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Esclusione concorso Vigili del Fuoco per cannabinoidi

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2808 del 2003, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente, Erennio Parente, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Erennio Parente in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

dell’esclusione dal concorso a 173 posti di vigile del fuoco riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2012 il dott. Nicola D’Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Il ricorrente impugna il provvedimento del Ministero dell’Interno, dipartimento Vigili del Fuoco, Direzione Centrale per gli Affari Generali del 30.12.2002, prot. 2772/500/173, con il quale è stato escluso dal concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario. Tale esclusione è intervenuta a causa dell’accertamento positivo all’uso dei cannabinoidi rilevato dall’esame tossicologico delle urine del ricorrente.

Nel ricorso prospetta due motivi di gravame:

1) eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore sui presupposti, illogicità, contraddittorietà, sviamento, difetto e insufficienza di istruttoria, ingiustizia manifesta;

2) eccesso di potere per carenza ed illogicità della motivazione e per vizio della funzione, irragionevolezza dell’azione amministrativa, ingiustizia manifesta.

Il Ministero degli Interni si è costituito in giudizio il 23 marzo 2003 ed ha depositato ulteriori memorie e documentazione.

Per ultimo, il ricorrente ha depositato una memoria il 6 luglio 2012.

Ciò premesso, questo Tribunale con ordinanza collegiale n. 237-c/2003 ha disposto una verificazione, a mezzo esame tricologico, dell’avvenuta o meno assunzione di sostanze psicoattive (cannabinoidi) preclusive per l’arruolamento.

Il Centro di Medicina legale della Cecchignola, incaricato della verificazione, ha accertato la negatività dell’assunzione da parte del ricorrente delle suddette sostanze. Di conseguenza, questo Tribunale ha accolto con ordinanza collegiale n. 5598/2003, reiterata a causa del perdurante inadempimento dell’Amministrazione intimata con ordinanza n. 672/2005, la sua istanza di sospensiva del provvedimento impugnato.

Il Ministero dell’Interno ha poi comunicato, con nota depositata agli atti del giudizio il 7 marzo del 2005, che il ricorrente è stato inserito con riserva nella graduatoria del concorso di cui è causa e successivamente assunto.

La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 17 ottobre 2012.

DIRITTO

Il ricorrente impugna la sua esclusione dal concorso per vigile del fuoco perché trovato positivo all’uso cannabinoidi. Disposta la verificazione da questo Tribunale, egli è risultato negativo ai test sull’assunzione delle suddette sostanze psicoattive. Pertanto, è stata accolta, con ordinanza collegiale, l’istanza di sospensiva del provvedimento impugnato. Conseguentemente, l’Amministrazione intimata lo ha inserito utilmente nella graduatoria del concorso e assunto con decorrenza dal 5 luglio 2004.

Il Collegio ritiene fondati i motivi di ricorso con i quali, nella sostanza, il ricorrente contesta all’Amministrazione di aver travisato i fatti ritenendolo, con l’accertamento effettuato erroneamente in sede di procedura di concorso, dedito all’uso di cannabinoidi.

La verificazione disposta da questo Tribunale ha infatti dimostrato le ragioni del ricorrente il quale, peraltro, ormai da tempo è stato assunto svolgendo con dedizione il lavoro di vigile del fuoco (così come risulta dagli attestati riportati dallo stesso ricorrente nell’ultima memoria depositata il 6 luglio 2012).

Per le suddette ragioni il ricorso va accolto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente nella misura di euro 2.000,00(duemila).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura indicata in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.