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Esclusione concorso Polizia Penitenziaria

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8670 del 2018, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli, Stefano Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del decreto del 27.6.18 di esclusione dal concorso pubblico a 197 posti elevati a 218 di allievo agente di Polizia Penitenziaria (G.U. 4° s.s. n. 78 del 13.10.17) e della lettera GDAP PU0213590 del 27.6.18 di annullamento della convocazione per gli accertamenti psico-fisico attitudinali; del decreto del 29.9.17 di indizione del concorso e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato ivi compreso il D.M. Giustizia n. 50/2000, art. 3

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2019 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe OMISSIS ha impugnato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, il decreto del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria adottato in data 27.6.2018 con cui è stata deliberata la propria esclusione dal concorso pubblico a n. 197 posti, elevati a 218, di allievo agente di Polizia Penitenziaria (in G.U. 4° s.s. n. 78, del 13.10.2017 – all.to 1) e della annessa lettera prot. m_dg-GDAP PU – 0213590, del 27.6.2018, di annullamento della convocazione per gli accertamenti psico-fisico-attitudinali, per non possedere – al momento di scadenza di presentazione della domanda concorsuale, il requisito dell’età non inferiore agli anni ventotto.

Nella fattispecie, l’Amministrazione ha stabilito il limite di età per la partecipazione al concorso de quo in anni ventotto – che il ricorrente ha superato poco prima della pubblicazione del bando di concorso – malgrado numerosissime sentenze del Giudice amministrativo abbiano già annullato i provvedimenti del Ministero della Giustizia che hanno escluso tale innalzamento dei limiti di età per chi avesse prestato servizio militare volontario, anche nella considerazione che la procedura di reclutamento è riservata proprio ai volontari.

L’amministrazione si è costituita con mero atto di forma.

Con ordinanza n.5130/2018 l’istanza cautelare è stata accolta al fine dell’ammissione del ricorrente all’iter concorsuale.

In vista dell’udienza di merito, parte ricorrente ha depositato la graduatoria in cui, a seguito del superamento dell’iter concorsuale e dell’ordinanza cautelare, OMISSIS è stato inserito nella posizione n. 347, con riserva del giudicato amministrativo, manifestando la persistenza del proprio interesse ad un positivo esito della causa, confidando nello scorrimento della graduatoria.

Nel merito, il ricorso deve essere accolto, alla luce dell’orientamento della Sezione evidenziato anche nella recente decisione n.12106/2018.

Ritiene infatti il Collegio che anche nel caso in esame debba trovare accoglimento, con assorbimento delle ulteriori doglianze proposte, la censura con cui il ricorrente – che aveva già espletato in favore delle Istituzioni il servizio militare volontario dall’8.6.2010 al 7 6.2012 (per complessivi anni due) – lamenta l’erronea applicazione delle norme di rango primario, eterointegrative della lex specialis, per non essere stato considerato l’innalzamento d’età previsto dall’articolo 2, comma 1, numero 2), lettera d), del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (come modificato dal d.P.R. 693 del 30 ottobre 1996), nella misura “di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958”.

Occorre considerare che la disposizione da ultimo richiamata è riprodotta con analoga formulazione anche dall’art. 2049 del d.lgs. n. 66 del 2010, recante il Codice dell’ordinamento militare, che in tema di agevolazioni strumentali al passaggio dalla vita militare a quella civile, indica in via generale una regola che il Collegio ritiene, in via interpretativa, applicabile anche ai concorsi per il reclutamento nelle Forze di polizia, tenuto conto che il Corpo di Polizia penitenziaria non ha carattere militare, ma civile, sicché, accedendovi, il militare realizza proprio il passaggio indicato dalla norma in esame.

In proposito è stato rilevato che l’art. 2049 del Codice attribuisce forza di legge, entro tali limiti, all’art. 2, comma 2, lett. d), del d.P.R. n. 487 del 1994, e che tale previsione, applicabile anche al reclutamento degli agenti di Polizia penitenziaria, è idonea a integrare direttamente il bando, non incontrando, pertanto, il limite recato dalla fonte di rango inferiore costituita dall’art. 3 del d. m. n. 50 del 2000 (Tar Lazio, I, 13 febbraio 2012, n. 1412; I quater, 21 aprile 2017, n. 4826).

In conclusione il ricorrente, che è nelle condizioni per l’innalzamento del requisito concorsuale dell’età, è stato illegittimamente espulso dalla partecipazione al concorso e, conseguentemente il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, il provvedimento impugnato recante siffatta esclusione deve essere annullato.

L’andamento della controversia, tuttavia, induce a disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento con lo stesso impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.