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Mancato rilascio documentazione necessaria riconoscimento causa di servizio

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6271 del 2010, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;

contro

Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi studi in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’ottemperanza

della sentenza del T.A.R. del Lazio Roma n. 13456/09.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 113 e seguenti del D.Lgs. n. 104/2010;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2010, la dott.ssa Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Rilevato:

che con la sentenza n. 13456/09, depositata in Segreteria il 24.12.2009, questo Tribunale ha in parte dichiarato improcedibile ed in parte accolto il ricorso n. 7704/2009, ordinando al Ministero della Giustizia di provvedere al rilascio dei verbali redatti in occasione dell’omicidio di un detenuto accaduto nel marzo 2004, che il ricorrente aveva interesse qualificato ad acquisire per utilizzarli nel procedimento teso all’ottenimento del riconoscimento della causa di servizio in relazione alla patologia dallo stesso sofferta;

che l’Amministrazione non ha provveduto al rilascio di tali documenti, nonostante sia largamente decorso il termine di 30 giorni (dalla notifica o comunicazione in via amministrativa) assegnatole per adempiere ed il ricorrente l’abbia anche diffidata ad adempiere;

Ritenuto:

che, stante l’inesecuzione della sentenza in parola, il presente ricorso debba essere accolto e, per l’effetto, debba essere assegnato all’Amministrazione un ulteriore termine per consentire l’accesso, superato il quale, in assenza di esecuzione, vi debba provvedere un commissario ad acta, individuato con la presente sentenza;

che le spese, i diritti e gli onorari del presente giudizio debbano essere posti a carico dell’Amministrazione resistente e quantificarsi come in dispositivo;

Considerato che l’eventuale compenso per il commissario ad acta sarà liquidato con separato provvvedimento, dietro presentazione di nota spese;

 

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria di dare esecuzione alla sentenza del T.A.R. del Lazio n. 13456/09, provvedendo al rilascio dei verbali redatti in occasione dell’omicidio di un detenuto accaduto nel marzo 2004, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta), decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica (se anteriore) della presente sentenza, con l’avvertenza che, in assenza, vi provvederà un commissario ad acta, che si nomina sin da ora, individuandolo nel Prefetto di Roma o funzionario suo delegato, al quale viene assegnato il termine di 30 giorni, decorrente dal suo insediamento.

Condanna l’Amministrazione resistente alle spese del presente giudizio, forfetariamente quantificate in € 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A. e C.P.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.