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Provvedimento assegnazione a categoria Aeronautica

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14370 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti e Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore non costituito in giudizio;

nei confronti

Salvatore Mercurio, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Vergara ed Eleonora Chiariello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento, previa adozione di misura cautelare,

– per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento M_D ARM001 REG2019 0107091 del 18.l1.19 con il quale sono state assegnate le categorie / specialità / qualifiche ai vincitori del 22° Concorso interno, per titoli ed esami o solo titoli, riservato al personale dell’A.M. in SP da immettere nel ruolo dei sergenti;-della Determinazione M_D ARM004 REG2019 0051571 del 15.11.19; – della Determinazione M_D ARM004 REG2019 0051571 15-11-2019 dell’Aeronautica Militare, Direzione per l’impiego del Personale Militare dell’Aeronautica, confermativa della Determinazione MD ARM 004 REG 20190038579, in data 2.9.2019 della predetta Amministrazione, anch’essa da intendersi impugnata, inoltrata al ricorrente con PEC del 15.11.2019, a seguito di esplicita istanza di revisione in autotutela rivolta all’Amministrazione; – di ogni altro atto presupposto e conseguente, comunque connesso, ivi compresi i provvedimenti di assegnazione dei controinteressati della medesima categoria/specialità del ricorrente;

– per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24\1\2020:

del provvedimento M_D GMIL REG2019 0612824 del 26.11.2019 di rigetto istanza con cui comunica di non presentarsi presso l’Istituto di Formazione; del provvedimento dell’Aeronautica Militare che lo ha considerato rinunciatario al 22° Corso di aggiornamento e formazione professionale; – del conseguente provvedimento dell’Aeronautica Militare – Scuola specialisti – M_D ACE 002 REG2019 0009745, del 28.11.2019 che lo ha considerato rinunciatario del 22° Corso di aggiornamento e formazione professionale; qualora occorra del bando di concorso interno riservato al personale dell’A.M. in sp da immettere nel ruolo dei sergenti.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Salvatore Mercurio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2021 il dott. Fabrizio D’Alessandri, celebrata nelle forme di cui all’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in l. n. 176/2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso depositato il 21 novembre 2019, parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe mediante i quali la stessa è stata assegnata dall’Amministrazione resistente nella categoria “Operazioni”, specialità “Informazioni e operazioni cibernetiche”, con qualifica “Analista dati di immagine”, in luogo di quella di provenienza, ossia “Supporto” – “Servizi di amministrazione”.

In particolare, il ricorrente è un Aviere Capo dell’Aeronautica Militare che ha partecipato al del 22° Concorso interno “per titoli ed esami o soli titoli” riservato al personale dell’A.M. in sp da immettere nel ruolo dei sergenti, collocandosi in posizione n. 72 e riportando un punteggio che, a detta dell’odierno istante, gli avrebbe permesso di collocarsi in posizione utile per rimanere nella categoria di appartenenza (il ricorrente la momento del concorso era inquadrato in: categoria “Supporto”; specialità “Servizi di amministrazione”; qualifica “Motorizzazione”).

Il medesimo ricorrente ha formulato articolati motivi di ricorso chiedendo l’annullamento degli atti gravati.

L’amministrazione si è costituita in giudizio il 6 dicembre 2019 resistendo al ricorso.

L’adito T.A.R., con ordinanza n. 14490/2019, ha disposto l’integrazione del contraddittorio e “attesa la non manifesta infondatezza del ricorso, alla luce delle specifiche previsioni del bando”, ha accolto in via interinale l’istanza cautelare sino alla successiva camera di consiglio, ritenendo che il periculum prospettato da parte ricorrente potesse essere interinalmente ovviato mediante l’ammissione con riserva e in sovrannumero di parte ricorrente al corso corrispondente alla categoria “Supporto” e specialità “Servizi di amministrazione”, qualora ancora dallo stesso utilmente frequentabile in relazione al suo grado di sviluppo.

Il medesimo T.A.R., con successiva ordinanza, n. 758/2020 ha accolto l’istanza cautelare, “anche confermando l’ammissione con riserva e in sovrannumero di parte ricorrente al corso corrispondente alla categoria “Supporto” e specialità “Servizi di amministrazione”.

Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 24 gennaio 2020, il ricorrente ha impugnato il provvedimento che lo ha considerato rinunciatario al 22° Corso di aggiornamento e formazione professionale per la mancata presentazione presso l’Istituto di formazione.

2) Il ricorso introduttivo si palesa fondato per le ragioni che seguono.

3) Con primo motivo del ricorso introduttivo, parte istante lamenta la violazione dell’art. 13, comma 1 ed allegato 1, del bando, della direzione generale per il personale militare, con cui è stato indetto il 22° Concorso de qua, nonché la violazione dei principi di affidamento e buona fede.

In particolare, l’art. 13 della lex specialis prevedeva al comma 1, che “le categorie/specialità di cui alle tabelle 1 dei citati allegati A1 e A2 verranno assegnate ai candidati vincitori con determinazione di Forza Armata seguendo l’ordine della graduatoria finale di merito e secondo i seguenti criteri e ordine di priorità: a) i vincitori appartenenti alle categorie/specialità messe a concorso saranno assegnate le categorie/specialità di provenienza nel limite dei posti disponibili indicati nelle tabelle 1 degli allegati A1 e A2”; il comma 2 del medesimo articolo prescriveva che “i candidati in possesso delle sottonotate categorie/specialità/qualifiche/capacità secondarie, se utilmente collocati nei posti a concorso, manterranno comunque l’assegnazione della professionalità posseduta”.

A detta di parte ricorrente in base alla lex specialis l’Amministrazione sarebbe stata vincolata al collocamento dei candidati secondo i suindicati criteri. I posti a disposizione per la categoria e specialità di appartenenza del ricorrente (categoria “supporto”, specialità “servizi di amministrazione”), seppure relativi a diverse qualifiche (“Uffici”, “Amministrazione e Rifornimenti”, “Logistica”), erano diciotto e, rispetto a tali categoria e specialità il ricorrente si è classificato dodicesimo.

Parte ricorrente rileva, quindi, che la disposizione del bando è chiara nel prevedere che se i posti sono disponibili e sulla base dell’ordine della graduatoria, la categoria e la specialità di appartenenza dei vincitori dovessero essere mantenute, indipendentemente dalla qualifica degli stessi e, pertanto, al ricorrente non poteva essere assegnata la categoria “operazioni”, specialità “informazioni e operazioni cibernetiche” qualifica “Analista dati di immagine”.

L’amministrazione resistente, mediante articolata relazione, ha replicato affermando che la professionalità di provenienza del ricorrente, ossia “Supporto/Servizi di Amministrazione/Motorizzazione” non sarebbe rientrata tra le categorie, specialità e qualifiche messe a concorso; ha confermato dunque di aver collocato l’istante nella posizione più consona in considerazione del bando.

Le deduzioni della resistente risultano, tuttavia, prive di pregio.

Secondo consolidata giurisprudenza, quando l’Amministrazione indice una procedura selettiva, il bando ne costituisce la lex specialis, idonea a cristallizzare la regola di procedura della selezione, della formazione delle graduatorie e i criteri di inquadramento.

Il bando deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che il numero ed il luogo dei posti messi a disposizione, vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell’affidamento e di tutela della par condicio, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l’amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (Cons. Stato, IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; Consiglio di Stato, sez. V, 27 dicembre 2019, n. 8821).

Al tempo stesso è, inoltre, vero che la pubblicazione delle professionalità messe a concorso ha creato una legittima aspettativa da parte del concorrente a “competere” per assumere, compatibilmente con la posizione in graduatoria, la categoria/specializzazione precedentemente ricoperte.

L’Amministrazione al momento di indizione della procedura concorsuale, ha messo a bando un determinato numero di posizioni indicate nelle tabelle 1 degli allegati A1 e A2 al provvedimento.

In sostanza, l’Amministrazione ha mantenuto nella categoria e specialità di appartenenza dei candidati che, nonostante fossero in posizione più bassa in graduatoria rispetto al ricorrente, oltre ad avere categoria Supporto e specialità Servizi di Amministrazione, avevano anche le qualifiche previste per le professionalità dei corsi messi a concorso (“Uffici”, 7 posti, “Amministrazione e Rifornimenti”, 7 posti e “Logistica”, 3 posti, di fatto posponendo il medesimo ricorrente in possesso della qualifica “Motorizzazione”.

Al riguardo, il Collegio rileva che la lex specialis vincolava l’Amministrazione a mantenere i candidati nelle loro “categorie” e “specialità”, che erano pacificamente messe a concorso, mentre la qualifica (nel caso di specie del ricorrente “motorizzazione”) non era contemplata nel bando e, pertanto, non era rilevante che non vi fosse una qualifica corrispondente nei posti disponibili per l’ammissione al corso al fine nella categoria e specialità di provenienza, né i soggetti che possedevano oltre alla stessa categoria e specialità, anche la qualifica “ordinaria” corrispondente ai posti disponibili a concorso hanno priorità rispetto ai candidati cha hanno “solo” una corrispondente categoria e specialità.

Il comma 2 dell’art. 13, del bando che garantisce il mantenimento della medesima categorie/specialità/qualifiche/capacità secondarie, si riferisce infatti solo alle c.d. qualifiche “pregiate” (quali ad esempio es.: il personale incursore, fuciliere dell’aria, cinofilo, musicante, ecc.), che, secondo quanto ha dedotto la stessa Amministrazione sono riferibili solo a due candidati (categoria Musicante) e non esaurivano le posizioni disponibili.

Nello specifico, la collocazione del candidato categoria e specialità diverse da quella di appartenenza risulta illegittima non solo per disparità di trattamento, essendo stata assegnata la medesima professionalità a concorrenti posizionati successivamente in graduatoria, ma in primis in quanto violativa della lex specialis, prevedendo appunto il bando l’assegnazione di categorie/specialità di provenienza nel limite dei posti disponibili, senza fare riferimento alle qualifiche dei posti disponibili, se non in caso di qualifiche cosiddette privilegiate.

4) Il medesimo ricorrente, con ricorso per motivi aggiunti, ha impugnato il provvedimento che lo ha considerato rinunciatario alla frequenza del 22° Corso di aggiornamento e formazione professionale riservato ai volontari in servizio permanente da immettere nel ruolo Sergenti dell’Aereonautica Militare, per non essersi presentato, in data 25 novembre 2019 presso la Scuola Specialisti dell’Aereonautica Militare per la frequenza dal corso.

In particolare, il corso per cui è stato convocato riguardava una Categoria/Specialità/Qualifica non di aspirazione del medesimo ricorrente che, in pendenza del suindicato ricorso per il riconoscimento dell’illegittimità dell’assegnazione, aveva comunicato alla medesima Amministrazione che non si sarebbe presentato, in sostanza per attendere l’esito del giudizio, senza che la mancata presenza potesse essere considerata come rinuncia.

Anche il ricorso per motivi aggiunti si palesa fondato.

Al riguardo, il Collegio rileva come dall’illegittimità del provvedimento di assegnazione in quella determinata Categoria/Specialità discenda l’illegittimità derivata del provvedimento che ha considerato rinunciatario il medesimo ricorrente al relativo corso. Né, comunque, l’assenza per come motivata poteva interpretarsi come rinuncia. Infine, a ogni buon conto la questione appare superata dall’avvenuta ammissione con riserva del ricorrente al corso desiderato, una volta che la sentenza ha accolto il ricorso.

5) Per le suesposte ragioni il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti vanno accolti.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei termini di cui in motivazione.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.