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Esclusione concorso Polizia Penitenziaria per falsa attestazione sanzione disciplinare

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 10413 del 2002, proposto da:
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli Avvocati Erennio PARENTE, Giovanni Carlo PARENTE e Riccardo GOZZI ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Via Simone de Saint Bon, n. 61;

contro

il Ministero della Giustizia in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma Via dei Portoghesi, n. 12 ex lege domicilia;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento in data 10 settembre 2002 con il quale il Ministero della Giustizia – DAP ha disposto l’esclusione del ricorrente dalla graduatoria ex d.l. 13 settembre 1996, n. 479 convertito con modificazioni dalla legge 15 novembre 1996, n. 579, per mancanza dei requisiti di cui all’art. 124, comma 3 del r.d. 30 gennaio 1941, come richiamato dall’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 maggio 2010 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

Con ricorso notificato alla resistente Amministrazione della giustizia in data 30 settembre 2002 e depositato il successivo 4 ottobre, parte ricorrente espone che, in qualità di carabiniere in congedo, partecipava al bando per l’aumento di 1400 unità dell’organico della Polizia Penitenziaria di cui al decreto legge 13 settembre 1996, n. 479 convertito con modificazioni dalla legge 15 novembre 1996, n. 579 e che a seguito di integrazione della documentazione, pure richiestagli dal Ministero, non otteneva alcuna comunicazione circa l’esito. Soltanto a seguito di istanza di accesso agli atti, gli veniva comunicato di essersi posizionato al posto n. 1851 della graduatoria generale con punti 4,50 e che erano stati convocati per l’esame clinico generale i primi 1466 aspiranti.

Impugnava detta comunicazione con ricorso n. 8659/2000, in discussione all’odierna udienza, ma, successivamente, con lettera del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria a prot. n. 862/1.400 del 15 dicembre 2000 veniva convocato per il detto esame clinico e per le prove strumentali di laboratorio per l’accertamento del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 risultando idoneo in data 1° febbraio 2001. Il successivo 9 febbraio 2001 l’interessato era anche convocato alla frequenza del prescritto corso di formazione presso la Scuola di formazione e aggiornamento del Corpo di polizia e del personale dell’Amministrazione penitenziaria di Roma, corso che superava brillantemente ed a seguito del quale prestava giuramento e veniva assunto in servizio presso la Casa Circondariale di Milano Opera.

Col provvedimento in esame veniva tuttavia escluso ed avverso di esso oppone un’unica articolata doglianza di violazione di legge, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed errata valutazione dei presupposti, eccesso di potere per difetto e perplessità della motivazione, concludendo per l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.

L’Amministrazione della giustizia si è costituita in giudizio rassegnando opposte conclusioni.

Alla Camera di Consiglio del 23 ottobre 2002 è stata respinta l’istanza cautelare, ma il Consiglio di Stato con ordinanza del 21 gennaio 2003 ha accolto l’appello e con esso la detta istanza, nella considerazione che il Tribunale di Roma aveva riammesso in termini l’appellante ai fini della opposizione al decreto penale di condanna.

In esito a tale sospensiva con provvedimento a prot. n.- 862 del 20 febbraio 2003 il DAP reintegrava in servizio il ricorrente, con riserva di ulteriori verifiche sui requisiti e del giudicato amministrativo.

L’interessato ha pure prodotto la sentenza resa dal giudice monocratico presso il Tribunale di Roma all’udienza 11 gennaio 2005 con la quale il ricorrente è stato assolto perché il fatto non costituisce reato.

Previo scambio di ulteriori memorie, il ricorso è stato infine trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 20 maggio 2005.

DIRITTO

1. Il ricorso va accolto, come di seguito precisato.

2. Con esso l’interessato, assunto in ruolo quale agente della Polizia Penitenziaria in data 21 dicembre 2001, come risulta dallo stato matricolare del Ministero della Giustizia, si oppone al provvedimento di esclusione dal concorso per l’accesso al detto Corpo bandito con Decreto interministeriale 12 novembre 1996, provvedimento adottato in data 10 settembre 2002 per avere egli prodotto in sede di domanda di concorso una dichiarazione sostitutiva nella quale attestava falsamente di non avere riportato sanzioni disciplinari durante il servizio prestato in qualità di carabiniere ausiliario. Tale sanzione disciplinare era consistita nel “rimprovero” irrogatogli perché “Comandato in servizio di altana, non salutava nella forma prescritta”. Come esposto in narrativa, nel prosieguo, tuttavia, il ricorrente veniva assolto dal reato di falsa dichiarazione, perché il fatto non costituisce reato con la menzionata sentenza del Tribunale di Roma pronunciata all’udienza dell’11 gennaio 2005.

Ovviamente permane l’interesse del ricorrente alla coltivazione del presente gravame dal momento che la sua reintegrazione, disposta col provvedimento del 20 febbraio 2003 è avvenuta con riserva dell’esito del giudizio amministrativo.

3. Avverso il provvedimento in epigrafe indicato l’interessato, con un’unica articolata doglianza, lamenta che esso è anzitutto viziato per mancanza della comunicazione di inizio del procedimento che, qualora fosse stata effettuata, l’avrebbe messo in condizione di rappresentare le sue ragioni e lamenta che, anche a voler considerare esperito un qualche procedimento, il provvedimento impugnato è comunque illegittimo in quanto intervenuto oltre il trentesimo giorno dall’inizio del procedimento che l’ha originato. Sussiste pure la violazione dell’art. 4, comma 2 del D.I. 12 novembre 1996 ai sensi del quale “L’accertamento dei requisiti generali di cui all’art. 5, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 44371992 può essere svolto in ogni fase e grado della procedura, fino all’immissione in ruolo”, mentre il DAP ha dato attuazione alla norma, anziché entro l’immissione in ruolo, in un momento a questa successivo. A tal riguardo l’Amministrazione non offre la prova di quando avrebbe compiuto l’esame della documentazione, circostanza questa che indica lo sviamento dell’azione della stessa. Tale profilo di illegittimità rileva ai fini della ragionevolezza del lasso di tempo entro il quale l’Amministrazione ha compiuto le sue valutazioni, andando ad incidere su posizioni soggettive ormai consolidate da tempo.

Oppone ancora che sarebbe pure mancato un congruo bilanciamento degli interessi e che il provvedimento difetta di motivazione nella parte in cui si limita a riferire in capo al ricorrente la mancanza dei requisiti ex art. 124, comma 3 del R.D. 30 gennaio 1941, n.12 come richiamato dalla legge 1° febbraio 1989, n. 53, per i quali egli non sarebbe stato ritenuto idoneo al servizio nel Corpo di Polizia Penitenziaria. Rappresenta a tal riguardo che egli non aveva alcuna conoscenza della circostanza di avere riportato la sanzione del rimprovero “per non avere risposto al saluto nella forma prescritta durante il servizio di altana”, fatto avvenuto anni prima in data 28 dicembre 1995, anche perché non gli è stato contestato, né aveva avuto alcuna comunicazione di provvedimenti sanzionatori, in aperta violazione del d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 ed in particolare degli articoli 57 e seguenti. Non sarebbe dunque stato instaurato un corretto procedimento disciplinare con la conseguenza che l’operato dell’Amministrazione viola anche l’art. 113 Cost. perché egli non è stato posto in grado di difendersi; peraltro egli ha ricevuto notizia del decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti poco prima di proporre il ricorso, benché il decreto dati 1° marzo 2002 e sia stato notificato il 30 maggio 2002 e ciò perché quest’ultima è avvenuta nelle mani della anziana madre, tant’è che ha anche chiesto la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso il decreto penale.

3.1. Le doglianze principalmente proposte finiscono per essere superate, in senso favorevole al ricorrente, dall’esito del giudizio penale proposto di iniziativa della stessa Amministrazione per il reato di cui “all’art. 496 c.p. per avere allegato alla domanda di assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria una dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale attestava falsamente di non avere riportato alcuna sanzione disciplinare durante il servizio prestato in qualità di Carabiniere ausiliario”. Al riguardo la motivazione della sentenza del Tribunale di Roma testualmente recita: “Non vi è alcuna prova, anche alla luce dell’estrema modestia sia della violazione che della punizione inflitta, che sia stata data comunicazione all’imputato dell’irrogazione nei suoi confronti di una formale sanzione disciplinare: il che si risolve in assenza di prova circa la consapevolezza del soggetto, al momento della presentazione della domanda, di avere subito sanzioni disciplinari nel corso del servizio prestato quale carabiniere ausiliario.”

Tale osservazione comporta che la dichiarazione prestata dal ricorrente al momento di presentare la domanda non possa essere considerata falsa, al di là della circostanza che l’Amministrazione abbia, in realtà, predisposto l’accertamento prima dell’immissione in ruolo ex art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 443/1992, togliendo i due punti spettanti all’interessato per non aver ricevuto sanzioni disciplinari durante il servizio da carabiniere ausiliario con P.C.D. in data 6 marzo 2001, quando l’immissione in ruolo è del 21 dicembre 2001. Ciò che è intervenuto dopo l’immissione in ruolo non è tanto l’accertamento del requisito quanto la sanzione penale dello stesso e che ha dato scaturigine al provvedimento impugnato.

Infatti con decreto penale del 1° marzo 2002 divenuto esecutivo in data 15 giugno 2002 il ricorrente veniva condannato per il reato di cui all’art. 496 c.p., sicchè l’Amministrazione a stretto giro di provvedimento adottava il decreto gravato.

E tuttavia, nel momento in cui la connotazione del fatto penale posto alla base della vicenda per come effettuata dal giudice competente è venuta a cadere, così viene a cadere pure un altro dei presupposti del provvedimento impugnato il quale appunto si era basato sul decreto penale di condanna, travolto dalla sentenza del 2005, pronunciata proprio a seguito della opposizione avverso tale provvedimento proposta dall’interessato.

Alla luce pure della giurisprudenza della sezione in ordine alla natura delle sanzioni, di stato o di corpo, che possono essere inflitte al personale militare durante il servizio da questi prestato nelle varie Armi per poi partecipare al concorso e transitare nel Corpo di Polizia Penitenziaria, va pure rilevato che del tutto illegittima appare la parte della motivazione del provvedimento impugnato in cui si fa riferimento al pregiudizio arrecato all’Amministrazione dall’assunzione di elementi che non abbiano tenuto una condotta irreprensibile, come sarebbe imposto dall’art. 124, ultimo comma del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.

Infatti poiché le sanzioni di corpo particolarmente lievi come è il “rimprovero”, irrogato al ricorrente per “non avere risposto al saluto nella forma prescritta durante il servizio di altana”, “non solo conseguono a mancanze disciplinari di rilevanza particolarmente tenue, ma sono inflitte all’esito di un procedimento che si svolge oralmente (benchè sia prevista “anche” la comunicazione per iscritto della sanzione inflitta) e non è assistito da particolari garanzie né per quanto riguarda il giudicante (il rimprovero può essere inflitto anche da sotto-ufficiali comandanti di distaccamento) e di difesa (si veda la normativa del regolamento di disciplina militare di cui agli articoli 56 e segg. del D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545).” (TAR Lazio, sezione I, 11 marzo 2005 n. 1798), del tutto comprensibile e giustificata appare la circostanza che il ricorrente non abbia in realtà avuto conoscenza della irrogazione della detta sanzione disciplinare ed abbia, di conseguenza, autocertificato di non avere conseguito sanzioni disciplinari al momento di partecipare al concorso in polizia penitenziaria. Tale comportamento appare plausibile in virtù proprio alla tenuità della sanzione del rimprovero e ricollegabile alla limitata formalizzazione del relativo procedimento rilevabile dalla apposita annotazione sul foglio matricolare (28 dicembre 1995) riportata in un momento successivo a quello in cui sarebbe avvenuto il mancato saluto nella forma prescritta (28 novembre 1995).

E sotto questo profilo può essere pure accolto l’aspetto dell’articolata censura dove si pone in rilievo l’assenza dei presupposti per l’adozione di un provvedimento così grave quale è l’esclusione da un concorso, come rilevabile per la mancanza dell’opportuno bilanciamento di interessi che deve presiedere alle scelte dell’amministrazione.

Restano assorbite le altre doglianze non trattate quale è quella di mancata comunicazione di inizio del procedimento che è comunque infondata, dal momento che, ancorchè si voglia ritenere che il provvedimento di esclusione fosse atto ad incidere in maniera rilevante nella sfera giuridica del ricorrente, sicchè ne doveva essere effettuata la comunicazione di avvio del relativo procedimento, tuttavia dal 6 marzo 2001 l’interessato era a conoscenza della circostanza che l’Amministrazione aveva rilevato la presenza della sanzione disciplinare nel servizio prestato in qualità di carabiniere ausiliario, con conseguente abbassamento del punteggio relativo, effettuato con decreto in quella data.

3. Per le superiori considerazioni il ricorso va, comunque, accolto e per l’effetto va annullato il provvedimento in data 10 settembre 2002 con il quale il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha escluso il ricorrente dall’assunzione presso il Corpo di Polizia Penitenziaria.

4. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Prima quater definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento in data 10 settembre 2002 con il quale il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha escluso il ricorrente dall’assunzione presso il Corpo di Polizia Penitenziaria.

Condanna il Ministero della Giustizia – DAP al pagamento di Euro 800,00 per spese di giustizia ed onorari a favore del ricorrente -OMISSIS-.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.