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Negazione accesso documenti trasferimento senza alcun incarico

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8338 del 2010, proposto da:
Gen.Bgt. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Carlo Parente presso il cui studio in Via Emilia, n. 81 elettivamente domicilia;

contro

Ministero della Giustizia (D.A.P.) in persona del legale rappresentante p.t.;

nei confronti di

Giovanni Sanseverino, Mauro D’Amico, Alfonso Mattiello, controinteressati non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

del provvedimento adottato con nota GDAP.0304675-2010 del 19 luglio 2010 con la quale il Ministero della Giustizia – DAP ha negato l’accesso ai documenti richiesto dal ricorrente;

del silenzio – rifiuto formatosi, ai sensi dell’art. 25, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con riferimento all’istanza di accesso ex art. 22 della L. n. 241 del 1990 formulata dall’odierno ricorrente nei confronti del Ministero della Giustizia – DAP;

nonché per il riconoscimento del diritto del ricorrente alla cognizione ed estrazione di copia dei documenti ivi indicati ed emanazione dell’ordine di esibizione della documentazione richiesta, oppure della visione della stessa;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2010 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 16 settembre 2010 e depositato il successivo 1 ottobre, il ricorrente, in atto generale di brigata espone di essere stato trasferito dall’Ufficio Sicurezza personale e Vigilanza, ove svolgeva l’incarico di responsabile, al VISAG di Roma, senza alcun incarico. L’interessato rappresenta di avere formulato, pertanto, apposita istanza di accesso per ottenere la seguente documentazione:

1. tutti gli atti del procedimento posto in essere per l’adozione del decreto 7 aprile 2010 di trasferimento al VISAG;

2. il provvedimento, sconosciuto, con il quale gli è stato revocato l’incarico di responsabile dell’Ufficio per la Sicurezza Personale e Vigilanza;

3. il provvedimento, non cognito, indicante gli obiettivi assegnati all’interessato in relazione all’incarico conferitogli con decreto del 1° agosto 2007;

4. tutte le valutazioni annuali dell’interessato a partire dalla data di conferimento dell’incarico del 1° agosto 2007;

5. gli atti riguardanti la procedura di verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati all’interessato in relazione all’incarico conferitogli con decreto del 1° agosto 2007;

6. i documenti indicanti gli incarichi attualmente ricoperti da tutti i generali del disciolto corpo degli Agenti di Custodia ancora in servizio.

Espone, altresì, che il Dipartimento rispondeva con nota del 19 luglio 2010, gli consentiva l’accesso agli atti del fascicolo dove sono contenute le schede valutative annuali, gli comunicava che i documenti di cui ai punti 1), 2), 3) e 5) non erano presenti nel fascicolo, in quanto atti prodromici del provvedimento di trasferimento emesso dall’Ufficio del capo Dipartimento e rifiutava l’accesso ai documenti relativi agli incarichi dei colleghi in quanto rientranti nella previsione dell’art. 24, comma 3 della legge n. 241 del 1990.

Espone, ancora, l’interessato che riformulava la richiesta di accesso, ma non otteneva alcuna risposta, sicché egli si risolveva di adire il TAR, deducendo, a sostegno della sua pretesa:

– eccesso di potere – violazione e falsa applicazione degli articoli 22 – 23 – 24 – 25 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i.; violazione dei principi di pubblicità, imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa; manifesta ingiustizia, carenza di motivazione, incompetenza.

L’interessato osserva di essere titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale ad acquisire la documentazione di cui sopra, allo scopo di difendere la sua posizione nel giudizio intentato contro l’atto di trasferimento. Inoltre osserva che gli atti di cui ai punti 1), 2), 3) e 5) della richiesta non rientrano tra le ipotesi di esclusione previste dall’art. 24 della legge n. 241 del 1990. Ma anche gli atti di cui al punto 6) della sua domanda di accesso ed espressamente negati dall’Amministrazione gli occorrono per accertare la tipologia di incarichi rivestiti dai colleghi parigrado e verificare se il trasferimento assunto nei suoi confronti sostanzi una revoca dell’incarico senza attribuzione di un nuovo incarico di livello equivalente, determinando una violazione del principio di uguaglianza e quindi una disparità di trattamento rispetto ai citati colleghi.

Conclude quindi per l’accoglimento del ricorso.

Né l’Amministrazione, né alcuno dei controinteressati si sono costituiti in giudizio.

Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 9 dicembre 2010.

DIRITTO

1. Il ricorso ha per oggetto l’annullamento di una nota del Ministero della Giustizia con la quale veniva negato l’accesso alla documentazione richiesta dall’interessato e meglio in narrativa riportata oltre l’accertamento del diritto ad ottenerne la copia o la visione. Il diniego di parte degli atti richiesto è motivato testualmente come segue:

“Con riferimento ai punti 1), 2), 3) e 5) della richiesta che si riscontra con la presente, al fascicolo in questione non risultano atti prodromici del provvedimento de quo in quanto tale atto è stato emesso dall’Ufficio del Capo del Dipartimento”.

Dal tenore letterale della risposta impugnata appare che gli atti richiesti non esisterebbero del tutto, in quanto il provvedimento di trasferimento è stato emesso direttamente dall’Ufficio del Capo del Dipartimento.

Tuttavia poiché non appare plausibile che un provvedimento come il trasferimento di un soggetto che riveste un incarico di tipo dirigenziale, malgrado la natura fiduciaria di tale incarico, possa essere stato assunto dal Capo Dipartimento senza effettuare un’istruttoria o senza una apparente giustificazione, in assenza di espresse ipotesi di esclusione dall’accesso, qualora la documentazione richiesta ai punti 1), 2), 3) e 5) sia presente anche agli atti del procedimento di trasferimento instaurato presso l’Ufficio del Capo del Dipartimento, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria dovrà consentire l’accesso alla detta documentazione all’interessato, rilasciandogliene copia o comunque consentendogliene la visione in ogni caso.

E ciò in quanto appare sufficientemente dimostrato l’interesse diretto, concreto ed attuale rispetto alla documentazione richiesta che occorre al ricorrente per difendere la sua posizione nel giudizio instaurato dinanzi al TAR avverso il provvedimento di trasferimento.

Ma anche l’accesso ai documenti relativi agli incarichi attuali ricoperti dai colleghi del ricorrente dovrà essere consentito dall’Amministrazione, essendo presente il collegamento tra il documento e la situazione giuridica rilevante di cui è titolare l’interessato, mentre non appare, ancora una volta, plausibile che la richiesta relativa ai ridetti atti possa essere tacciata di inammissibilità perché volta ad un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione. Il Dipartimento, infatti, ben potrà ostendere i decreti di incarico dei colleghi del ricorrente che ne siano titolari, rimanendo così individuata una ben distinta cerchia di soggetti, contrariamente a quanto dallo stesso Dipartimento sostenuto.

Per le considerazioni di cui sopra, il ricorso va accolto e per l’effetto va annullata la nota GDAP.0304675-2010 del 19 luglio 2010 nella parte in cui il Ministero della Giustizia – DAP ha respinto l’istanza del ricorrente e, riconosciuto il diritto all’accesso nei confronti dello stesso, va ordinato alla Amministrazione della Giustizia di rilasciare copia degli atti indicati nella istanza del ricorrente in data 8 luglio 2010 ai numeri 1), 2), 3) e 5), nonché al numero 6) della stessa, come in motivazione precisato salvo l’onere dell’interessato di corrispondere diritti e spese di riproduzione.

Le spese vanno poste a carico dell’Amministrazione che, non essendosi costituita in giudizio, ha onerato il ricorrente di promuovere il ricorso, pur essendo nel suo pieno diritto ad ottenere l’accesso alla documentazione richiesta, per difendere la sua posizione in giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla la nota GDAP.0304675-2010 del 19 luglio 2010 nella parte in cui il Ministero della Giustizia – DAP ha respinto l’istanza del ricorrente e, riconosciuto il diritto all’accesso nei confronti dello stesso, va ordinato alla Amministrazione della Giustizia di rilasciare copia degli atti indicati nella istanza del ricorrente in data 8 luglio 2010 ai numeri 1), 2), 3) e 5), nonché al numero 6) della stessa, salvo l’onere dell’interessato di corrispondere diritti e spese di riproduzione.

Condanna il Ministero della Giustizia – DAP al pagamento di Euro 1.500,00 per spese di giudizio ed onorari a favore del ricorrente -OMISSIS-.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.