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Accesso elaborati concorso Carabinieri per solo soggetti controinteressati

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6272 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Monti, Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

De Masi Duilio, Campagna Emanuele, Mattei Francesco, Triolo Vincenzo, D’Angelo Andrea, Verde Antimo, Marotta Antonio, De Cesare Antonio, Vitolo Francesco, Torto Alessandro, Federico Mauro, Sallusto Federico, Bruni Davide, Illiano Gennaro, Santurri Enrico, Riacà Giovanni, Cognetta Francesco, Cavallo Antonio, Di Mauro Giovanni, De Vito Luca, Lanzolla Renato, Vincenzo Michele;

per l’annullamento

del provvedimento prot. n. 31285/1-1-Cont, datato 3.6.2010, recapitato a mezzo posta il 9.6.2010 del Comando Generale dell’Arma dei CC-C.N.S.R; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto; nonché per il riconoscimento del diritto alla visione e/o estrazione di copia della documentazione richiesta con l’istanza di accesso pervenuta all’Amministrazione in data 27.5.2010.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2010 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori l’avvocato Monti Stefano e l’Avvocato Generale dello Stato Gaetana Natale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Con atto notificato il 29 giugno 2010, depositato nei termini, -OMISSIS- ha proposto ricorso per l’annullamento, ai sensi dell’art. 25, quinto comma, della legge n. 241/90, dal provvedimento Prot. n. 31285/1-1-cont., datato 3 giugno 2010, del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con il quale si accoglieva parzialmente l’istanza di accesso presentata dal ricorrente intesa ad ottenere, tra l’altro, copia degli elaborati consegnati dai candidati risultati idonei alla prova scritta e riservatari e dei relativi verbali di correzione in relazione alla selezione per l’arruolamento di 50 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.

A sostegno del gravame il ricorrente, che ha partecipato alla selezione de qua, risultando non idoneo avendo riportato la votazione insufficiente di 16/30 nella prova scritta di composizione italiana, deduce censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, sostenendo che l’istanza di accesso mirava alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, che si assumono lesi da un provvedimento di esclusione ed avverso i quali il ricorrente dichiara l’intenzione di proporre ricorso per via giurisdizionale.

Con successivi motivi aggiunti, notificati il 4 ottobre 2010, il ricorrente ha chiesto l’annullamento, ai sensi dell’art. 25, quinto comma, della legge n. 241/90, del provvedimento Prot. n. 312865/1-6-Cont., datato 10 agosto 2010, del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con il quale si è consentito l’accesso soltanto agli elaborati relativi ad alcuni soggetti controinteressati, mentre si continua a sottrarre all’accesso gli elaborati dei restanti controinteressati, tra cui i Sig.ri D’Angelo, Marotta, De Vito, Lanzolla per i quali, essendo risultati vincitori della selezione, permane l’interesse alla visione degli elaborati.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale, peraltro, non ha prodotto alcun scritto difensivo.

Il ricorso si appalesa fondato.

Premesso che, in materia di accesso agli atti amministrativi, l’istanza ostensiva non deve essere uno strumento surrettizio di sindacato generalizzato dell’azione amministrativa, va osservato come, nel caso in esame, sussista in capo al ricorrente il requisito della personalità dell’interesse in ordine al diritto di accesso alla documentazione richiesta verso la quale vanta una posizione legittimante riconosciuta dall’ordinamento e, pertanto, meritevole di tutela. D’altra parte non si comprende come l’Amministrazione abbia inteso limitare l’accesso solo ad alcuni degli elaborati richiesti, comprimendo in maniera immotivata il diritto di accesso del ricorrente proprio per gli elaborati di coloro che aveva superato la selezione di cui è causa, in considerazione dell’intenzione del ricorrente di proporre ricorso giurisdizionale avverso la sua esclusione dalla predetta selezione.

Pertanto il ricorso va accolto con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati ed il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere l’ostensione della documentazione richiesta con l’istanza di accesso formulata in data 25 maggio 2010, e segnatamente degli elaborati scritti dei controinteressati D’Angelo Andrea, Marotta Antonio, De Vito Luca e Lanzolla Renato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

DIRITTO

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Prima bis, accoglie il ricorso meglio specificato in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati con le conseguenze indicate in motivazione.

Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.