/06/98 con cui la commissione medica ha dichiarato il ricorrente non idoneo all’assunzione.

Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 17/01/99, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 66/99 del 13 gennaio 1999 il Tribunale ha disposto la verificazione ivi indicata.

Con ordinanza n. 2154/99 del 7 luglio 1999 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.

All’udienza pubblica del 20 dicembre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

OMISSIS impugna il decreto del 24/08/98, con cui il Ministero della Giustizia ha escluso il ricorrente dal concorso per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, indetto con D.M. del 12/11/96 pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale n. 96 del 03/12/96, perché giudicato inidoneo per “deficit visus 1/10 in entrambi gli occhi e presenza di benzodiazepina ai cataboliti urinari”, il predetto D.M. del 12/11/96, nella parte in cui prevede l’insindacabilità dei giudizi formulati dalle commissioni mediche, ed il verbale del 22/06/98 con cui la commissione medica ha dichiarato il ricorrente non idoneo all’assunzione.

Con la seconda e terza censura il ricorrente deduce, tra l’altro, i vizi di difetto di motivazione ed eccesso di potere per travisamento dei fatti in quanto i gravati atti di esclusione sarebbero stati emessi sulla base di circostanze (il deficit visivo e la presenza di benzodiazepina ai cataboliti urinari), in realtà, insussistenti.

I motivi in esame sono fondati.

Dai gravati atti di esclusione (decreto del 24/08/98 e verbale di accertamento della commissione medica del 22/06/98) emerge che il ricorrente è stato ritenuto inidoneo, ai sensi degli artt. 122 lettera d) e 123 lettera b) d. lgs. n. 443/92 in quanto presenterebbe un visus naturale pari a 1/10 in entrambi gli occhi e sarebbero state riscontrate tracce di benzodiazepina nelle urine.

Secondo l’art. 122 lettera d) d. lgs. n. 443/92 i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente della polizia penitenziaria devono essere in possesso di un “visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell’occhio che vede di meno”.

Inoltre, l’art. 123 lettera b) d. lgs. n. 443/92 stabilisce che “costituiscono cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi di cui all’articolo 122 le seguenti imperfezioni e infermità:…b) l’alcolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena”.

Dagli accertamenti espletati, a seguito di verificazione disposta da questo Tribunale, presso la Cattedra di oftalmologia dell’Università di Roma Tor Vergata e trasfusi nel verbale dell’08/03/99 emerge che il ricorrente presenta un visus naturale di 7/10 per l’occhio destro e di 8/10 per l’occhio sinistro e, pertanto, è in possesso della capacità visiva richiesta dall’art. 122 lettera d) d. lgs. n. 443/92 per l’accesso al Corpo di polizia penitenziaria; eventuali correzioni chirurgiche prospettate dall’amministrazione nel verbale del 26/05/99 non risultano adeguatamente comprovate (l’esame oculistico si limita a rilevare “opacità stroneali compatibili con un precedente trattamento di prk”).

Quanto all’ulteriore circostanza ritenuta ostativa ai fini della nomina ad allievo agente va, innanzi tutto, rilevato che l’articolo 123 lettera b) d. lgs. n. 443/92 stabilisce quale causa preclusiva dell’accesso al Corpo la condizione di tossicomania la quale non si identifica nella sporadica assunzione di sostanze stupefacenti.

Ciò posto, gli accertamenti, espletati dalla stessa amministrazione resistente in data 26/05/99 e trasfusi nel verbale redatto in pari data e depositato il 03/07/99, hanno escluso la presenza di barbiturici e benzodiazepine nelle urine né, di fronte alla documentazione prodotta dal ricorrente e relativa all’esame tricologico dallo stesso commissionato, hanno individuato altri elementi comprovanti la condizione di tossicomania di OMISSIS.

I predetti accertamenti, pertanto, hanno escluso la sussistenza delle circostanze sulla base delle quali il Ministero della Giustizia ha emesso i gravati atti di esclusione dalla procedura concorsuale.

La fondatezza della censura in esame comporta l’accoglimento del ricorso (previa declaratoria di assorbimento degli ulteriori motivi) e l’annullamento dei gravati provvedimento di esclusione del 24/08/98 e verbale della commissione medica del 22/06/98, unici atti lesivi per l’interesse posto dal ricorrente a fondamento della domanda caducatoria.

Il Ministero della Giustizia, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo, liquidato come da dispositivo, deve essere direttamente corrisposto ai difensori del ricorrente in quanto anticipatari, come da espressa richiesta in tal senso formulata nell’atto introduttivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il decreto di esclusione del 24/08/98 e il verbale della commissione medica del 22/06/98;

2) condanna il Ministero della Giustizia a pagare, in favore del ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo, liquidato in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge, deve essere direttamente corrisposto ai difensori del ricorrente in quanto anticipatari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.