SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1074 del 2010, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Donatella Parente e Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Parente in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; U.T.G. – Prefettura di Roma;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza inoltrata dal ricorrente in data 11 ottobre 2007 e volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2010 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi, nella fase preliminare, l’avv. Stefano Monti in sostituzione dell’avv. Giovanni Carlo Parente per la parte ricorrente e l’avvocato dello Stato Attilio Barbieri per l’Amministrazione resistente;
FATTO
Con il ricorso in trattazione, notificato il 25 gennaio 2010 e regolarmente depositato, il ricorrente espone:
– di essere regolarmente presente sul territorio italiano in forza di carta di soggiorno R604299 rilasciata dalla Questura di Roma in data 28 marzo 2002;
di avere inoltrato regolare domanda per ottenere la concessione della cittadinanza italiana tramite la territorialmente competente Prefettura di Roma nel mese di ottobre 2007.
– che il Ministero dell’Interno non ha provveduto a definire il procedimento entro il termine di settecento trenta giorni, dalla data di presentazione della domanda ex art. 3 del D.P.R. n. 362/1994 e della tabella A del D.M. n. 284/1993;
Ciò esposto impugna il silenzio-rifiuto formatosi sulla predetta domanda, deducendo al riguardo l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi.
Con atto meramente formale si è costituito per resistere il Ministero dell’Interno.
Il ricorso è stato quindi chiamato e posto in decisione alla camera di consiglio del 3 marzo 2010.
DIRITTO
Il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento del silenzio-rifiuto che si assume formatosi sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 11 ottobre 2007, con declaratoria dell’obbligo del Ministero di provvedere sulla istanza del ricorrente.
Il ricorso è fondato sotto il profilo della violazione dell’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi sulla istanza avanzata dal ricorrente.
Al riguardo giova preliminarmente richiamare la normativa di riferimento.
La legge 5.2.1992 n. 91, all’art. 9, individua le ipotesi in cui “La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’Interno”.
Il citato D.P.R. 18 aprile 1994, n. n. 362 – di approvazione del regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana – all’art. 3, espressamente prevede che “Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda”.
A sua volta il D.M. 24.3.1995 n. 228 dispone che “La tabella A, allegata al D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, del Ministro dell’interno di adozione del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di conclusione ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell’Amministrazione centrale e periferica dell’interno, nella parte relativa ai procedimenti di competenza della divisione cittadinanza del servizio cittadinanza affari speciali e patrimoniali della Direzione generale per l’amministrazione generale e per gli affari del personale, è modificata nel senso che i termini finali per la definizione dei provvedimenti di conferimento e di concessione della cittadinanza italiana, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono fissati in settecentotrenta giorni in luogo di millenovantacinque giorni”.
Alla stregua delle predette disposizioni, pertanto, il Ministero dell’Interno aveva l’obbligo di pronunciarsi entro il richiamato termine di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda (11 ottobre 2007).
Nella specie, non risulta che il predetto Ministero abbia adottato il provvedimento conclusivo del procedimento allo stesso affidato entro il richiamato termine.
Per quanto sopra argomentato, il ricorso, nella parte in cui si impugna il silenzio-rifiuto sulla domanda della ricorrente di riconoscimento della cittadinanza italiana va accolto e, per l’effetto, va annullato detto impugnato silenzio-rifiuto e va dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Interno intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente l’11 ottobre 2007 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione se anteriore.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Interno intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 11 ottobre 2007, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.