SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14898 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti e Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa sospensiva,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – del 9 ottobre 2019, con cui il ricorrente è stato dichiarato non idoneo in seno al concorso per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti,
per l’annullamento della graduatoria approvata con determinazione del 29.11.19 per i posti riservati ai “civili” conclusiva per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Selezione Reclutamento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2021 il dott. Claudio Vallorani;
Dato l’avviso di sentenza breve ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
– con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente – in qualità di partecipante al concorso per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella GURI, 4^ Serie Speciale n. 23 del 22 marzo 2019 – ha impugna il provvedimento del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri con cui, in data 9 ottobre 2019, è stato giudicato non idoneo dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici per “-OMISSIS- (lettera v Punto 3)”, chiedendone l’annullamento;
– a tali fini, il ricorrente ha dedotto il vizio di eccesso di potere sotto svariati profili, adducendo, tra l’altro, “travisamento dei fatti”, “carenza di istruttoria” e “difetto di presupposto”, supportati da documentazione sanitaria all’uopo allegata;
– con atto depositato in data 8 gennaio 2020 si sono costituiti il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Selezione Reclutamento, che hanno depositato una memoria difensiva corredata da documenti;
– in data 5 febbraio 2020 il ricorrente ha depositato atto per motivi aggiunti, volto all’annullamento del decreto di approvazione delle graduatorie finali del concorso, medio tempore approvate, nella parte in cui non figura il suo nominativo;
– con ordinanza collegiale n. 661 del 2020 la Sezione ha disposto una verificazione, all’uopo incaricando il Ministero dell’Interno – Direzione di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza con sede in Roma, in seguito sostituito con ordinanza n. 5146 del 14 maggio 2020 – a seguito della nota con cui quest’ultimo comunicava la propria impossibilità di ottemperare “per l’attuale impossibilità di effettuare accertamenti radiologici” – con la “Commissione Sanitaria di Appello, Via Piero Gobetti n. 6 Roma”;
– il successivo 25 giugno 2020 l’organo verificatore ha depositato una relazione, in cui si legge che: “[…] accertata l’assenza di esiti di interventi chirurgici, rilevato che le conclusioni della medesima [Commissione verificatrice] differiscono da quelle riportate nel verbale redatto dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in data 09/10/2019, si ritiene di poter esprimere l’insussistenza dei presupposti su cui si e fondata la predetta inidoneità e, pertanto, attribuire un profilo LI 1 compatibile con il prosieguo dell’iter concorsuale, cosi come peraltro confermato dalla successiva visita di idoneità quale allievo maresciallo dell’ Arma dei Carabinieri (anno accademico 2020-2023), effettuata presso la Commissione per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento- Comando Generate dell’Arma dei Carabinieri in data 31/01/2020 (vedi foglio di notifica n. 370085/2-11 del 31.0 1.2020)”;
– a seguito dell’integrazione del contraddittorio, effettuata in adempimento a quanto disposto con ordinanza n. 11931 del 16 novembre 2020, alla camera di consiglio del 29 gennaio 2021 – previa verifica della completezza dell’istruttoria e del contraddittorio nonché previo avviso ex art. 60 c.p.a., riportato a verbale – il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Ritenuto che, visto quanto sopra esposto, le censure in precedenza evidenziate, afferenti il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria, possano essere considerate fondate e, pertanto, debbano essere accolte, atteso che:
– in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza anche della Sezione (cfr., tra le altre, sent. n. 5735 del 2019), le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici – seppure costituiscano tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa – non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili ipotesi di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità;
– nel caso di specie, la verificazione disposta dalla Sezione, effettuata dalla Commissione Sanitaria d’Appello dell’Aeronautica Militare di Roma, ha rilevato “l’insussistenza dei presupposti su cui si è fondata la predetta inidoneità” e, pertanto, ha ritenuto di attribuire al candidato “un profilo LI compatibile con il prosieguo dell’iter concorsuale, così come peraltro confermato dalla successiva visita di idoneità quale allievo maresciallo dell’Arma dei Carabinieri (anno accademico 2020-2023), effettuata presso la Commissione per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento-Comando Generate dell’Arma dei Carabinieri in data 31/01/2020”;
– ritenuto che la predetta verificazione appare assolutamente idonea a fare ipotizzare – come rilevato anche dal Consiglio di Stato in relazione ad ipotesi similari (cfr., tra le altre, ord. n. 3569 del 2020) – “un evidente errore nell’esercizio della discrezionalità”, sindacabile in sede di giurisdizione, tenuto anche conto della mancata produzione da parte del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di elementi validi a spiegare l’esito opposto o, comunque, diverso degli esami medici;
Ritenuto che quanto in precedenza riportato sia sufficiente per l’accoglimento delle impugnative proposte, con assorbimento degli ulteriori motivi di diritto formulati;
Ritenuto, peraltro, che le spese di giudizio seguano la soccombenza e debbano essere liquidate a favore del ricorrente in Euro 800,00, oltre agli accessori di legge;
Ritenuto, ancora, di liquidare a favore dell’organo verificatore la somma di Euro 500,00, in linea con quanto dallo stesso richiesto, ponendone l’obbligo di corresponsione a carico del Ministero della Difesa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il giudizio di inidoneità impugnato nonché le graduatorie finali, nei limiti dell’interesse del ricorrente.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione, nonché a corrispondere a favore del verificatore la somma di Euro 500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.