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Esclusione graduatoria Polizia Penitenziaria per superamento limiti di età

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4055 del 2000, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Erennio e Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

– del provvedimento del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Ufficio Centrale del Personale – Div. III – sez. C – 31.1.2000, prot. n. 21/DIF, notificato al ricorrente in data 3.2.2000, con cui veniva comunicata la sua esclusione dalla graduatoria per superato limite di età;

– di tutti gli atti a tale deliberazione comunque connessi, coordinati e conseguenti, e segnatamente del Decreto Interministeriale datato 12.11.1996, (G.U. serie speciale n. 96 del 3.12.1996), regolante le modalità per l’accertamento dei requisiti per l’assunzione nel Corpo della Polizia penitenziaria.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2012, la dott.ssa Rita Tricarico e uditi i difensori di entrambe le parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

Il ricorrente, dopo aver prestato servizio nell’Esercito italiano in qualità di sergente Cpl, ha presentato domanda di assunzione nel Corpo di Polizia penitenziaria, in relazione al concorso indetto ai sensi del D.L. 13.9.1996, n. 479.

Con provvedimento 31.1.2000, prot. n. 21/DIF, notificato in data 3.2.2000, il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Ufficio Centrale del Personale – Div. III – sez. C gli ha comunicato la sua esclusione dalla graduatoria per superato limite di età, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. c), del D.I. 12.11.1996.

Avverso il menzionato provvedimento di esclusione, nonché, quale atto presupposto, il decreto interministeriale è stato proposto il presente ricorso, nel quale sono stati dedotti i seguenti motivi di censura:

1) violazione della legge 27.1.1989, n. 25;

2) violazione della norma di cui all’art. 2, comma 1, n. 2, lett. d), del d.P.R. 9.5.1994, n.487;

3) violazione degli artt. 3, 51, comma 1, e 97 Cost.;

4) violazione ed errata applicazione dell’art. 3, comma 6, della legge 15.5.1997, n. 127.

Per l’accesso ai pubblici impieghi l’art. 1 della legge n. 25/1989 ha novellato la norma contenuta nel d.P.R. n. 3/1957, innalzando a 40 anni il limite massimo di età; rispetto a tale limite la previsione contenuta nella norma di cui all’art. 5, lett. b), del d.lgs. 30.10.1992, n. 443, oltre che nel decreto interministeriale 12.11.1996, si porrebbe in netto contrasto.

Ma, anche ove si volesse ritenere vigente il limite massimo di età di 28 anni per l’accesso al Corpo di Polizia penitenziaria, non si sarebbe considerata la previsione di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 487/1994, che, richiamandosi espressamente a quanto previsto dalla legge 24.12.1986, n. 958 (art. 22), stabilisce che per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto si innalza “di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di leva e di leva prolungata”.

Pertanto nel caso in esame andrebbe riconosciuta l’elevazione del limite di età per aver prestato servizio nell’Aeronautica militare.

Ove poi non si dovesse condividere tale interpretazione, emergerebbero profili di illegittimità costituzionale dell’art. 5, lett. b), del d.lgs. n. 443/1992, per contrasto con gli artt. 3, 51 e 97Cost, in quanto ci troveremmo di fronte ad una differente disciplina per l’accesso agli impieghi pubblici, con violazione anche del principio di buon andamento della P.A., riducendosi il numero dei potenziali candidati nella procedura concorsuale.

È da aggiungere che l’art. 3, comma 6, della legge 15.5.1997, n. 127, ha soppresso il limite di età per l’accesso all’impiego alle dipendenze dello Stato, per cui sarebbe venuto meno anche il limite massimo di 28 anni per entrare nel Corpo della Polizia penitenziaria.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.

Con ordinanza 5.4.2000, n. 2777, è stata accolta la domanda cautelare, proposta in via incidentale, “ai fini dell’ammissione con riserva del ricorrente al prosieguo delle prove concorsuali, con conseguente sua collocazione, parimenti con riserva, nella graduatoria”.

Intanto, con sentenza resa in data 11.4.2000, n. 2977, che ha definito altro ricorso, è stato annullato in parte qua il D.I. 12.11.1996, nella parte in cui in una procedura concorsuale riservata a particolari soggetti che hanno prestato servizio nelle Forze armate, quale quella ivi disciplinata, non è prevista l’applicabilità del beneficio in via generale introdotto dall’art. 2, lett. d), del d.P.R. 30.11.1996 n. 693, consistente nell’elevazione del limite di età di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24.12.1986, n. 958.

Nel corso del giudizio il ricorrente ha presentato diverse memorie difensive.

Risulta che OMISSIS è stato inquadrato nel Corpo di Polizia penitenziaria, con decorrenza giuridica dal 12.5.2001.

Con decreto 6.3.2012, n. 2991, il ricorso è stato dichiarato perento, per mancata produzione di nuova istanza di fissazione d’udienza ai sensi dell’art. 1 dell’Allegato 3 al d.lgs. n. 104/2010.

A seguito di ricorso in opposizione depositato il 28.3.2012 e notificato il 18.4.2012, con il quale si è dichiarata la persistenza dell’interesse a ricorrere, con successivo decreto 30.4.2012, n. 7903, è stato revocato il menzionato decreto di perenzione n. 2991/2012.

L’Avvocatura dello Stato in data 22.10.2012 ha depositato un’articolata memoria per confutare le tesi avversarie ed ancor prima per opporre una serie di eccezioni di inammissibilità del ricorso.

Nella pubblica udienza del 22.11.2012 il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1 – Con il ricorso in esame OMISSIS si duole della sua esclusione dalla graduatoria relativa al concorso indetto ai sensi del D.L. 13.9.1996, n. 479, per superato limite di età, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. c), del citato D.I. 12.11.1996.

2 – In via preliminare, in reiezione dell’eccezione di sopravvenuto difetto di interesse mossa dall’Avvocatura generale dello Stato, va rimarcata la persistenza dell’interesse del ricorrente ad una decisione nel merito, atteso che il suo inserimento da molti anni nel Corpo di Polizia penitenziaria è avvenuto a seguito della concessione della misura cautelare, da parte di questo Tribunale.

3 – Sempre in via pregiudiziale devono disaminarsi le eccezioni di inammissibilità dedotte sempre dalla difesa dell’Amministrazione resistente.

3.1 – In primo luogo si sostiene che il ricorso sarebbe inammissibile, in quanto diretto avverso un atto non recante l’esclusione del ricorrente dalla graduatoria, dovendo essere invece gravato il relativo provvedimento adottato dalla Commissione istituita presso il Ministero della Difesa.

A parere del Collegio, le determinazioni assunte da tale Commissione rimangono atti della procedura concorsuale non aventi rilevanza esterna, mentre solo col provvedimento qui impugnato l’Amministrazione che ha indetto il concorso ha decretato e comunicato l’esclusione del ricorrente dal concorso.

3.2 – Va poi evidenziato che detta Commissione ha operato come organo dell’Amministrazione della Giustizia, essendo chiamata a pronunciarsi in virtù delle peculiari competenze in suo possesso richieste per le dovute valutazioni dei candidati; pertanto non era necessaria alcuna notifica al Ministero della Difesa ed anche sotto questo profilo il ricorso è ammissibile.

4 – Con specifico riguardo all’impugnativa avverso il decreto D.I. 12.11.1996, adottato, ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge n. 479/1996, dal Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con i Ministri dell’Interno e della Difesa, comunque proposta nella sua qualità di atto presupposto, essa è in ogni caso improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che medio tempore, con sentenza 11.4.2000, n. 2977, esso è stato annullato nella parte in cui non prevede l’innalzamento dell’età massima per l’accesso al concorso per aver espletato il servizio militare, per cui, limitatamente a tale oggetto, può prescindersi dall’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura dello Stato.

5 – Il ricorso è fondato nei limiti di seguito evidenziati e deve essere accolto, in relazione al suo oggetto principale, rappresentato dall’esclusione del ricorrente per superamento del limite di età.

6 – Segnatamente, se si palesa corretta la previsione di un limite massimo di età per l’accesso al Corpo di Polizia penitenziaria ben inferiore a quello fissato in via generale per l’accesso ai pubblici impieghi al tempo di indizione del concorso, in ragione delle peculiarità che caratterizzano il lavoro in un corpo di Polizia, così come inapplicabile alla specie è la sopravvenuta modifica legislativa che ha eliminato il limite di età per la partecipazione ai concorsi nella P.A., ciò, oltre che per le stesse motivazioni appena enunciate, altresì perché deve aversi riguardo alla normativa vigente al momento in cui il concorso è stato bandito, tuttavia illegittima risulta la non prevista applicabilità al concorso medesimo del beneficio dell’innalzamento dell’età, fino ad un massimo di tre anni, per il servizio militare volontario di leva e di leva prolungata prestato dai candidati.

6.1 – Tale beneficio è previsto dall’art. 2, lett. d), del d.p.r. n. 487/1994, sin dalla sua formulazione originaria, perciò prima ancora che intervenisse la novella di cui all’art. 2 del d.p.r. n. 693/1996, che ha sostituito, con la nuova lettera d), le precedenti lettere d) ed e) del d.P.R.. n. 487/1994.

6.2 – Il mancato innalzamento del limite di età, in assenza di una norma speciale sul punto (differentemente da quanto si registra per la fissazione dei limiti minimo e massimo di età per l’accesso al Corpo di Polizia penitenziaria: art. 5 del d.lgs. n. 443/1992), si pone, infatti, in contrasto con la richiamata previsione normativa, che va invece applicata anche rispetto al concorso di che trattasi.

6.3 – Ne deriva che il gravame avverso l’esclusione del ricorrente dalla graduatoria è fondato nei limiti suindicati e va accolto parzialmente, con conseguente annullamento del relativo provvedimento.

7 – In conclusione il ricorso è in parte fondato e da accogliere ed in parte improcedibile.

8 – Sussistono le ragioni per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, dei diritti e degli onorari di difesa, tenuto conto della peculiarità della questione disaminata.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte, con riguardo al Decreto Interministeriale datato 12.11.1996, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, ed in parte, relativamente al provvedimento 31.1.2000, prot. n. 21/DIF, lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione, per l’effetto, annullando tale provvedimento.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.