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Annullamento graduatoria militari volontari per immissione Guardia di Finanza e scheda attribuzione punteggio

SENTENZA

con rito abbreviato ai sensi degli artt. 60 e 74 del codice del processo amministrativo, sul ricorso n. di registro generale 11470/2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente ed Erennio Parente, e con domicilio eletto presso lo Studio legale Parente in Roma, via Emilia 81;

contro

– il Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
– il Ministero dell’Economia e delle Finanze; non costituito;

nei confronti di

Lombari Alessio, Verzieri Dario, non costituiti;

per l’annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

1) della graduatoria approvata con decreto dirigenziale n. 49 del 9 luglio 2008, contenente l’elenco dei volontari in ferma breve che hanno chiesto al termine della ferma triennale l’immissione nelle carriere iniziali della Guardia di finanza, nella parte in cui non comprende il nominativo del ricorrente tra quelli degli idonei vincitori;

2) dei decreti di nomina ad allievo finanziere dei concorrenti transitati dal concorso per volontari in ferma breve dell’Esercito italiano (7^ Decreto di arruolamento – Gazzetta ufficiale n. 42 del 28 maggio 2004);

3) della scheda di attribuzione del punteggio;

4) ove occorra, del verbale n. 1, di predeterminazione dei criteri di attribuzione dei punteggi ai sensi del D.P.R. n. 332/1997;

5) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

quanto ai primi motivi aggiunti:

6) del medesimo decreto impugnato con il ricorso introduttivo;

7)del decreto n. 77 del 3 settembre 2008, di rettifica della suddetta graduatoria;

8) del decreto n. 85 del 16 ottobre 2008, di rettifica della suddetta graduatoria;

9) della scheda di attribuzione dei punteggi;

10) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

quanto ai secondi motivi aggiunti:

11) della determinazione della Direzione generale per il personale militare prot. n. M.D.GMIL0 I 2.3 del 3 novembre 2011 [recante diniego su istanza dell’interessato di riesame rettifica del punteggio quanto ai due corsi di cui ai primi motivi aggiunti (corso di preparazione impiego operativo – PIO; corso AIC Caporali) nonché quanto a due ulteriori corsi (“Primo soccorso”; “Conseguimento della patente militare”)];

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti gli atti della causa;

Vista l’istanza cautelare contenuta nei secondi motivi aggiunti;

Relatore nella camera di consiglio del 7 febbraio 2012 il cons. Giancarlo Luttazi e uditi per le parti i difensori come specificato in verbale;

Dato avviso orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;

 

Considerato che il ricorrente era volontario in ferma breve triennale nell’Esercito, e ha partecipato a selezione riservata per l’accesso alla Guardia di finanza;

Considerato che nel corso della selezione egli è stato ritenuto carente dei requisiti di moralità e condotta necessari al transito nella Guardia di finanza, perché è risultato coinvolto in un incidente stradale e risultato positivo all’etilometro;

Considerato che egli ha impugnato:

a) con il presente gravame n. 11470/08 (ricorso introduttivo e n. 2 motivi aggiunti), le connesse determinazioni specificate in epigrafe;

b) con il ricorso n. 11475/08, pendente presso la II Sezione di questo T.a.r., la relativa esclusione disposta dal Ministero delle Finanze con il provvedimento datato 7 luglio 2008 [con cui il Ministero deliberava la non ammissione all’arruolamento in qualità di allievo finanziere per la mancanza delle qualità di cui all’art. 2, comma 1, lettera l) del bando di concorso];

Considerato che il ricorso introduttivo del presente gravame sub a):

I) rileva che illegittimamente in ricorrente è stato escluso dal transito nei ruoli della Guardia di finanza per la violazione di una norma del codice della strada relativa ad un fatto che egli non ha commesso (essersi posto alla guida in stato di ebbrezza);

II) rileva che al ricorrente è stato attribuito punteggio inferiore a quello dovutogli;

Considerato che i primi motivi aggiunti del presente gravame sub a):

III) ripropongono il primo motivo del ricorso introduttivo;

IV) lamentano che negli atti indicati in epigrafe ai numeri 7), 8), e 9) sono stati sottratti al ricorrente punti 0,50 [non sarebbero stati conteggiati nel quadro e) né il corso di preparazione impiego operativo – PIO (punteggio 15,241 su 20) né il corso AIC Caporali (punteggio 14,454 su 20), che se valutati avrebbero comportato.0,25 ciascuno];

Considerato che i secondi motivi aggiunti del presente gravame sub a):

V) ripropongono il primo motivo del ricorso introduttivo;

VI) rilevano che illegittimamente il Ministero della Difesa – con la impugnata determinazione sub 11) in epigrafe, in esito alla istanza del ricorrente pure sub 11) indicata – ha dato risposta interlocutoria (“in esito all’istanza di riesame del punteggio del candidato OMISSIS, inviata da codesto Studio legale, in nome e per conto del predetto candidato, si fa presente che questa Divisione resta in attesa della definizione del ricorso giurisdizionale proposto innanzi al Tar del Lazio, tuttora pendente”), erroneamente non considerando che la sentenza del Tribunale di Avellino n. 365/11 ha statuito non esservi stata quella condotta del ricorrente che aveva indotto l’Amministrazione a ritenerlo carente dei requisiti di moralità e di condotta necessari transito nella Guardia di finanza;

VII) ripropongono la censura dei primi motivi aggiunti sopra indicata sub IV), aggiungendovi la mancata considerazione dei due ulteriori corsi indicati nella istanza respinta (“Primo soccorso”; “Conseguimento della patente militare”);

Considerato che risulta fondata e assorbente la censura sopra indicata sub VI), e in particolare:

– la censura risulta fondata perché in effetti la citata sentenza del Tribunale di Avellino n. 365/11 (allegata col n. 7 ai secondi motivi aggiunti) ha statuito non esservi stata quella condotta del ricorrente che aveva indotto l’Amministrazione a ritenere OMISSIS carente dei requisiti di moralità e di condotta necessari al transito nella Guardia di finanza; sicché in esito alla suddetta sentenza penale e alla istanza di riesame del punteggio da parte dell’interessato l’Amministrazione della Difesa doveva: o adeguarsi alla sentenza penale e rivedere le proprie precedenti determinazioni basate proprio su quel fatto che il giudice penale aveva dichiarato non sussistente, e conseguentemente pronunciarsi sulla richiesta rettifica di punteggio; oppure, se riteneva di non condividere la sentenza penale (non ancora irrevocabile), poteva appellare la sentenza, e formulare in questi termini una risposta interlocutoria alla istanza di revisione del punteggio formulata dell’interessato; non poteva invece l’Amministrazione, in presenza di una pronuncia del giudice penale pur sempre vincolante (v. art. 532, c.p.p.) che scagionava OMISSIS “perché il fatto non sussiste”, rinviare le proprie determinazioni per ragioni sostanzialmente basate proprio su quel fatto che il giudice penale aveva escluso [tale infatti risulta essere la “attesa della definizione del ricorso giurisdizionale proposto innanzi al Tar del Lazio, tuttora pendente” prospettata dalla impugnata determinazione sub 11) in epigrafe];

– la censura risulta altresì assorbente perché il suo accoglimento comporta la restituzione dell’intero affare alle competenti sedi istituzionali [sia al Ministero della Difesa, intimato col presente gravame; sia al Ministero delle Finanze, pure intimato col presente gravame e altresì col citato ricorso n. 11475/2008 (tuttora pendente presso la II Sezione di questo T.a.r.) avverso la non ammissione – connessa agli atti qui impugnati – all’arruolamento in qualità di allievo finanziere per la mancanza delle qualità di cui all’art. 2, comma 1, lettera l) del bando di concorso]; e impone alle Amministrazioni intimate di nuovamente determinarsi sulle istanze dell’interessato, alla luce della pronuncia penale di assoluzione (pur con la possibile opzione per un’eventuale impugnativa della citata sentenza del Tribunale di Avellino n. 365/11, e per le determinazioni conseguenti a quella eventuale impugnativa) e di quanto statuito da questo T.a.r. nel precedente alinea della presente sentenza;

Considerato pertanto che il presente gravame va accolto quanto alla censura sopra indicata sub VI), così come testé esposto;

Considerato che, per l’effetto, vanno annullati gli impugnati provvedimenti, salvo quelli ulteriori che le Amministrazioni intimate potranno adottare in base alla presente sentenza;

Considerato che la fattispecie (la quale vede tra l’altro la perdurante pendenza presso la II Sezione di questo T.a.r. dell’ulteriore ricorso n. 11475/08) concreta giusti motivi perché le spese di questo giudizio siano compensate tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale, definitivamente pronunciando sul gravame in epigrafe, lo accoglie così come indicato in motivazione.

Per l’effetto, annulla gli impugnati provvedimenti, salvo quelli ulteriori che le Amministrazioni intimate potranno adottare in base alla presente sentenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.