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Annullamento revoca nomina a sottotenente Esercito (riduzione posti a concorso) e collocamento in congedo con negazione possibilità di ripetere il corso

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1185 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Stefano Monti, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia n. 81;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento

– del provvedimento M_DGMILREG20160656692 del 10.11.16 di revoca della nomina a sottotenente e collocamento in congedo, con negazione della possibilità di ripetere il corso;

– di ogni altro atto presupposto e conseguente, conosciuto e non, comunque connesso, ivi compreso: lettera M_DE24856.21844.SM.PERS del 21.9.16; lettera M_DGMILREG20160373567 del 31.5.16; scheda attribuzione punteggi prove ginniche; circ. M_DE25200REG20160020479 del 30.5.16, fg. n. M_DE0012000REG20160190403 del 5.10.16;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2018 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 24 gennaio 2017, il ricorrente impugna il provvedimento con cui, in data 10 novembre 2016, l’Amministrazione ha disposto la revoca della nomina a sottotenente al predetto conferita ed il suo conseguente collocamento in congedo.

In particolare, il ricorrente espone quanto segue:

– nel 2004, ossia all’età di 29 anni, superava il concorso per n. 177 sottotenenti, “Armi Varie”, nel ruolo speciale dell’E.I. ma – nonostante fosse risultato vincitore – non veniva convocato al corso “in quanto il Ministero decideva di ridurre i posti messi a concorso, adducendo impreviste motivazioni di ordine economico”;

– di lì a poco e, precisamente, in data 17 giugno 2005, il Ministero indiceva, però, un nuovo concorso del tutto identico al precedente;

– avverso tale bando proponeva – unitamente ad altri – il ricorso n. 9059 del 2005, integrato da motivi aggiunti, il quale era finalmente accolto con la sentenza n. 13308/2014;

– in esito a tale sentenza veniva avviato “ad un corso”, connotato da 4 tipi di accertamenti di prestanza fisica, differente da quello cui avrebbe partecipato se non fosse stato illegittimamente escluso, riportando votazioni inferiori alla sufficienza;

– con nota del 21 settembre 2016 il Capo di Stato Maggiore comunicava che il predetto era “da ritenersi respinto ed ammesso a ripetere il corso con rinvio al corso successivo” e, dunque, si chiedeva l’adozione, ex art. 598, del “provvedimento di rinvio al corso successivo”;

– sorprendentemente, il successivo 10 novembre 2016 l’Amministrazione adottava il provvedimento in epigrafe, di revoca della nomina a Sottotenente e collocamento in congedo.

Avverso tale provvedimento il ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di diritto:

1. NULLITA’ AI SENSI DELL’ART. 21 SEPTIES DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 15 DEL 2005 PER VIOLAZIONE E/O ELUSIONE DELLA SENTENZA DEL TAR LAZIO – SEZ. I BIS N. 13308 DEL 2014. ECCESSO DI POTERE: VIOLAZIONE DELL’ART. 2900 C.C. PER ELUSIONE DEGLI ENUNCIATI CONTENUTI IN DETTA SENTENZA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE: VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO; VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL LAVORO SANCITO DALLA CARTA COSTITUZIONALE, nel senso che l’Amministrazione avrebbe dovuto intervenire sulla base della normativa applicata al personale già in servizio, nel rispetto, tra l’altro, del principio della “par condicio” dei concorrenti (il quale non consente che un soggetto “sia sottoposto a visita medica con undici anni in più rispetto ai colleghi di concorso”).

1.1. VIOLAZIONE PER OMESSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA PER IL CONTROLLO DELL’EFFICIENZA OPERATIVA AFFERENTE AL PERSONALE IN SERVIZIO, atteso che – seppure non sia ancora dato conoscere gli “esatti tempi/ripetizioni rilevati in sede di effettuazione delle prove” – l’efficienza operativa del predetto “avrebbe dovuto essere valutata sulla base della direttiva vigente per il personale in servizio e non in base ai parametri riservati ai normali concorrenti”.

1.2. VIOLAZIONE PER OMESSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA PER L’ADDESTRAMENTO GINNICO SPORTIVO PRESSO GLI ISTITUTI DI FORMAZIONE BANCA DEGLI UFFICIALI E DEI SOTTUFFICIALI EDIZIONE 2000.

2. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 596, 598 E 607 DEL D.P.R. N. 90/2010. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 793 (leggasi: 723) DEL D.LGS. N. 66/2010, per la mancata ammissione, meglio, mancato rinvio al corso successivo, invece dovuta.

Con atto depositato in data 21 marzo 2017 si è costituito il Ministero della Difesa, il quale – il successivo 24 marzo 2017 – ha prodotto documenti, tra cui una nota della Direzione Generale per il Personale, connotata – in sintesi – dal seguente contenuto: – atteso che in data 19 gennaio 2017 il sig. Polimeni ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso la nota con cui l’Amministrazione gli ha comunicato il mancato superamento del Corso, il presente ricorso giurisdizionale va dichiarato inammissibile; – il provvedimento impugnato è comunque legittimo, tenuto, tra l’altro, conto che “se vi è incompatibilità tra l’art. 598 del TUOM e l’art. 723 del COM, prevale quest’ultimo”, poiché afferente gli ufficiali del Ruolo Speciale.

Il successivo 7 aprile 2017 il ricorrente ha prodotto una memoria precipuamente volta a replicare all’inammissibilità in precedenza rilevata dall’Amministrazione.

Con ordinanza n. 1919 del 14 aprile 2017 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare.

In data 19 ottobre 2018 il ricorrente ha prodotto documenti, tra cui un rapporto informativo, atto, tra l’altro, a dare conto della frequenza da parte del predetto del 18° Corso Speciale, “conseguendo una votazione di 23,981/30, classificandosi 55° su 55”.

All’udienza pubblica del 14 dicembre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, il Collegio ravvisa la necessità di esaminare l’ammissibilità del ricorso.

Al riguardo, preme ricordare che, seppure non risulti essere stata sollevata dalla difesa erariale una eccezione di inammissibilità “formale”, risulta essere stata – comunque – prodotta dalla menzionata difesa una relazione dell’Amministrazione, atta a palesare la già avvenuta proposizione di un ricorso straordinario ad opera del ricorrente avverso la nota di comunicazione del “mancato superamento del 17° Corso Applicativo” e, dunque, a contestare l’ammissibilità del ricorso in trattazione sulla base del noto principio secondo cui “electa una via non datur recursus ad alteram” e della progressiva estensione di esso, “in via d’interpretazione giurisprudenziale, all’ipotesi di atti distinti purché legati da un nesso di presupposizione e purché le controversie siano connotate da un’obiettiva identità di petitum e causa petendi”.

Tali argomentazioni non sono meritevoli di condivisione per le ragioni di seguito indicate:

– come si trae dalla disciplina che regolamenta la materia e, comunque, riconosciuto anche nella relazione di cui sopra, non esistono preclusioni normative alla scelta dell’interessato di impugnare atti e/o provvedimenti differenti mediante lo strumento del ricorso straordinario al Capo dello Stato e del ricorso giurisdizionale;

– in presenza di atti e/o provvedimenti connessi o conseguenziali il giudice amministrativo ha avuto – in verità – modo in alcuni casi di affermare una sorta di estensione dell’alternatività anche all’ipotesi di impugnativa di atti distinti purché legati tra loro da un nesso di presupposizione per la salvaguardia dei principi di concentrazione e speditezza nella risoluzione delle controversie (cfr. TAR Campania, Salerno, 8 gennaio 2009, n. 15) ma certamente più numerose e rispondenti alla legislazione vigente si presentano le decisioni che negano qualsiasi applicazione analogica e/o interpretazione estensiva del principio dell’alternatività, con piena affermazione della scelta per l’interessato di impugnare l’atto conseguenziale con uno o con l’altro dei rimedi in questione, nel rispetto dell’effettività della tutela, relegando ragionevolmente il principio dell’alternatività sul piano delle “censure” nel senso che, ove quest’ultime siano state “ritualmente proposte avverso l’atto presupposto innanzi al primo giudice”, “vanno comunque solo da questi decise” (C.d.S., Sez. VI, 18 settembre 2013, n. 4650).

Tutto ciò detto, il Collegio ritiene che il presente ricorso debba essere dichiarato ammissibile in quanto concerne un provvedimento nuovo e ulteriore rispetto alla nota di comunicazione di mancato superamento del corso, fatta – comunque – salva l’accortezza di tenere conto dei contenuti del ricorso straordinario già proposto avverso quest’ultima, di cui solo il ricorrente si è, peraltro, premurato di produrre copia in giudizio, al fine di evitare pronunciamenti in ordine a censure in esso riportate (la quale si rivelano – in verità – di non indifferente portata).

2. Proprio i rilievi in precedenza riportati conducono ad attribuire carattere dirimente – ai fini del decidere – ai motivi di diritto formulati sub 2, ossia alle censure propriamente inerenti alla mancata ammissione del ricorrente al corso successivo e, dunque, al congedo.

La questioni involge – in definitiva – l’ambito di operatività dell’art. 598 del D.P.R. n. 90 del 2010, di disciplina – appunto – del rinvio al corso successivo, la cui applicazione è stata negata nel provvedimento impugnato “al caso di specie, concernente corsi di formazione per Ufficiali, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 607 dello stesso TUOM”.

Con la relazione prodotta agli atti l’Amministrazione ha avuto, poi, modo di precisare che l’art. 598 di cui sopra è da considerare inapplicabile in quanto l’art. 607 del TUOM ne limita l’applicazione “ai corsi … svolti dagli ufficiali… in quanto compatibili ….. con le disposizioni di cui al capo II, titolo III, libro IV del codice”, tra cui l’art. 723 C.O.M., di disciplina dei Corsi applicativi per gli ufficiali del Ruolo Speciale, e che “ciò implica che se vi è incompatibilità tra l’art. 598 del TUOM e l’art. 723 del COM, prevale quest’ultimo”, prevedendo che “i frequentatori che non superino i corsi applicativi …. se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva”.

Volendo soffermarsi sull’interpretazione delle previsioni in argomento e, dunque, soprassedendo sull’evoluzione nel tempo della vicenda in esame, la quale si presenta – in ogni caso – positiva per il ricorrente (attesa la sua ammissione al 18^ corso e l’avvenuto superamento dello stesso), il Collegio osserva che:

– a seguito, tra l’altro, dell’art. 595 del D.P.R. n. 90 del 2010, rubricato “Valutazioni”, inerenti ai “frequentatori dei corsi”, l’art. 598 del medesimo D.P.R. dispone che “sono respinti e ammessi a ripetere il corso o l’anno in corso con rinvio al corso successivo, salvo quanto previsto dall’articolo 615, i frequentatori che non hanno conseguito l’idoneità di cui all’articolo 596, purché idonei in attitudine militare e professionale….”;

– l’art. 723 del C.O.M. disciplina i corsi applicativi per gli ufficiali dei ruoli speciali dell’Esercito Italiano, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare, prevedendo, tra l’altro, al comma 3 che “i frequentatori che non superano i corsi applicativi … se proveniente dalla vita civile, sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva”.

Stante quanto riportato e, comunque, tenuto conto anche dei contenuti dell’art. 615, oggetto di espresso richiamo nell’art. 598, il Collegio non ravvisa incompatibilità tra l’art. 598 del TUOM e l’art. 723 del COM..

Come posto in evidenza anche nella relazione dell’Amministrazione, per i frequentatori che non superino i corsi applicativi l’art. 723 contempla sì il collocamento in congedo ma non è dato, nel contempo, comprendere i motivi per i quali una tale statuizione debba essere intesa – di per sé – preclusiva o, comunque, inibitoria del “rinvio al corso successivo” di cui all’art. 598 del D.P.R. n. 90 del 2010.

A parte la ricostruzione giuridica offerta dal ricorrente in ordine all’art. 723 COM, volta a configurare il collocamento in congedo come la soluzione adottata dal legislatore per regolamentare il periodo intercorrente tra il mancato superamento del corso ed il rinvio al corso successivo senza oneri per l’Amministrazione, a ulteriore supporto della conclusione a cui si è pervenuti depongono i seguenti rilievi:

– la disciplina dell’art. 598 del D.P.R. n. 90 del 2010 è certamente connotata da una portata di carattere generale, meritevole – in quanto tale – di operare in tutti i casi in cui ciò si profili possibile (e l’evoluzione della vicenda in esame ne costituisce una valida prova);

– non sono riscontrabili elementi concreti ed oggettivi, atti a dare conto di una chiara e inequivoca incompatibilità tra la previsione de qua e l’art. 723 di cui sopra. Non vi è, infatti, chi non veda come l’espressione “i frequentatori che non superino i corsi applicativi” si presti a diverse letture e, comunque, non implichi di per sé che l’interessato (ossia, colui che non ha superato fin da subito il corso) non possa essere rinviato al corso successivo (di modo che il “non superamento” è sì configurabile ma soltanto al termine dei diversi rimedi offerti, tra gli altri, dall’art. 598 in trattazione).

3. Per le ragioni illustrate, il ricorso va accolto.

Tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.