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Non idoneità concorso Polizia Penitenziaria

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1328 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-e tutti i destinatari della notificazione per pubblici proclami autorizzata con ordinanza n. 3191 del 2018, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

del decreto del 15 dicembre 2017 notificato in pari data;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato, ivi compreso il decreto di inidoneità dell’11 ottobre 2017 deliberato in prima istanza dalla Commissione medica;

nonché, in seguito alla proposizione di motivi aggiunti:

del decreto dirigenziale del 19 dicembre 2017, pubblicato il 15 febbraio 2018, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva conclusiva del concorso pubblico per il reclutamento di 300 allievi agenti del ruolo maschile del Corpo di Polizia Penitenziaria indetto con P.D.G. 19 giugno 2015 pubbl. in G.U. 4^ s.s. n. 57 del 28 luglio 2015;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato ivi compreso il decreto di modifica della precitata graduatoria in data 8 marzo 2018;

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2019 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso notificato l’11 gennaio 2018 al Ministero della giustizia, l’interessato, partecipante al concorso pubblico per il reclutamento di 300 allievi agenti del corpo di polizia penitenziaria, indetto con provvedimento del 19 giugno 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 57 del 28 luglio 2015, impugna il decreto del 15 dicembre 2017, notificato in pari data, con cui è stato valutato inidoneo-OMISSIS-, ai sensi dell’articolo 123, comma 1, lettera L, D.lgs. 443/1992.

Con l’unico motivo di ricorso, l’interessato deduce violazione della legge che stabilisce le cause di non idoneità ed eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta e carenza di motivazione; l’inidoneità sarebbe collegata alle sole alterazioni funzionali, limitanti l’espletamento del servizio; il ricorrente, pur avendo subito un incidente stradale -OMISSIS-, sarebbe completamente riabilitato, avendo anche effettuato un intervento di chirurgia plastica; ciò sarebbe dimostrato da un certificato, allegato al ricorso, rilasciato dall’Azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta il 5 ottobre 2015, confermato da ulteriore certificato in data 7 ottobre 2017, della stessa Azienda ospedaliera, attestante l’assenza di -OMISSIS-; anche l’Azienda sanitaria locale di Caserta avrebbe attestato l’esenzione del ricorrente -OMISSIS-, con la possibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa; il provvedimento impugnato sarebbe carente di motivazione, non facendosi riferimento esplicito -OMISSIS-dal ricorrente.

Il Ministero della giustizia si costituisce in giudizio ed eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in quanto non notificato ad alcun controinteressato; nel merito le censure sarebbero infondate, dovendosi valutare la funzionalità in relazione alla particolare tipologia di impiego.

In fase cautelare, con ordinanza numero 2585 del 7 marzo 2018, il Tribunale amministrativo regionale dispone una verificazione, incaricando il Policlinico militare Celio di accertare la sussistenza dei presupposti di inidoneità del ricorrente.

La trattazione della domanda cautelare, pertanto, viene rinviata alla camera di consiglio del 15 maggio 2018.

Nelle more, il ricorrente notifica, in data 13 aprile 2018, un ricorso per motivi aggiunti al Ministero della giustizia e a due concorrenti controinteressati.

Con i motivi aggiunti, chiede l’annullamento del decreto dirigenziale del 19 dicembre 2017, pubblicato il 15 febbraio 2018, di approvazione della graduatoria definitiva del concorso pubblico, nella parte in cui non si prende in considerazione il ricorrente.

La graduatoria definitiva è impugnata per illegittimità derivata.

Il Policlinico militare di Roma Celio, incaricato della verificazione, deposita il 15 maggio 2018 la relazione conclusiva da cui risulta che la commissione medica incaricata dell’accertamento, sottoposto l’interessato a visita medico-legale il 16 aprile 2018, sulla base della diagnosi di -OMISSIS-, ne ha accertato la idoneità alla prosecuzione dell’iter concorsuale.

Alla camera di consiglio del 15 maggio 2018, con ordinanza numero 3191 pubblicata il 30 maggio 2018, il Tribunale amministrativo regionale accoglie l’istanza cautelare ed ammette il ricorrente, con riserva, alla prosecuzione della procedura concorsuale; inoltre dispone l’integrazione del contraddittorio, a cura del ricorrente, nei confronti dei vincitori del concorso, a mezzo di notifica per pubblici proclami, assegnando a tal fine il termine di 45 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, con deposito della prova dell’esecuzione dell’incombente entro il termine di 10 giorni decorrente dal primo adempimento; le spese della verificazione vengono poste a carico dell’amministrazione resistente e la trattazione di merito viene fissata all’udienza pubblica del 22 gennaio 2019.

Il ricorrente provvede ad integrare il contraddittorio per pubblici proclami mediante la pubblicazione dei documenti necessari sul sito istituzionale del Ministero della giustizia in data 27 giugno 2018, depositando la prova della pubblicazione il 3 luglio 2018.

Nessun controinteressato si costituisce in giudizio.

In esecuzione dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale il ricorrente viene inserito in graduatoria e assunto, con riserva, nel corpo di polizia penitenziaria.

All’udienza pubblica del 22 gennaio 2019 il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono trattati per essere decisi.

DIRITTO

Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, opposta dall’Avvocatura dello Stato, sulla base della notifica del ricorso introduttivo alla sola Amministrazione resistente, senza evocazione in giudizio di alcun controinteressato.

L’eccezione è infondata perché il ricorso introduttivo è stato proposto avverso l’atto di esclusione dal concorso, prima della conclusione della procedura concorsuale, per cui, in tale fase, non esisteva alcun controinteressato, non essendosi consolidata in capo ad altri concorrenti la posizione soggettiva di vincitore del concorso; di conseguenza nessuno di essi poteva essere leso dall’eventuale accoglimento del ricorso, in termini concreti e attuali.

Nel merito, il ricorso introduttivo è fondato.

Il provvedimento impugnato è stato adottato in esito alla sottoposizione del candidato, che aveva superato la prova scritta sostenuta nel mese di luglio del 2017, agli accertamenti per la verifica dei requisiti psicofisici e attitudinali.

Visitato l’11 ottobre 2017 dalla commissione medica preposta alla verifica dei suddetti requisiti, il ricorrente è stato reputato inidoneo-OMISSIS-, in applicazione dell’articolo 123, comma 1, lettera L, del decreto legislativo numero 443 del 1992.

Il D. Lgs. 30/10/1992, n. 443, Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, all’art. 107 prescrive che, ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisici, il candidato sia sottoposto ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.

Avverso il giudizio di non idoneità il candidato può proporre ricorso amministrativo, nel termine di trenta giorni ed il nuovo accertamento è effettuato da una commissione medica di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da due dirigenti medici.

Il ricorrente, avendo chiesto di essere sottoposto ad ulteriore accertamento, da parte della commissione medica di seconda istanza, è stato nuovamente visitato il 15 dicembre 2017, ma la visita di seconda istanza ha confermato il giudizio di non idoneità con la stessa motivazione.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica di seconda istanza è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l’esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto motivato dal Ministro di grazia e giustizia, nella fattispecie impugnato dal ricorrente.

Ai sensi dell’art. 123 del richiamato decreto legislativo, costituiscono cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi, tra le altre: l) le infermità ed imperfezioni -OMISSIS-.

Con l’unico motivo proposto con il ricorso introduttivo, l’interessato deduce violazione della legge che stabilisce le cause di non idoneità ed eccesso di potere sotto vari profili, oltre che carenza di motivazione.

La verificazione espletata per decisione del Tribunale amministrativo regionale ha accertato la fondatezza delle censure dedotte dal ricorrente.

La commissione medico legale costituita presso il Policlinico militare Celio di Roma ha infatti ritenuto l’interessato idoneo alla partecipazione al concorso.

Il Collegio non ha ragione di discostarsi dalla valutazione tecnica espressa dall’organo pubblico incaricato della verificazione, in ragione della attendibilità e della autorevolezza di esso.

Pertanto si deve ritenere che la commissione medica che, in sede concorsuale, ha valutato il ricorrente inidoneo al servizio per il quale concorre sia incorsa in un errore tecnico, sindacabile dal giudice amministrativo sulla base del condivisibile orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Piemonte, 26/04/2018, n. 489) per cui, nel processo amministrativo, il sindacato del Giudice amministrativo sull’esercizio della discrezionalità tecnica non ha carattere estrinseco, cioè limitato al controllo sull’adeguatezza dell’istruttoria, sulla ragionevolezza e sulla corretta rappresentazione della realtà, ma ha carattere “intrinseco”, cioè esteso all’attendibilità della valutazione effettuata dalla Pubblica amministrazione.

Nella fattispecie, essendosi rivelata inattendibile la valutazione effettuata dalla pubblica amministrazione resistente sugli esiti inabilitanti della frattura alla gamba sinistra da cui il ricorrente è completamente guarito, deve ritenersi viziato da cattivo esercizio della discrezionalità tecnica il provvedimento di esclusione impugnato.

Il ricorso introduttivo, pertanto, deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento di esclusione dal concorso del ricorrente.

Con il ricorso per motivi aggiunti il ricorrente impugna, per illegittimità derivata, la graduatoria definitiva del concorso, adottata con il decreto dirigenziale del 19 dicembre 2017, pubblicato il 15 febbraio 2018, nella parte in cui non prende in considerazione il ricorrente.

Il contraddittorio, al riguardo, è stato correttamente instaurato mediante notificazione diretta del ricorso per motivi aggiunti a due concorrenti controinteressati e successiva integrazione del contraddittorio, nei confronti di tutti gli altri vincitori del concorso, mediante pubblici proclami.

Il ricorso per motivi aggiunti è fondato, in quanto la graduatoria definitiva, nella parte in cui non include il ricorrente, è affetta da illegittimità derivata dalla illegittima esclusione del ricorrente, accertata nell’accogliere il ricorso introduttivo.

Di conseguenza anche il ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullata la graduatoria impugnata nei limiti di interesse del ricorrente.

Le spese processuali, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico dell’amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese nel rapporto processuale con i controinteressati, non costituitisi in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:

Accoglie il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, nei limiti indicati in motivazione.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali sostenute, liquidate in euro 1000,00 (mille) oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del ricorrente e di qualsiasi altro dato idoneo a rivelarne lo stato di salute.