SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1160 del 2007, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Angelica Parente, con domicilio eletto presso Angelica Parente in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Scuola Sottufficiali dell’Esercito;
Sul ricorso numero di registro generale 3426 del 2008, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento,
quanto al ricorso n. 1160 del 2007:
del provvedimento della Scuola Sottufficiali dell’Esercito – Comando Reggimento Allievi, prot. n. Cod. Ind. RGT.PE Ind. Cl. 5.8.3./5.9, del 29 novembre 2006, con cui il Comandante del Reggimento ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare di corpo di giorni 7 di consegna di rigore; del provvedimento, non cognito, con cui la Commissione per la valutazione in attitudine militare della Scuola Sottufficiali dell’Esercito ha espresso, nei confronti del ricorrente, il giudizio di non idoneità in attitudine militare; del provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare n. 436, datato 7 dicembre 2006, con cui è stato disposto il proscioglimento d’autorità del ricorrente dal corso, ai sensi della parte III, Capitolo VII, paragrafo 40, sottoparagrafo b., comma (4) del Regolamento Interno della Scuola Sottufficiali dell’Esercito edizione 99; del provvedimento prot. n. MD GMIL 02 I 1 2 0110134, del 15 dicembre 2006, con cui la Direzione Generale per il Personale Militare ha escluso il ricorrente dal concorso per 178 sottotenenti in s.p.e. “Armi Varie” dell’Esercito Italiano, indetto con bando pubblicato in G.U. – 4ª ss., n. 48, del 17 giugno 2005; del provvedimento prot. n. MD GMIL 02 I 1 2 0110135, del 15 dicembre 2006, con cui la Direzione Generale per il Personale Militare ha escluso il ricorrente dal concorso per 136 sottotenenti in s.p.e. “Armi Varie” dell’Esercito Italiano, indetto con bando pubblicato in G.U. – 4ª ss., n. 39, del 23 maggio 2006; del verbale del procedimento disciplinare, contenente il parere della Commissione, datato 29/11/2006, conosciuto a seguito di accesso agli atti, esercitato in data 07/12/2006; della graduatoria, non cognita, relativa al concorso per 136 sottotenenti in s.p.e. “Armi Varie” dell’Esercito Italiano, indetto con bando pubblicato in G.U. – 4ª ss., n. 39, del 23 maggio 2006, nella parte in cui ha escluso e/o non contiene il nominativo del ricorrente tra quello dei vincitori; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ai provvedimenti impugnati, ivi espressamente compresi tutti i verbali, non cogniti, in cui sono state registrate le procedure che hanno indotto il Ministero alla comminatoria al ricorrente di 7 giorni di consegna di rigore ed alla successiva determinazione di inidoneità in attitudine militare, con discendente proscioglimento d’autorità;
Visti i motivi aggiunti depositati in data 01.03.2007, per l’annullamento del provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare n. 437, datato 07.12.2006, con cui è stato disposto il proscioglimento d’autorità del ricorrente dalla ferma contratta, ai sensi della parte III, Capitolo VII, paragrafo 40, sottopare b., comma (4) del Regolamento Interno della Scuola sottufficiali dell’Esercito edizione 99; della graduatoria, relativa al concorso per 136 sottotenenti in s.p.e. “Armi Varie” dell’Esercito Italiano, indetto con bando pubblicato in G.U. – 4ª s.s. n. 39 del 23.05.2006, approvata con decreto del 20.12.2006, nella parte in cui ha escluso e/o non contiene il nominativo del ricorrente tra quello dei vincitori;
quanto al ricorso n. 3426 del 2008:
irrogazione sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore per gg. 7.
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in data 04.10.2007 dal ricorrente;.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 maggio 2010 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori avv. Stefano Monti, con delega per parte ricorrente, e l’avv. dello Stato Maurizio Borgo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso R.G. n. 11260/2007, il ricorrente ha impugnato nell’ordine:
-la sanzione disciplinare di corpo di 7 giorni di consegna di rigore;
-il provvedimento con cui la commissione per la valutazione in attitudine militare della scuola sottufficiali dell’esercizio ha espresso, nei suoi confronti, il giudizio di non idoneità in attitudine militare;
-il provvedimento del ministero della difesa, datato 7 dicembre 2006, con cui è stato disposto il proscioglimento d’autorità;
-il provvedimento datato 15 dicembre 2006, della direzione generale per il personale militare, di esclusione dal concorso per 178 sottotenenti in s.p.e.;
-il provvedimento, pari data, con cui è stata disposta l’esclusione dal concorso per 136 sottotenenti in s.p.e.;
-il verbale del procedimento disciplinare, datato 29 novembre 2006, contenente il parere della commissione disciplinare;
-la graduatoria relativa al concorso per 136 sottotenenti nella parte in cui ha escluso e/o non contiene il nominativo del ricorrente tra quello dei vincitori.
Come seguono i motivi di ricorso:
1)eccesso di potere – violazione degli artt. 97 e 24 Cost. – violazione dell’art. 15, c. 1 della L. n. 382/1978 e dell’art. 66, c. 2 del DPR n. 545/1986 – violazione dell’art. 59, c. 1, DPR n. 545/1986:
1.1)la sanzione disciplinare origina dall’invio dei certificati medici, avvenuto a mezzo fax, recanti la data del giorno dopo; tale invio è avvenuto senza avvedersi che la data su di essi riportata era quella del giorno dopo: quanto è avvenuto è frutto di un errore materiale;
1.2)la simulata infermità ed il falso sono senz’altro da escludere;
1.3)il ricorrente non ha mai ricevuto alcuna contestazione scritta degli addebiti;
1.4)non sono state vagliate le sue giustificazioni, né sono stati acquisiti testimonianze e documenti;
2)violazione dell’art. 65, c. 1 e dell’allegato C) del DPR n. 545/1986 – violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del R.D.M.:
2.1)il ricorrente non ha saputo quale norma del regolamento si assumesse che egli avesse violato;
2.2)il suo comportamento non è sussumibile in alcuna delle disposizioni indicate nel verbale della commissione di disciplina;
2.3)la consegna di rigore si applica per le infrazioni specificamente indicate nell’allegato C) al regolamento di disciplina militare;
3)sproporzione tra fatto e sanzione – violazione dell’art. 60, DPR n. 545/1986:
3.1)una sanzione di 7 giorni è ragionevolmente applicabile alle infrazioni più gravi;
4)violazione dell’art. 117, DPR n. 3/1957 – violazione della legge n. 97/2001 – violazione dell’art. 65, c. 7 e dell’allegato C) al R.D.M. – violazione del principio del ne bis in idem:
4.1)occorreva valutare l’obbligo o meno di disporre la sospensione del procedimento disciplinare dal momento che la stessa amministrazione aveva denunciato il ricorrente alla Procura Militare;
4.2)di fronte ad un comportamento del militare che costituisca contemporaneamente illecito penale e disciplinare il comandante di corpo può irrogare la sanzione della consegna di rigore solo qualora non ritenga di procedere in sede penale;
5)violazione e falsa applicazione della direttiva per la valutazione dell’attitudine militare degli allievi degli istituti di formazione – violazione del regolamento interno della scuola sottufficiali dell’esercito –violazione degli artt. 1, 2,4, 35 e ss. della Costituzione:
5.1)il giudizio di inattitudine militare, proprio perché basato unicamente su una sanzione disciplinare di corpo non definitiva si pone in contrasto con l’inviolabile diritto di difesa del ricorrente.
Con motivi aggiunti, proposti a seguito dell’archiviazione in sede penale della notizia criminis, il ricorrente ha meglio articolato talune le censure dedotte con il ricorso introduttivo, denunciando altresì:
a)errore dei presupposti e difetto di istruttoria;
b)violazione dell’art,.653 c.p.p..
Con ordinanza collegiale n. 4734/2007, la sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione “tenuto conto che la sanzione disciplinare inflitta al ricorrente si basa sulla rilevata ed incontestata, oltre che non giustificata, circostanza della omessa previa comunicazione ai superiori della decisione di sostenere la prova orale al concorso per sottotenente in s.p.e., ancorché nella posizione di riposo medico”.
Il Consiglio di stato, adito in appello, ha riformato l’ordinanza di prime cure con la seguente motivazione: “Considerato – al giudizio prognostico proprio dell’odierna fase – che le conseguenze sanzionatorie applicate meritano di essere valutate nell’appropriata sede di merito, sembrando il ricorso suscettibile di positiva evoluzione e, nelle more, sussistendo il pregiudizio grave ed irreparabile dedotto”.
Con successivo ricorso iscritto al n. 3426/2008 R.G., parte ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare di corpo scaturita dall’istanza di riesame (inoltrata ai sensi dell’art. 71 del R.D.M.) da lui presentata alla luce dell’archiviazione disposta dal Tribunale penale militare di Roma. Questi i motivi di ricorso:
1)eccesso di potere – violazione dell’art. 71 del R.D.M. – violazione dell’art. 15 della L. n. 382/1978 – violazione del vademecum per i comandanti sulla disciplina militare;
2)violazione della circolare di UFFESERCITO n. 1980/1160 del 12/6/1989 – nullità per carenza di potere – violazione del vademecum per i comandanti sulla disciplina militare;
3)violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990;
4)eccesso di potere sotto vari profili, nonché: violazione degli artt. 97 e 24 Cost., violazione dell’art. 15, c. 1, L. n. 382/1978 e dell’art. 66, c. 2, DPR n. 545/1986, violazione dell’art. 59, c. 1, DPR n. 545/1986, violazione dell’art. 65, c. 1 e dell’allegato C) del DPR n. 545/1986, violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del R.D.M., violazione degli artt. 2 c. 3, 14, 15 c. 2 e 52 c. 4 del R.D.M.; sviamento, sproporzione tra fatto e sanzione, violazione dell’art. 117, DPR n. 3/1957, violazione della legge n. 97/2001, violazione dell’art. 65, c. 7 e dell’allegato C) al R.D.M., violazione del principio del ne bis in idem, violazione e falsa applicazione della direttiva per la valutazione dell’attitudine militare degli allievi degli istituti di formazione, violazione del regolamento interno della scuola sottufficiali dell’esercito, violazione degli artt. 1, 2,4, 35 e ss. della Costituzione.
Prima di passare alla trattazione dei ricorsi, il Collegio ne dispone la loro riunione per connessione oggettiva e soggettiva.
Giova, a questo punto, una breve riepilogazione dei fatti articolata sulla base di quanto rappresentato e dedotto in atti dal ricorrente e non contestato.
Il 2 novembre del 2006 il militare, sofferente per una forma acuta di lombalgia, si recava presso il dott. M.A. per sottoporsi a visita medica specialistica. La diagnosi era “Lombalgia acuta” con prognosi di otto giorni di riposo e cure. Successivamente, il medico curante gli prescriveva ulteriori sette giorni di riposo. L’interessato inviava il certificato a mezzo fax al proprio comando. Tanto avveniva anche a seguito della visita medica effettuata il successivo 16 novembre, all’esito della quale egli otteneva una prognosi di ulteriori sette giorni. Tale ultimo certificato, recante la data del 17 novembre, veniva inviato al comando il giorno precedente (16 novembre).
Sempre in licenza di convalescenza, il ricorrente prenotava una visita medica per il giorno 21 novembre 2006. Intanto, era convocato per l’effettuazione degli esami orali presso il C.N.S.R. di Foligno lo stesso giorno della vista presso l’ospedale civile. La lombalgia era in fase regressiva e questo gli consentiva, su consiglio medico e previa somministrazione di farmaci antinfiammatori, di sostenere il viaggio e l’esame (che superava). Subito dopo, si recava presso l’ospedale civile di Foligno dove gli veniva riscontrata una lombalgia recidivante post traumatica, con terapia medica e ginnastica due volte al giorno. Il medico gli consigliava anche una risonanza magnetica.
I superiori del militare, sospettando che l’allievo avesse simulato il proprio stato di infermità – di ciò ritenendo di aver trovato conferma sia nella datazione del certificato medico, recante una data successiva (17 novembre) a quella della trasmissione a mezzo fax (16 novembre) che nell’esame orale sostenuto dal ricorrente – convocavano quest’ultimo davanti alla commissione di disciplina trasmettendo, altresì, gli atti alla Procura Militare per l’accertamento di eventuali responsabilità di carattere penale.
All’esito del procedimento disciplinare, veniva inflitta all’allievo la consegna di rigore per 7 giorni con la seguente motivazione: “Violazione dei doveri attinenti al giuramento (art. 9 R.D.M., punto 1 dell’All. C al Regolamento di Disciplina Militare). In particolare, l’Allievo Maresciallo F. O., trovandosi non in servizio, presso il proprio domicilio, nella posizione di “riposo medico” certificata dal proprio medico curante, allo scopo di giustificare la propria ulteriore assenza dal reparto, faceva pervenire tramite fac-simile, in data 16 novembre 2006, un certificato medico legale di giorni 7 di riposo scadente il giorno 23 novembre 2006. Inoltre, trovandosi in quest’ultima posizione di riposo medico, senza informare i propri superiori, si trasferiva presso la sede di Foligno … presso la quale, in data 21 novembre 2006, partecipava alla prova orale concorsuale per il reclutamento di ufficiali del ruolo speciale unico”.
La sanzione veniva impugnata con ricorso iscritto a R.G. n. 1160/2007.
A seguito dell’archiviazione penale, il ricorrente presentava istanza di riesame della sanzione ai sensi dell’art. 71 del R.D.M., cui seguiva l’adozione del provvedimento impugnato con ricorso iscritto a R.G. n. 3426/2008. In sede di riesame, il Col. Ionta accoglieva parzialmente l’istanza del ricorrente riducendo di un giorno la sanzione comminata dal comandante di corpo all’epoca dei fatti, rideterminandola in giorni sei di consegna di rigore con la medesima motivazione.
I ricorsi sono fondati nei sensi e limiti che seguono.
Le sanzioni originano dalle seguenti circostanze:
a)aver prodotto una comunicazione giustificativa dell’assenza eccepibile in relazione alle date di comunicazione e certificazione;
b)aver partecipato alla prova concorsuale trovandosi nella posizione di riposo medico senza informare i Superiori.
Con riguardo al primo profilo motivazionale, il Collegio osserva che il provvedimento si regge su una istruttoria carente, basata su presupposti erronei e comunque non adeguatamente acquisiti e valutati.
Dalla documentazione medica versata in atti e dagli accertamenti svolti in sede istruttoria dalla Procura Militare, è del tutto incontestato, in punto di fatto, lo stato di infermità in cui versava il ricorrente nel periodo in considerazione. Dal 2 novembre 2006, il militare era sofferente di lombalgia acuta e recidivante che lo costringeva riposo medico. Altrettanto incontestabile è la circostanza per cui il ricorrente ha sempre informato, tempestivamente, i propri superiori, dello stato di malattia a giustificazione dell’assenza dal servizio. Dal 2 novembre al 23 novembre esiste una sequela di certificazioni che coprono l’intero periodo di malattia, senza soluzione di continuità.
Il punto critico è rappresentato dal certificato medico datato 17 novembre, che il ricorrente invia all’amministrazione il giorno precedente. Tale episodio fa scaturire la sanzione ed i provvedimenti susseguenti.
Si esamini l’incedere dei fatti:
-il primo certificato medico è datato 2 novembre e reca una prognosi di otto giorni, scadenza 10 novembre;
-il secondo certificato riporta la data del 10 novembre e reca la prognosi di sette giorni, scadenza 17 novembre;
-il terzo certificato reca la data 17 novembre con prognosi di sette giorni, scadenza 23 novembre.
Sarebbe tutto nell’ordinarietà delle cose se non fosse accaduto che l’ultimo certificato è stato inviato all’amministrazione, a mezzo fax, il 16 dicembre, ovvero il giorno prima del suo apparente rilascio.
Da questo elemento fattuale l’amministrazione ha tratto le conseguenze in punto di violazione dei doveri attinenti al giuramento, trasmettendo gli atti alla Procura Militare per l’accertamento di eventuali responsabilità.
Il Collegio ritiene che le conclusioni cui è giunta l’intimata amministrazione non siano state precedute da una adeguata ed approfondita istruttoria.
Segnatamente, la commissione di disciplina non ha tenuto in debita considerazione le giustificazioni addotte dal militare obnubilando la circostanza che nel nostro ordinamento la buona fede si presume e che la mala fede (imputata al ricorrente) va rigorosamente dimostrata.
Eppure, sarebbe bastato acquisire una più completa rappresentazione dei fatti, anche attraverso le dichiarazioni del medico curante, per rendersi conto che quanto avvenuto poteva essere benissimo il frutto di un errore materiale compiuto dal medico nella datazione del certificato sanitario. Tanto più se si considera la sequela delle certificazioni, succedutesi senza soluzione di continuità dal 2 novembre in poi.
Che il ricorrente fosse affetto dalla lombalgia è documentato dai certificati medici; che poi questi certificati fossero falsi è stato escluso successivamente dalla stessa Procura Militare.
Ed allora, appurata l’infermità sofferta dal ricorrente nel periodo tra il 2 ed il 23 novembre, l’invio del certificato medico recante la data del giorno dopo costituisce circostanza affatto non connotata dal requisito della gravità, trattandosi, in questo caso, di mero falso innocuo e giammai di una dichiarazione mendace su cui basare un giudizio di violazione dei doveri attinenti al giuramento.
L’amministrazione ha sanzionato il ricorrente anche perché costui, trovandosi nella posizione di riposo medico, senza informare i propri superiori, si trasferiva presso la sede di Foligno presso la quale, in data 21 novembre 2006, partecipava alla prova orale concorsuale per il reclutamento di ufficiali del ruolo speciale unico.
Il ricorrente censura, in parte qua, la sanzione in quanto ritiene violato l’art. 65 del Regolamento di Disciplina Militare.
Recita l’art. 65 citato:
1. La consegna di rigore si applica per le infrazioni specificamente indicate nell’allegato C al presente regolamento. … omissis …. 7. Con la consegna di rigore possono, inoltre, essere puniti: a) fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento, nell’ambito delle facoltà concessegli dalla legge penale; b) fatti che abbiano determinato un giudizio penale a seguito del quale sia stato instaurato un procedimento disciplinare. … omissis … .
La censura ha pregio.
Il non avere informato i propri superiori circa il trasferimento presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’esercito per sostenere le prove orali del concorso, nel mentre non si era in servizio, costituisce infrazione non riconducibile ad alcuna delle ipotesi tassativamente indicate nell’allegato C) al R.D.M.., né a quelle indicate nello stesso art. 65 ed ascrivibili ai fatti indicati sub lettere a) e b) per non integrare la condotta del militare (omessa informazione) una ipotesi di reato.
Per quanto sopra argomentato, ed assorbita ogni altra doglianza, i ricorsi in esame sono meritevoli, in parte qua, di accoglimento. Vanno, pertanto, annullati i provvedimenti sanzionatori e le consequenziali determinazioni di proscioglimento d’autorità dalla scuola e di inattitudine militare che su quegli atti presupposti trovano il loro unico ed indefettibile presupposto.
Un ulteriore profilo di illegittimità coglie il provvedimento impugnato con il ricorso n. 3426/2008. L’amministrazione, nel riesaminare in melius la sanzione disciplinare, non aveva il potere di introdurre nuovi elementi di valutazione, originariamente non acquisiti né esaminati, per puntellare la decisione originariamente adottata. Ed è invece, quanto ha fatto laddove essa (cfr pag. 6-8 del provvedimento impugnato) si è ampiamente e diffusamente intrattenuta sulla telefonata che sarebbe intercorsa tra il ricorrente ed il Comando, nel corso della quale il milite avrebbe taciuto, con ciò mentendo al suo Superiore, il proprio reale intento di dedicarsi ad altra attività concorsuale durante il periodo di malattia; circostanza di cui, però, non consta traccia nell’istruttoria sottesa alla prima sanzione e che neppure costituiva un quid novi sopraggiunto.
Va dichiarato inammissibile, invece, il ricorso nella parte in cui si avversano gli atti di esclusione dalle procedure concorsuale e di approvazione delle relative graduatorie non essendo stato notificato, il ricorso, ad alcuno dei controinteressati vincitori delle rispettive selezioni e presenti nelle graduatorie degli idonei.
In conclusione, i ricorsi in esame sono meritevoli di accoglimento nei sensi e limiti sopra esposti.
La parziale fondatezza delle domande è ritenuta giusta ed eccezionale causa per disporre l’irripetibilità delle spese di giudizio nel ricorso n. 1160/2007 e la loro compensazione nel ricorso n. 3426/2008.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sez. I^ bis, previa riunione, accoglie, nei sensi e limiti in motivazione, i ricorsi meglio in epigrafe specificati.
Spese irripetibili nel ricorso n. 1160/2007.
Spese compensate nel ricorso n. 3426/2008.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.