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Esclusione concorso Polizia Penitenziaria per difetto requisiti psicofisici

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5426 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti, Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art.25 c.p.a eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS- non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

del decreto del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Commissione di cui all’art. 107, comma 3, del D.Lvo n. 443/1992 – del 27.2.2019, notificato in pari data di esclusione del ricorrente dal concorso per il reclutamento di 300 allievi agenti del ruolo maschile del Corpo di Polizia Penitenziaria (indetto con P.D.G. 19.6.2015, in G.U. – 4° s.s., n. 57, del 28.7.2015);

2) del conseguente decreto di esclusione in data 19.3.2019;

3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato, ivi compreso il provvedimento di inidoneità deliberato in prima istanza dalla Commissione di cui all’art. 106, comma 3, del D.Lgs. n. 443/1992 impugnato con ricorso gerarchico

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2020 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente – dal 2014 al 2017 già volontario in ferma prefissata dell’Esercito Italiano presso il Reggimento di supporto “Cecchignola” e ora aspirante al transito nei ruoli della Polizia Penitenziaria- ha impugnato, deducendone l’illegittimità per eccesso di potere, errore nei presupposti, difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione dell’art. 123, lettera a) del D.Lvo n. 443/1992, violazione degli artt. 2 e 3 del bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 28 luglio 2015 – IV serie speciale, illogicità ed ingiustizia manifesta, carenza di motivazione, il provvedimento con cui l’Amministrazione penitenziaria ne ha deliberato l’inidoneità ai sensi dell’art. 123, lett. a), del D.L.vo n. 443/1992 ai sensi del quale “Costituiscono cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi di cui all’articolo 122 le seguenti imperfezioni e infermità; a) -OMISSIS-”.

L’amministrazione si è costituita in giudizio per avversare il ricorso.

Il Collegio, vista la copiosa documentazione medica depositata in giudizio da parte ricorrente ha ritenuto necessario, con ordinanza n.7193/2019, disporre verificazione.

All’esito delle risultanze della disposta verificazione, la Commissione Medica all’uopo costituita, con verbale di visita in data 24.06.2019, ha dato atto delle risultanze del nuovo accertamento sanitario effettuato, recante giudizio di “idoneo al proseguimento dell’iter concorsuale” e pertanto, con ordinanza n.7033/2019, il Collegio ha accolto la domanda cautelare con conseguente ammissione del ricorrente al prosieguo dell’iter concorsuale, nel contempo provvedendo a liquidare le spese di verificazione, poste a carico dell’amministrazione.

Nell’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto.

In linea di principio, per il prevalente orientamento giurisprudenziale, le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici di idoneità al servizio costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnico-amministrativa; d’altra parte, come è noto, per costante giurisprudenza, le stesse non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano ravvisabili macroscopici travisamenti di fatto o, a maggior ragione, nel caso in cui si ravvisi un’applicazione delle cause di esclusione, normativamente previste, al di fuori dei casi espressamente contemplati.

Tale è, ad avviso del Collegio, il caso di specie, in cui all’esito della verificazione è risultata acclarata la non riconducibilità della patologia acclarata al novero delle cause di esclusione previste dall’art. 123, lett. a), del D.L.vo n. 443/1992.

In particolare, è risultata confermata la tesi di parte ricorrente, supportata da copiosa documentazione medica, secondo cui la riscontrata “-OMISSIS-” non equivale ad alcuno stato di malattia e soprattutto la malattia in stato acuto non è dimostrata dalla mera positività al test -OMISSIS-, soprattutto in assenza di sintomatologia, valendo tale test quale mero “indizio” che si è avuto un contatto con il bacillo, che come nel caso in esame potrebbe essere non più attivo né contagioso.

La verificazione ha infatti acclarato che il ricorrente, sottoposto a prove di -OMISSIS-.

Trattandosi di un accertamento clinico, oggettivamente riscontrabile, non è precluso al giudice amministrativo verificarne la correttezza, atteso che la verificazione disposta nella fase istruttoria non esorbita dai limiti del giudizio di legittimità, consentendo, mediante il controllo sulla correttezza delle regole tecniche seguite dalla Commissione esaminatrice, di far emergere l’errore di fatto consistente nel travisamento della condizione di salute psico-fisica dell’interessato.

L’accertamento successivo alla selezione concorsuale neppure viola i principi della “par condicio” e del “tempus regit actum”, in quanto la condizione di salute di cui trattasi è oggettivamente verificabile anche con un accertamento a posteriori, non potendo mutare significativamente nel breve periodo.

Peraltro, il verificatore ha correttamente evidenziato che il termine “-OMISSIS-”, di recente introduzione nella comunità scientifica, identifica “-OMISSIS-” e, dunque, non rientra tra le fattispecie idonee a determinare l’inidoneità del candidato ai sensi dell’art. 123, lett. a), del D.L.vo n. 443/1992.

In ragione delle predette considerazioni, si deve ritenere illegittimo il provvedimento in impugnativa, siccome basato su una erronea applicazione della norma al caso concreto.

Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento recante il giudizio di non idoneità all’impiego del ricorrente, con conseguente conferma del provvedimento cautelare.

Le spese di lite, in considerazione della particolarità della questione, possono essere interamente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.