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Coronavirus: incremento permessi legge 104/1992.

Coronavirus: benefici per i lavoratori dipendenti. Permessi legge 104/1992.
Il Consiglio dei Ministri ha varato diverse misure a sostegno dei lavoratori che presentano condizioni di forte disagio per la situazione venutasi a determinare a causa della pandemia da coronavirus. L’art. 24, comma 1, D.L. n. 18 ha stabilito che: “Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e’ incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.”
L’INPS ha già emanato la circolare n. 45 del 25 marzo 2020, che tratta anche del nuovo congedo parentale di 15 giorni per l’assistenza ai figli, con la quale per i dipendenti di datori di lavoro privati è stato stabilito che l’estensione del numero dei giorni di permesso è pari a 12 giornate lavorative che si sommano ai 3 giorni di permesso già previsti dall’articolo 33 della legge 104/1992. Per i mesi di marzo e aprile, quindi, il totale è di 18 giorni (12+3+3).
Chi assiste due persone raddoppia il numero di giornate di permesso (12×2 = 24) a cui si aggiungono quelle a cui ha già diritto.
Anche il lavoratore che fruisca dei permessi per sé e per assistere un familiare, secondo la circolare dell’INPS, può raddoppiare anche i giorni aggiuntivi (12×2=24)
Inoltre, i giorni aggiuntivi di permesso sono frazionabili a ore con le stesse regole previste per i permessi ordinari. Per la richiesta dei giorni aggiuntivi, chi è già autorizzato in via ordinaria si accorda con il datore di lavoro per l’articolazione della fruizione. Chi non ha ancora una autorizzazione a fruire dei permessi art. 3 comma 3 della legge 104/1992) deve presentare domanda secondo le modalità già previste per i permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92. Il conseguente provvedimento di autorizzazione dovrà essere considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni, fermo restando che la fruizione delle suddette giornate aggiuntive, sempreché rientrino nei mesi di marzo e aprile, potrà avvenire esclusivamente successivamente alla data della domanda.
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