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Non idoneità arruolamento Polizia Penitenziaria per patologia

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15055 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti e Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

con il ricorso introduttivo:

del provvedimento del 10.12.18 di inidoneità all’arruolamento in qualità di allievo agente della P.P. (G.U. 4^ s.s. n. 17 del 27.2.18); del bando di concorso; di ogni altro atto connesso ivi compreso il verbale di visita medica non cognito sulla cui base è stata decretata l’inidoneità all’arruolamento nonchè il provvedimento di inidoneità deliberato in 1^ istanza

e con i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 28/2/2019 :

del decreto 13.12.18 notificato il 20.12.18 di esclusione dal concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 1220 allievi agenti della P.P.;

del decreto dirigenziale 17.12.18 pubblicato l’11.1.19 con cui è stata approvata la graduatoria definitiva

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2020 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente – in qualità di partecipante al concorso per il reclutamento di 1220 allievi agenti della Polizia Penitenziaria, indetto con decreto del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle Risorse, in data 15 gennaio 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 27 febbraio 2018 – IV serie speciale) – impugna il provvedimento del 10.12.2018 deliberato in II° Istanza, con cui è stato dichiarato non idoneo all’arruolamento in qualità di allievo agente della P.P. per -OMISSIS-, chiedendone l’annullamento.

A tali fini, il ricorrente deduce violazione per erronea applicazione del d.p.r. n. 207/2015 e dell’art. 635, del d.lgs. n. 66/2010, illegittimità dell’art. 2, comma 1, lettera d, punto 2 del bando di concorso, violazione degli artt. 122, comma 1, lettere a) e b) e 127 e 131 del d.p.r. n. 443/1992 in quanto, innanzitutto, l’amministrazione non avrebbe potuto inserire nel bando requisiti ulteriori e non previsti per l’arruolamento nella Polizia Penitenziaria.

Ed infatti, l’accertamento della “-OMISSIS-” è stato inserito, a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 2/2015, in sostituzione del requisito dell’altezza che, tuttavia, non era previsto né sarebbe ad avviso di parte ricorrente applicabile, secondo anche quanto sostenuto dalla giurisprudenza (v. T.A.R. Lazio – Sez. 1^ quater – sent. n. 17116/2004), ai concorsi per l’ingresso nei ruoli della Polizia Penitenziaria.

Quando successivamente, con la L. n. 2/2015, il Legislatore è intervenuto ad abolire i limiti di altezza – sostituendoli con l’accertamento della -OMISSIS- e della forza muscolare, non ha invece fatto riferimento alla Polizia Penitenziaria: ciò si evince proprio dall’art. 1, comma 2 della L. n.2/2015, ai sensi del quale “con regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta dei Ministri della difesa, dell’interno, dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delegato per le pari opportunità, sono apportate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni necessarie..”, nel quale appunto non è citato il Ministero della Giustizia. Del resto, anche l’art. 131 del D.Lgs. n. 443/1992, dopo avere contemplato i requisiti per l’arruolamento nella Polizia Penitenziaria, rimanda, per quanto non da esso espressamente contemplato, alle norme disciplinanti gli impiegati civili dello stato (per i quali non vi sono limiti di altezza).

Con la seconda censura, in via subordinata, parte ricorrente deduce eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche; errore sui presupposti, illogicità, contraddittorietà, violazione dell’art. 3, comma 1, tabella A del D.P.R. 207 del 17.12.2015 e dell’art. 635, del d.lgs. n. 66/2010; sviamento, difetto ed insufficienza di istruttoria, ingiustizia manifesta; violazione dell’art. 2, comma 1, lettera d, punto 2 del bando di concorso, argomentando che il ricorrente presenta un profilo di “composizione corporea” perfettamente in linea con i parametri stabiliti dal D.P.R. n. 207/2015 ed è pienamente idoneo all’arruolamento cui aspira. Ed invero, a seguito dell’intervento legislativo operato con L. n. 2 del 12 gennaio 2015, l’art. 635 del D. Lgs. N. 66/2010 (che in precedenza si limitava a prevedere il requisito dell’altezza) è stato modificato e attualmente dispone che: “I candidati dei concorsi per il reclutamento e per l’accesso ai ruoli del personale delle Forze armate, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco devono rientrare entro i valori limite di ciascuno dei parametri fisici indicati nella tabella in allegato “A”, correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva e differenziati in relazione al sesso maschile o femminile del candidato. Il predetto allegato “A” costituisce parte integrante del presente regolamento”.

Inoltre, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 del D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207 è previsto che “al fine di tener conto di eventuali condizioni tecniche o individuali, è considerata ammissibile una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino a un massimo del dieci per cento rispetto ai valori limite indicati al comma 1”.

Nel caso di specie, il ricorrente è stato escluso perché la Commissione ha riscontrato una percentuale di -OMISSIS- e quindi appena superiore al limite massimo previsto (22 più 10% = 24,2%).

E tuttavia il predetto, in data 3 dicembre 2018 –antecedente all’accertamento- si era in via preventiva recato presso il centro -OMISSIS- s.n.c., che riscontrava una percentuale di -OMISSIS- di 18%; inoltre il successivo 18 dicembre, ad appena otto giorni dall’esclusione, il ricorrente si recava presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Azienda Universitaria Policlinico – Dipartimento di Medicina Clinica, ove, sottoposto ad esame impedenziometrico, la Struttura Pubblica rilevava una -OMISSIS- di 18,9%, anch’essa molto al di sotto di quella riscontrata dal Ministero.

Ciò, ad avviso di parte ricorrente, dipenderebbe sia dall’utilizzo del macchinario x-contact 356, di produzione coreana, che presenta dei settaggi non utilizzabili in ambito europeo; sia dal fatto che il ricorrente non sarebbe stato correttamente posizionato, né che siano stati correttamente rilevati il suo peso e la sua altezza, né che il personale incaricato fosse stato adeguatamente istruito all’utilizzo del macchinario, come per legge. Né risulta ad avviso del ricorrente che siano stati adottati gli opportuni accorgimenti per evitare che, a causa del rilevante numero di misurazioni, il macchinario mantenesse la giusta taratura: ha quindi concluso per l’accoglimento del ricorso.

Ha pertanto concluso per l’accoglimento del ricorso.

L’amministrazione si è costituita in giudizio depositando memoria ed allegata documentazione.

Con ordinanza n. 01072 del 20 gennaio 2019, vista la documentazione depositata da parte ricorrente rilasciata dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Azienda Universitaria Policlinico – Dipartimento di Medicina Clinica, che ha rilevato una -OMISSIS- del 18,9%, il Collegio ha ritenuto necessario, al fine del decidere, disporre apposita verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti si cui si è fondata la predetta inidoneità, incaricando a tal fine la Commissione Sanitaria d’appello c/o Servizio Sanitario Aeronautica Militare.

Con motivi aggiunti depositati il 28 febbraio 2019 parte ricorrente ha quindi impugnato, deducendone l’illegittimità derivata, anche il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direttore Generale del Personale e delle Risorse– in data 17 dicembre 2018 e pubblicato in data 11 gennaio 2019, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva, conclusiva del concorso in epigrafe.

In data 26 marzo 2019 l’organo verificatore ha depositato una relazione nella quale, previa rilevazione, tra l’altro, dei -OMISSIS-), la Commissione ha ritenuto insussistenti i presupposti della inidoneità.

Con successiva ordinanza n.4169/2019 del 20.06.2019, avverso la quale non è stato proposto appello, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare ai fini dell’ammissione con riserva del ricorrente al prosieguo dell’iter concorsuale e ha disposto l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati che potrebbero subire una lesione dall’eventuale accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.

Nell’udienza pubblica del 21 gennaio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso, ricevibile e ammissibile in rito, si palesa fondato in relazione al secondo motivo di ricorso dedotto dal ricorrente con cui censura il provvedimento di non idoneità in sede di valutazione dei requisiti psicofisici, tra l’altro, per travisamento ed erroneità dei presupposti e per contraddittorietà.

In particolare, sulla base degli esami compiuti dall’amministrazione, nella visita di prima istanza (in data 23 ottobre 2019) il ricorrente è risultato possedere “un valore -OMISSIS- 26,1 per cento, con riferimento all’art. 2, comma 1, lett. “d”, punto 2, del bando di concorso in conformità al D.P.R. n. 207 del 17 dicembre 2015”; nella visita di seconda istanza, invece, il valore di -OMISSIS- riscontrato è risultato pari al 24,7 per cento”.

Tali risultati sono stati confutati in sede di verificazione, svoltasi in data 4 marzo 2019 ad opera della Commissione incaricata composta da tre componenti, che ha acclarato un valore di 21,3% e dunque l’insussistenza dei presupposti in virtù dei quali è stata disposta l’esclusione del ricorrente dal concorso.

Al riguardo, preliminarmente osserva il Collegio che, se è vero che le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali ai fini della partecipazione a procedure concorsuali, come quelle in esame, costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnica-amministrativa, è altresì vero che, come è noto, per costante giurisprudenza, le stesse non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano ravvisabili macroscopici travisamenti di fatto.

Tale è il caso di specie, nell’ambito del quale il contesto censorio emergente dal ricorso, insuscettibile di essere superato dalla fideistica conferma degli esiti degli esami effettuati dall’Amministrazione in sede concorsuale, ha necessitato l’effettuazione della verificazione di cui alla citata ordinanza collegiale della Sezione n. 01072/2019, che, a mezzo dell’individuazione della Commissione di verificazione e dell’indicazione dei puntuali criteri illustrati, ha tutelato non solo l’interesse del ricorrente a essere sottoposto a una nuova valutazione fisica, ma anche l’interesse pubblico a che tale operazione avvenisse, per quanto materialmente possibile, in conformità alle specifiche tecniche utilizzate in sede di esame.

Né varrebbe obiettare, come rilevato nella nota del Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria, depositata in atti, la non idoneità della verificazione a dimostrare l’illegittimità del giudizio di inidoneità impugnato, non rinviabile a nuovi e diversi organi e in tempi successivi rispetto a quello dell’accertamento concorsuale.

In particolare, la presente decisione si fonda non su accertamenti, anche qualificati, svolti presso altre strutture sanitarie né su accertamenti eseguiti in diversi procedimenti concorsuali, bensì sulle risultanze di una verificazione disposta ai sensi dell’art. 66 c.p.a ., strumento che il legislatore ha attribuito al Giudice per coadiuvarlo nella risoluzione di controversie che implichino l’apporto di competenze tecniche essenziali ai fini della definizione della questione.

In particolare, la verificazione disposta ai sensi dell’art. 66 c.p.a comporta l’intervento in funzione consultiva del giudice di un organismo qualificato per la risoluzione di controversie che implichino l’apporto di competenze tecniche essenziali ai fini della definizione della questione.

Le conclusioni di carattere tecnico-scientifico cui perviene il verificatore sono del resto sindacabili e quindi censurabili solo in ipotesi di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, incongruenza, contraddittorietà e irragionevolezza che, nel caso di specie, non è dato riscontrare, solo che si consideri che della verificazione, in ordine alla sussistenza o meno della predetta condizione, è stato investito un organo collegiale medico, composto da tre membri, scelti in relazione allo specifico accertamento da eseguire, anche avvalendosi, in mancanza di adeguate professionalità interne, di specialisti o consulenti esterni.

A seguito degli accertamenti peritali – che il Collegio ha richiesto di svolgere sulla base di specifici criteri dettati dalla predetta ordinanza n.01072/2019 (tra cui l’applicazione delle regole di bando e delle tecniche proprie da osservare per la verificazione e il giudizio da formulare e la richiesta della documentazione da fornire all’Organo verificatore dalla stessa Amministrazione resistente, che nel caso di specie ha ritenuto di non presenziare) – la Commissione ha reso la propria valutazione, esprimendo il valore P.B.F 21.3%, compatibile con i parametri previsti dalla normativa in corso, che il Collegio non ha ragione di non considerare attendibile. Né del resto può essere consentito al G.A., con indebito sconfinamento nell’area insindacabile del merito, di sostituire alle valutazioni dell’organo di verificazione le proprie valutazioni, tenuto conto, tra l’altro, che non emergono contestazioni riguardanti vizi specifici dell’accertamento effettuato dalla Commissione peritale, operante in ragione delle regole di bando e delle tecniche proprie, come fissato nei criteri da questa Sezione con la predetta ordinanza (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. III, 9 novembre 2018, n.10834).

Per completezza, va invece respinta la prima censura del ricorso introduttivo, con cui parte ricorrente lamenta l’illegittimità del bando, per avere l’amministrazione asseritamente introdotto un requisito di partecipazione “escludente” non previsto dal legislatore.

Al riguardo- prescindendo dal profilo di irricevibilità per tardività- osserva in estrema sintesi il Collegio che, ammesso e non concesso che la L. n.2/2015 si applichi al solo reclutamento per l’accesso ai ruoli del personale delle Forze armate, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ma non al personale di Polizia Penitenziaria, pur chiamato a svolgere altrettante delicate mansioni che richiedono particolari caratteristiche di prestanza fisica (a differenza dagli impiegati civili dello Stato), è comunque pur sempre facoltà dell’amministrazione richiedere nel bando il possesso di ulteriori requisiti aggiuntivi, rispetto a quelli minimi previsti dalla legge, ove sia la mansione da svolgersi in concreto a richiederlo (Corte giustizia UE grande sezione, 15/11/2016, n.258, pronunciata nell’ambito di una controversia fra il sig. Go. Sa. So. e l’Academia Vasca de Policía y Emergencias relativamente alla decisione di quest’ultima di pubblicare un bando di concorso contenente il requisito secondo il quale i candidati ai posti di agenti della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi non dovevano aver compiuto 35 anni di età), a meno che non si tratti naturalmente di requisiti discriminatori.

In definitiva, in considerazione della fondatezza del secondo motivo del ricorso introduttivo, da cui deriva l’illegittimità derivata, in parte qua, anche della graduatoria impugnata con i motivi aggiunti, non resta al Collegio che accogliere il ricorso, disponendo per l’effetto l’annullamento degli atti impugnati, ai fini del prosieguo dell’iter concorsuale per quanto di interesse del ricorrente.

Le spese di verificazione nell’importo complessivo pari a € 500,00, come da nota dell’organo liquidatore in atti, vanno poste a carico dell’Amministrazione soccombente che provvederà alla relativa corresponsione secondo le modalità fornite dall’Organo verificatore nella nota allegata al verbale di verificazione, depositata in atti.

Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati, ai fini del prosieguo dell’iter concorsuale nei limiti di interesse del ricorrente.

Liquida all’Organo verificatore la somma di euro 500,00 (cinquecento), ponendola a carico dell’amministrazione soccombente secondo le modalità fornite dall’Organo verificatore.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.